Sentenza del CGA regione Sicilia ''"Riconosciuta l'equiparazione dei medici universitari al personale ospedaliero (indennità già De Maria)."

SENTENZA del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
"Riconosciuta l'equiparazione dei medici universitari al personale ospedaliero (indennità già De Maria)."


Il Consiglio Giurisdizionale per la Sicilia ha posto fine alla querelle per cui ha riconosciuto anche con il nuovo sistema stipendiale la piena equiparazione dei medici universitari al personale ospedaliero (indennita' gia' De Maria).

In riferimento alla sentenza del TAR Sicilia sull'interpretazione da dare al nuovo sistema stipendiale previsto dall'art. 6 del D.L.gs n. 517/99. Il Consiglio Giurisdizionale per la Sicilia ha posto fine alla querelle per cui ha riconosciuto anche con il nuovo sistema stipendiale la piena equiparazione dei medici universitari al personale ospedaliero (indennita' gia' De Maria). I medici universitari di Catania hanno quindi vinto al CGA di Palermo, sull'equiparazione al personale medico di pari funzioni, mansioni e anzianità, in una serie di giudizi, tutti decisi con sentenze depositate. Il CGA di Palermo ha respinto gli appelli dell'Università degli Studi di Catania e dell'Assessorato regionale alla Sanità, avverso le sentenze del TAR Catania, confermando il diritto dei medici universitari - "alla piena equiparazione del proprio trattamento economico stipendiale a quello del personale medico del Servizio Sanitario Nazionale di pari funzioni, mansioni ed anzianità e al pagamento delle somme dovute a tale titolo sin dalla data di assunzione, oltre interessi e rivalutazione sino all'effettivo soddisfo, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti". Nonchè "a ricevere dall’Università degli Studi di Catania le somme dovute a titolo di emolumenti accessori per i servizi di reperibilità, guardie e festivi resi sin dalla data di assunzione, secondo la corretta equiparazione ospedaliera e al pagamento delle somme dovute a detto titolo sin dalla data di assunzione, oltre interessi e rivalutazione sino all'effettivo soddisfo". E' stato confermato infine "l’obbligo della Regione Siciliana - Assessorato regionale alla sanità - di corrispondere all’Università degli studi di Catania la provvista finanziaria necessaria a garantire il riconoscimento di tale pretesa economica.

Sentenza del 10.02.2010