Il principio stabilito dal Collegio in materia di permessi sindacali, afferma che la mancata documentazione attestante la relativa attività sindacale è fonte di responsabilità. Il ragionamento sostenuto dai giudici è che la partecipazione agli impegni sindacali da parte di un dipendente che fruisce del diritto all’utilizzo dei permessi retribuiti è prevista dall’art. 30 dello Statuto dei lavoratori, che riconosce il diritto alla partecipazione alle riunioni degli organi sindacali, “garantendolo da qualsiasi preventivo atto di autorizzazione o concessione”, ma proprio in virtù della specifica finalità cui è attribuito il diritto in questione, “in assenza della prova dell’effettiva partecipazione, che grava comunque sull’interessato, la relativa assenza diviene priva di giustificazione e la corrispondente retribuzione indebita, venendo meno, il rapporto sinallagmatico tra prestazione lavorativa e corrispondente retribuzione “. Fonte www.Aran.it
Sentenza Corte d'Appello Regione Sicilia n°78/2017