Il dipendente che denuncia un reato nella PA ha diritto ad essere tutelato

Pienamente applicabile l'art.54 bis del D. Lgs. n. 165/2001 in caso di comportamenti discriminatori accertati.

La Corte di Appello di Brescia, Sezione Lavoro, con sentenza del 19 febbraio 2015, afferma la piena vigenza ed applicabilità del principio di cui all'art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001 (testo unico del pubblico impiego) che ha "introdotto, nel nostro ordinamento, un nuovo tipo di discriminazione tutelata e prevede delle particolari garanzie per i dipendenti che si siano trovati, per senso del dovere, nella condizione di denunciare condotte illecite di cui erano venuti a conoscenza".

La vicenda inerisce un pubblico dipendente, di cui per tutela della privacy taceremo sia il nome sia l'amministrazione in cui presta servizio, il quale è stato "costretto" a denunziare alcuni dirigenti ed il Sindaco del proprio Comune dinanzi alle compenti autorità per atti e comportamenti "scorretti" di cui era venuto a conoscenza.

A seguito della denunzia il dipendente ha subito ritorsioni sul lavoro che i giudici hanno accertato.

La Corte di Appello di Brescia, con la sentenza sopra citata, ha affermato che "fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia".

Avv. Domenico Tomassetti

Fonte www.ilquotidianodellapa.it