Tribunale di Bologna 2.09.2008 'Obbligo di sicurezza, adozione misure di prevenzione e...

Sentenza del TRIBUNALE di BOLOGNA, 2 settembre 2008,
Est. Pugliese
Obbligo di sicurezza – adozione di misure di prevenzione e sicurezza – onere della prova. Risarcimento del danno.

Premesso che l’Art. 2087 cod. civ. prevede in capo al datore di lavoro l’obbligo di adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica del lavoratore, in relazione alle particolarità del lavoro, all’esperienza ed alla tecnica, il Giudice, richiamando due precedenti pronunce della Suprema Corte (Cass. 11351/93 e Cass. 3115/93), ha statuito che, “una volta accertato il nesso [causale] tra prestazione lavorativa e danno [alla salute], sta al datore di lavoro provare che l’evento dannoso si è prodotto per causa a lui non imputabile e cioè di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Nella fattispecie, considerato che il datore di lavoro non ha provato di aver adottato tutte le misure  di prevenzione e sicurezza necessarie per tutelare la salute del dipendente, il Giudice lo ha condannato a risarcire il danno alla salute subito da quest’ultimo.

Massima e commento ad opera dell’Ufficio Studi del CSA della CISAL Università