La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 25840 del 27 settembre 2024, ha sancito che il lavoratore in ferie ha diritto di percepire la retribuzione e tutti gli altri importi pecuniari che si pongono in rapporto allo svolgimento delle mansioni e che sono connessi allo status personale e professionale del lavoratore così come l’indennità di mansione e i buoni pasto. In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che il diritto alle ferie retribuite, costituzionalmente garantito, ha la finalità di assicurare un reale riposo al lavoratore, senza che lo stesso debba preoccuparsi di una possibile diminuzione della sua retribuzione collegata a eventuali indennità o altri elementi fissati in base all’attività effettivamente svolta.