Sentenza Tar del Veneto ‘’Trasferimento per esigenze di genitorialità’’ Un'interpretazione innovativa dell'art. 42 bis del Testo Unico del Pubblico Impiego

Il trasferimento temporaneo del genitore, per poter esercitare il proprio ruolo familiare, è previsto dall’art. 42 bis del D.Lgs. n. 151 del 2001, norma che è stata profondamente modificata dalla novella di tre anni or sono (c.d. “Legge Madia”, n. 124 del 2015). La norma ante riforma prevedeva, infatti, che il dipendente pubblico genitore di un minore di tre anni potesse essere assegnato ad altra sede dell'Amministrazione nella cui Regione o Provincia l'altro genitore svolgesse la propria attività lavorativa, a condizione che sussistesse un posto vacante e previo assenso sia dell'Amministrazione di provenienza sia di quella di destinazione. La norma prevedeva, inoltre, che il dissenso dovesse essere motivato. L'art. 42 bis D.Lgs. n. 151/2001, a seguito della riforma del 2015, prevede ora che, sussistendo i predetti requisiti di legge, l'eventuale dissenso dell'Amministrazione deve essere motivato e limitato a casi od esigenze eccezionali.

 

Con la sentenza n. 316 del 21 marzo 2018 il Tar del Veneto offriva una interpretazione innovativa della disposizione da applicare, stabilendo che essa rientra tra le norme poste dal legislatore a tutela dei valori inerenti alla famiglia garantiti dagli art. 29, 30 e 31 Cost. che, sottolineando i doveri verso la prole, promuovono e valorizzano gli interventi legislativi volti a rendere effettivo l’esercizio di tale funzione .Il beneficio, pensato quindi nell’esclusivo interesse del minore, ha la finalità precipua di favorire il ricongiungimento di entrambi i genitori ai figli ancora in tenera età.

Tratto da Il Quotidiano della Pubblica Amministrazione Leggi tutto l’articolo Tar Veneto Trasferimento per esigenze di genitorialità