Sentenza Corte di Cassazione: La vacanza contrattuale deve essere riassorbita

La sezione lavoro della Cassazione, con sentenza n. 8444 del 28 aprile 2016, ha affrontato un tema assai dibattuto, riguardante il riassorbimento o meno della indennità di vacanza contrattuale, che viene riconosciuta ai dipendenti pubblici in caso di tardivo rinnovo del ccnl. I Giudici della Suprema Corte, nell’accogliere le tesi del datore di lavoro (il Miur) - che si era visto dare ragione in appello, dopo essere risultato soccombente in primo grado - hanno sottolineato che «una volta che il lavoratore abbia percepito gli incrementi retributivi destinati, secondo il negoziato tra le stesse parti, a coprire anche l’effettivo aumento del costo della vita, non possa più riconoscersi per lo stesso periodo l’indennità di vacanza contrattuale, posto che il rinnovo del contratto, avvenuto nel caso in esame il 24 luglio 2003, ma con adeguamento retroattivo delle retribuzioni tabellari e conseguente corresponsione degli arretrati con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza del precedente contratto (e quindi con effetto retroattivo dal 1 gennaio 2002 per il biennio economico 2002/2003) aveva già coperto, attraverso l’erogazione dei miglioramenti salariali, gli effetti delle dinamiche inflazionistiche nelle more intervenuti». La Corte, ha precisato, infine, che se la decorrenza dell’accordo di rinnovo coincide «con il primo giorno successivo alla scadenza del contratto precedente, non vi sono soluzioni di continuità riguardanti la disciplina del trattamento economico e l’indennità già erogata resta riassorbita negli arretrati contrattuali riconosciuti».

Diverso sarebbe stato se il successivo contratto avesse avuto una decorrenza retroattiva in modo da lasciare periodi scoperti dalla tutela contro l’incremento del costo della vita. Fonte: ilfoglietto.it