
Per la Corte Europea, la direttiva sulle ferie considera il diritto alle ferie annuali e quello all’ottenimento di un pagamento a tale titolo come due aspetti di un unico diritto. “Nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro e non è più pertanto possibile l’effettiva fruizione delle ferie annuali retribuite, per evitare che, a causa di detta impossibilità, il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare del diritto alle ferie annuali retribuite, neppure in forma pecuniaria, l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 riconosce al lavoratore il diritto ad un’indennità. Tratto da lavoroediritti.com