Tribunale di Trieste 5/10/2010 '' Inapplicabilità della normativa Brunetta''

Sentenza del Tribunale di Trieste
Decr. 5 ottobre 2010, Est. Rigon

Tribunale di Trieste 5/10/2010 '' Inapplicabilità della normativa Brunetta''

"Secondo il Tribunale di Trieste, sono in errore - e pongono in essere condotta antisindacale ex art. 28 St. lav. - le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti di riorganizzazione senza applicare gli istituti di partecipazione sindacale previsti dai contratti collettivi nazionali" .

Il provvedimento statuisce espressamente che la disposizione di cui all’art. 65, comma 5 del D.lgs. n. 150/2009 va intesa “in modo tale da armonizzarsi sistematicamente coi commi precedenti” e pertanto “ le norme del decreto che riguardano la contrattazione collettiva nazionale trovano applicazione solo in riferimento ai contratti collettivi nazionali stipulati dopo l’entrata in vigore della riforma e non a quelli stipulati anteriormente, con la conseguente salvezza degli effetti dei CCNL già stipulati che saranno cadutati non già per contrasto con le norme del decreto Brunetta, bensì per il sopravvenire della disciplina di fonte collettiva successiva, realizzata nel contesto della nuova disciplina legislativa”.

Conseguentemente, le Amministrazioni sono ancora vincolate agli obblighi di informazione, consultazione, concertazione e contrattazione previsti dai contratti collettivi nazionali di comparto attualmente vigenti.

Nessun rilievo ha in tali questioni la circolare amministrativa della Funzione pubblica n. 7/2010, giacché – “come noto – le circolari, e tra queste le circolari interpretative, hanno la sola funzione di esprimere un parere finalizzato a disciplinare l’attività degli organi amministrativi inferiori, ma, non costituendo fonti del diritto, non sono in alcun modo vincolanti per il giudice”.
La Giurisprudenza di merito, pertanto, conferma il proprio orientamento sull’efficacia ed applicabilità delle norme della cosiddetta Riforma Brunetta relative alla contrattazione collettiva, già espresso con il decreto del Tribunale di Torino 2 aprile 2010 e di Salerno del 3 agosto 2010

Massima e commento a cura dell’Ufficio Studi del CSA della CISAL Università ( Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. )

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