Università La Sapienza
P.le Aldo Moro,5 ROMA 00185
Sig. Giuseppe Polinari
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Prot. n.70/2019
Al Magnifico Rettore Università La Sapienza
Prof. Eugenio Gaudio
Al Direttore Generale Università La Sapienza
Dott.ssa Simonetta Ranalli
AI Delegati del Rettore per La Contrattazione
Prof. Renato Masiani e Prof. Giuseppe Meco
Trasmesso indirizzi PEC:
protocollosapienza@cert.uniroma1.it, rettore@uniroma1.it, simonetta.ranalli@uniromai.it, renato.masiani@uniroma1.it,Giuseppe.meco@uniroma1.it
OGGETTO: Concorsi, progressioni verticali, riserve personale interno ecc.
E’ pervenuta alla scrivente O.S. la documentazione relativa all’oggetto, che si trasmette in allegato ( All.1 e 2).
A tale proposito si rappresenta che, l'articolo 22, comma 15 del d.lgs. n. 75/2017 (c.d. riforma Madia) introduce e disciplina una nuova tipologia di progressione verticale del tutto particolare, utilizzabile per un periodo ben definito (il triennio 2018‐2020). Infatti, l’indicata disposizione normativa si pone in chiara posizione derogante con l’art. 52, comma 1‐bis, del d.lgs. n. 165/20012, il quale prevede, per le progressioni verticali, quale unica “strada”, un concorso pubblico con riserva, non superiore al 50% dei posti.
La disciplina “Brunetta” regola “a regime” (cioè a tempo indeterminato): le progressioni “di carriera”, sostitutive delle progressioni verticali vecchio sistema.
La particolare procedura, prevista dal d.lgs. n. 75/2017, varrà solo per un triennio. Il decreto Madia, per gli anni 2018‐2020, apre nuovi spazi alla progressione verticale, prevedendo presupposti e vincoli differenti rispetto alla normativa a regime, contenuta nell’articolo 52, comma 1‐bis, del d.lgs. n. 165/2001. L’articolo 22, comma 15, del d.lgs. n. 75/2017, dispone quanto segue: “Per il triennio 2018‐2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l’attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l’attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l’eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell’attribuzione dei posti riservati per l’accesso all’area superiore”.
Per quanto sopra questa O.S. chiede di conoscere se codesta Amministrazione applicherà le previsioni della legge Madia o la normativa Brunetta.
Roma, 13 marzo 2019
Il Coordinatore FGU
Dipartimento Università
Giuseppe Polinari