
E decide di non accogliere la richiesta del datore di lavoro pubblico ricorrente di sollevare questione di legittimità costituzionale sull’interpretazione secondo cui l’articolo 18 sarebbe da intendere come inapplicabile, nella sua veste riformata, al lavoro pubblico. La Cassazione, infatti, specifica che proprio perchè la riforma dell’articolo 18 deve considerarsi esteso al lavoro pubblico, tale conclusione «assorbe la questione di legittimità costituzionale». Non occorre, dunque, alcuna norma di armonizzazione del lavoro pubblico rispetto a quello privato, per estendere gli effetti della riforma dell’articolo 18 al primo. Quanto deciso dalla Cassazione si pone in contrasto frontale con le tesi, oggettivamente non basate sull’analisi letterale delle norme, secondo le quali la riforma Fornero avrebbe creato due distinti articoli 18: uno per il lavoro privato, risultante dalla novellazione; l’altro, «virtuale», per i dipendenti pubblici, fermo al testo antecedente alla riforma. Tratto da: Italiaoggi.it
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Vedi la sentenza n. 24157 del 26/11/2015