Sentenza Corte di Cassazione ''L'attività sindacale non può pregiudicare il diritto agli avanzamenti professionali''

L'attività sindacale non può pregiudicare il diritto agli avanzamenti professionali

Sentenza Suprema Corte di Cassazione, Sez. lav., 14 aprile 2008, n. 9813, Pres. Ianniruberto, Rel. Vidiri.

Nella regolamentazione dei concorsi (o prove selettive) basati su criteri comparativi, comportanti la valutazione delle attitudini dei singoli aspiranti a ricoprire qualifiche superiori, spetta all’autonomia negoziale delle parti sociali, nel rispetto di quanto emerge dalla Costituzione, procedere ad un bilanciamento di interessi che garantisca il diritto dei candidati che hanno goduto per lungo tempo di aspettativa sindacale a non ricevere dall’esercizio di tale attività discriminazioni o ingiustificati pregiudizi (che possono disincentivare il lavoratore a svolgere attività di indubbia rilevanza sociale). Cosicché l’esercizio di attività sindacale non può pregiudicare il diritto agli avanzamenti professionali. Massima redatta dalla Segreteria Nazionale

Per un interessante commento alla sentenza in epigrafe, si consiglia la lettura di S. BRUN, Aspettativa per motivi sindacali e promozione mediante concorso, in Riv. it. dir. lav., 2008, II, 831.