Corte Costituzionale''illegittimità costituzionale dell’art. 64, c 2 Dlgs 151/2001

Corte Costituzionale sentenza n.257- 22/11/12

''illegittimità costituzionale art.64, c 2,Dlgs 151/01

"illegittimità costituzionale dell’articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151"
(Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità)

 

Con sentenza n. 257 del 22 novembre 2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) "nella parte in cui, relativamente alle lavoratrici autonome e alle lavoratrici iscritte alla gestione separata dell’Inps (e tenute al versamento della contribuzione dello 0,50 % di cui all’art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 )che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, prevede l’indennità di maternità  per un periodo di tre mesi anziché di cinque mesi".

Con la conseguenza che il trattamento di maternità per le lavoratrici dipendenti, autonome o iscritte alla gestione separata, in caso di adozione o di affidamento, deve avere contenuto identico.

 

Pertanto, il congedo di maternità (con relativa indennità) spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici autonome o  iscritte alla gestione ordinaria, che abbiano adottato o preso in affidamento preadottivo un minore.

 

Più precisamente, "in caso di adozione nazionale, il congedo di maternità deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice; in caso di adozioni internazionali, detto congedo può essere fruito anche prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva" (cfr. sent. n. 385  del 2005 e n. 179 del 1993).