Si comunica che il giorno 7 settembre 2022 alle ore 15:00, sono state convocate le OO.SS. rappresentative presso l’Aran per la prosecuzione della trattativa per il rinnovo del CCNL del personale del comparto Istruzione e Ricerca relativo al triennio 2019 – 2021. L’incontro si terrà in modalità mista con la presenza presso la sede dell’ARAN dei Capi delle delegazioni sindacali ed in collegamento on line tramite piattaforma per video per gli altri componenti. Sarà nostra cura dare opportuna informazione sugli sviluppi dell’incontro.
Con il messaggio n. 3066 del 4 agosto 2022, l’INPS fornisce le prime indicazioni rilevanti ai fini del riconoscimento delle relative indennità, che entreranno in vigore dal 13 agosto 2022. Le indicazioni operative di dettaglio saranno oggetto di una specifica circolare che verrà pubblicata successivamente dall’Istituto.
Come abbiamo già riportato in altra pagina, di questo sito, iI decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2022, in vigore dal 13 agosto 2022, nel dare attuazione alla Direttiva (UE) 2019/1158, al fine di conciliare l’attività lavorativa e la vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, nonché di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare, ha introdotto alcune novità normative in materia di maternità, paternità e congedo parentale.
1. Congedo di paternità obbligatorio
L’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 105/2022 introduce l’articolo 27-bis al Capo IV del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico genitorialità, di seguito anche T.U.), che disciplina il “Congedo di paternità obbligatorio” (recependo e ampliando le tutele previste per il congedo obbligatorio del padre introdotto della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni). Lo stesso articolo 2, comma 1, alla lettera d), rinomina come “Congedo di paternità alternativo” il congedo di cui all’articolo 28 del T.U., la cui disciplina è rimasta immutata.
Di seguito si illustrano sinteticamente le disposizioni normative previste nel citato articolo 27-bis del T.U., rinviando, come anticipato, a una successiva circolare le indicazioni operative di dettaglio.
Il padre lavoratore dipendente si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi (non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa), nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.
- In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.
- Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.
I giorni di congedo sono fruibili dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e sono compatibili con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità alternativo di cui all’articolo 28 del T.U.
Con la circolare INPS 2 agosto 2022, n. 94 l’Istituto riepiloga il quadro normativo relativo all’obbligo della certificazione verde Covid-19 (green pass) sui luoghi di lavoro fino al 30 aprile 2022, fornendo le indicazioni operative sul trattamento economico e giuridico dei periodi di assenza ingiustificata o sospensione per i dipendenti pubblici e privati. La circolare fornisce, inoltre, chiarimenti sulla gestione di alcune tutele riconosciute ai dipendenti privati, ossia malattia, maternità, permessi legge 104 e congedo straordinario (articolo 42, comma 5, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151), nei casi di assenza dal lavoro per mancato rispetto delle disposizioni vigenti in merito al possesso, fino al 30 aprile 2022, della certificazione verde Covid-1. Fonte: Inps.it
"Dal prossimo mese di settembre sarà possibile, per gli utenti del trasporto pubblico richiedere un bonus per la mobilità a sostegno per studenti, lavoratori, pensionati e per tutti quei cittadini che utilizzano il trasporto pubblico su gomma e su ferro.
Con Decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022 (il cosiddetto Decreto Aiuti, art. 35), convertito con modificazioni in Legge n. 91 del 15 luglio 2022 è stato istituito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con i Ministeri dell'Economia e delle Finanze e delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, il "Bonus trasporti". Lo scopo della "misura sociale" è sostenere il reddito e contrastare l'impoverimento delle famiglie conseguente alla crisi energetica in corso.
Il buono previsto dal Decreto è utilizzabile per l'acquisto di abbonamenti annuali o mensili relativi ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.
La dotazione finanziaria prevista è pari a 79 milioni di euro (Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).
Il buono può essere pari fino al 100% della spesa da sostenere ed è riconosciuto, in ogni caso, nel limite massimo di valore pari a 60 euro. Il Bonus è nominativo e sarà utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento (annuale, mensile o relativo a più mensilità) da acquistare nel mese in cui si è richiesto e ottenuto: il periodo di validità del buono è infatti limitato al mese solare di emissione, anche se si effettua l'acquisto di un abbonamento annuale o mensile che parte dal mese successivo. Ciascun beneficiario potrà chiedere un "Bonus trasporti" al mese, entro il 31 dicembre 2022 o fino a esaurimento risorse.
Restano esclusi i servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino.
Potranno ottenere il Bonus trasporti accedendo al portale bonustrasporti.lavoro.gov.it del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (tramite SPID o CIE, fornendo le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione e indicando l'importo del buono richiesto a fronte della spesa prevista, nonché il gestore del servizio di trasporto pubblico), le persone fisiche che nell'anno 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35mila euro.
Il portale suddetto sarà disponibile nelle prossime settimane e prima della messa online verrà data apposita comunicazione nazionale tramite radio, televisione, siti istituzionali e social network al fine di garantire la più ampia conoscenza possibile del Bonus a tutti i cittadini.
Il buono emesso tramite il portale è spendibile presso un solo gestore dei servizi di trasporto pubblico e deve essere utilizzato entro il mese di emissione presentandolo alle biglietterie del gestore del servizio di trasporto pubblico selezionato; il quale a sua volta accede al portale verificandone la validità. In caso positivo viene subito rilasciato l'abbonamento richiesto e il gestore provvede a registrare sul portale l'utilizzo del buono, indicando l'importo effettivamente fruito dal beneficiario stesso. Tratto da: www.lavoro.gov.it
Conciliazione tempi vita-lavoro, attuazione delle Direttiva UE
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio".
Il decreto prevede disposizioni per migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare. Salvo che sia diversamente specificato, le sue previsioni si applicano anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Il provvedimento disciplina il congedo obbligatorio di paternità, che può essere fruito dai due mesi precedenti la data presunta del parto sino ai cinque mesi successivi, per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa.
Sono estesi da 10 a 11 mesi, i termini per la durata complessiva del diritto al congedo parentale spettante al genitore solo, nell'ottica di una maggior tutela per i nuclei familiari monoparentali; da 6 a 9 mesi, il periodo di congedo parentale coperto da indennità nella misura del 30%, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili dai genitori; da 6 a 12 anni, l'età del bambino entro la quale i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale, indennizzato nei termini appena descritti; da 8 a 12 anni, l'età del bambino entro la quale i genitori possono fruire del congedo parentale indennizzato con un importo pari al 30% della retribuzione.
Nell'ambito delle modifiche alla legge n. 104/1992, il decreto inserisce un'apposita previsione che vieta atti discriminatori nei confronti di lavoratori che chiedono o usufruiscono dei benefici di cui alla legge n. 104/1992 ed al D.Lgs. n. 151/2001, come modificato dal presente provvedimento.
Con riferimento alle lavoratrici autonome, il decreto estende il trattamento economico per congedo parentale da un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino a tre mesi ciascuno entro i primi dodici anni di vita del bambino ed aumenta il periodo massimo entro il quale i trattamenti economici per congedo parentale possono esse goduti complessivamente da entrambi i genitori da sei a nove mesi. In modifica del D.Lgs. n. 81/2015 e della legge n. 53/2000, il provvedimento interviene con previsioni che sanzionano qualsiasi atto discriminatorio nei confronti di lavoratori che abbiano chiesto i benefici assicurati da quelle disposizioni. Fonte:www.lavoro.gov.it
Riunione ARAN del 27/07/2022 relativa ai fondi contrattuali - Rinnovo CCNL 2019/2021
Nella giornata di ieri 27 luglio 2022, si è svolto a Roma l’incontro con l’ARAN, in cui il Dott. Pierluigi Mastrogiuseppe ha illustrato il numero del personale in servizio ad oggi nelle Università Italiane, nonché il quadro informativo sulle risorse economiche, assegnate dalle varie finanziarie per il rinnovo del CCNL 2019/2021.
I dipendenti destinatari di questo contratto, già scaduto lo scorso anno, sono 51.121 di cui 1.592 a tempo determinato e 1.612 CEL.
L’aumento medio della retribuzione sarà del 3,78%, pari a 84 euro lordi per 13 mensilità, la cui applicazione andrà a partire dal 2021, a questo bisogna aggiungere (per chi percepisce, l’elemento perequativo) lo 0,44%, che è pari alla media di 9 euro lordi mensili per 13 mensilità, conferito a tutto il personale fino alla posizione economica D2 e verrà inserito nello stipendio base dal 2022. Questo permetterà un aumento medio, di circa 4,22 euro, ossia 93 euro lordi per 13 mensilità.
Per il 2019, invece, l’aumento è solo dell’0,86% e per il 2020 è dell’1,57%.
Ulteriori risorse, come scritto nella legge 324 del 2021 (legge di bilancio 2022) che “possono” essere stanziate dai bilanci degli atenei sono:
- lo 0,55% del monte salari del 2018, circa 12 euro lorde per 13 mensilità, finalizzato all’ordinamento professionale;
- lo 0,22% del monte salari del 2018 circa 4,8 euro lorde per 13 mensilità per incrementare il salario accessorio.
Sommando queste percentuali, le ultime due, abbastanza improbabili, visto il “possono” nella legge di bilancio e non il “devono”, porterebbe a produrre un aumento medio, del 4,99% solo per chi percepisce l’elemento perequativo, pari ad una media lorda di 109,80 euro per 13 mensilità, di contro chi non percepisce l’elemento perequativo percepirà una somma media lorda di 100,80 euro per 13 mensilità.
A questo si aggiungono, i famosi 50 milioni, stanziati dalla finanziaria 2022 che vanno ad alimentare il FFO, la cui destinazione non vede le due parti (Aran e sindacati), procedere per la stessa strada.
L’ARAN si vuole limitare ad applicare quanto definito nella stessa legge di bilancio (gli incentivi non potranno superare il 15% del tabellare lordo), ignorando lo stesso atto di indirizzo, che non fa esclusivo riferimento al finanziamento di progetti ed alla remunerazione da erogare al personale del PTA che ne farebbe parte. Pertanto, l’equivalente in percentuale pro-capite, delle risorse su citate, pari al 2,46% della massa salariale, produrrebbe una somma di circa 54 euro lordi per 13 mensilità.
A nostro avviso tale finanziamento andrebbe ripartito equamente a tutti i lavoratori universitari, in considerazione del fatto che gli stipendi percepiti sono i più bassi di tutto il pubblico impiego.
Questo fa sì che, il totale di aumento medio in percentuale sarebbe pari al 7,45% (circa 163,8 euro lordi a regime per 13 mensilità) per chi percepisce l’elemento perequativo, mentre per tutti gli altri sarebbe di 154,80 euro lordi mensili.
L’incontro di oggi è stato praticamente un confronto tecnico, una esposizione di cifre, date e decorrenze già definite per legge, la contrattazione vera e propria riprenderà forse a settembre, non ci è ancora dato sapere se prima o successivamente alle elezioni politiche, ma da come si stanno mettendo le cose, appare evidente che dopo un’estate torrida dal punto di vista climatico, ci sarà sicuramente un autunno molto caldo anche dal punto di vista sindacale.
Come sindacato FGU Gilda Università ci impegneremo al massimo perché gli aumenti previsti siano distribuiti equamente e invitiamo fin d’ora i colleghi in servizio nei vari Atenei a mobilitarsi per non farsi scippare risorse che i vari Rettori potrebbero devolvere ai soliti noti.
Roma, 27 luglio 2022
La Segreteria Nazionale
Incontro ARAN del 12.07.2022 – Rinnovo CCNL 2019 – 2021
Comparto Istruzione e Ricerca Università
In data 12 luglio ’22 si è svolto in sede ARAN, l’incontro di contrattazione, per il rinnovo del CCNL 2019-2021 del Comparto Istruzione e Ricerca e in particolare “sull’Ordinamento professionale” nel settore Università.
C’è stata un forte richiamo da parte della FGU al Presidente dell’Aran, sul metodo in generale con cui vengono gestite le riunioni di contrattazione che deve vedere tutti gli attori, OO.SS. e ARAN sullo stesso livello e con pari dignità mentre i documenti portati in discussione dalle parti, sugli argomenti da trattare, non possono essere inviati il pomeriggio del giorno prima, in quanto le federazioni devono avere il tempo di poterle valutare e discutere prima al proprio interno.
L’Aran nella propria bozza, sull’ordinamento professionale, a suo parere, ritiene di aver semplificato la procedura per l’applicazione delle PEO e modificato il sistema della classificazione passando dalle categorie alle aree.
La bozza presentata dice ben altro; motivo per il quale abbiamo ribadito la nostra posizione, già critica all’atto sottoscrizione CCNL 1998/2001, il quale riportava l’istituzione delle categorie, abbandonando le qualifiche funzionali.
Difatti nel tempo quell’ordinamento, così come fu strutturato, ha dimostrato di non essere funzionale alle tante esigenze degli Atenei e riguardo a questo proposto ora non è certamente sufficiente modificare la denominazione da categorie ad aree per definirlo “nuovo ordinamento” perché di nuovo c’è poco o nulla.
Oltre che sul metodo, la FGU Dipartimento Università ha contestato anche nel merito la bozza prodotta dall’ARAN, che stranamente, le altre OO.SS. trovano invece quantomeno interessante, per noi non lo è soprattutto perché, nei fatti, non precisa neppure con quali e quante risorse si dovrebbero finanziare le PEO o le PEV visto che, di fatto, continua a permanere il blocco sui fondi del salario accessorio, fondi ormai praticamente esauriti in quasi tutti gli atenei, così come non è specificato da chi e come dovrebbe essere finanziato l’ordinamento del personale tecnico sanitario in servizio nelle AOU che dovrà avere una sua specifica collocazione nell’ambito dell’ordinamento universitario.
Vogliamo ricordare a tutti che le Università sono inserite in un Comparto in cui il 95% del personale contrattualizzato, usufruisce di scatti stipendiali automatici, mentre per il personale delle Università si continuano a prevedere rigide forme di selezione, in cui questa bozza ARAN è peggiorativa anche in questo perché è data la possibilità di scorrimento orizzontale da due a quattro anni e senza alcuna certezza circa il finanziamento del fondo individuato dal CCNL, attribuibile in primis al taglio dei fondi subiti negli ultimi 12 anni, nonché a un tetto massimo del trattamento accessorio che continua a persistere solo per il personale delle Università e questo per noi è inaccettabile.
Per quanto riguarda il personale dei policlinici, nonostante i nostri interventi presso il MUR ed il Ministero della Salute ed il loro impegno a relazionarsi con la Conferenza Stato Regioni, ad oggi, il previsto Decreto Interministeriale che deve prevedere la creazione dell’Azienda Unica Universitaria non è stato ancora emanato nonostante la 517/99 prevedesse una sperimentazione di quattro anni per poi passare al nuovo sistema.
Avendo noi presentato sull’ordinamento una proposta congiunta con la CISL e lo SNALS avremmo preferito che sulla controproposta dell’Aran ci fosse stato un pronunciamento unitario, ciò non è stato possibile, non per colpa nostra, ciò nonostante in un successivo incontro si è stabilito comunque di provare a redigere un documento comune, insieme alle altre OO.SS., considerato che le posizioni non sono poi così distanti da non poter consentire delle convergenze, che tornerebbero molto utili se ci potessimo presentare uniti al tavolo della trattativa.
Noi questo non solo lo auspichiamo, ma lo riteniamo possibile e lo pratichiamo anche nei fatti, visto che stiamo uscendo con un comunicato per ultimi solo dopo aver tenuto un confronto con le altre OO.SS. con cui fino ad ora abbiamo fatto un percorso comune e siamo altresì disponibili a confrontarci pure con chi in passato, anche sull’ordinamento professionale, ha fatto scelte diverse, decisione che noi rispettiamo, ma che oggi forse sarebbe opportuno rivedere nell’interesse generale anche alla luce delle legittime aspettative dei lavoratori le cui retribuzioni stanno portando le categorie più deboli praticamente in uno stato di povertà, cosa per noi inaccettabile.
Vi terremo informati sull’evolversi della situazione senza perdere di vista la possibilità che la categoria debba essere chiamata alla mobilitazione stante il perdurare della crisi politica in atto, le vicende legate alla guerra in Ucraina, la situazione pandemica che si aggrava e anche di una eventuale crisi di governo che potrebbe portare ad un blocco pure della contrattazione, nonostante il contratto da rinnovare sia già scaduto lo scorso dicembre.
Roma, 14.07.2022
La Segreteria Nazionale
* BOZZA ARAN Ordinamento_CCNL IR 2019-2021 RIUNIONE 12 luglio 2022.pdf
L’Istituto, con la circolare INPS 30 maggio 2022, n. 65, comunica i nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2022 - 30 giugno 2023, validi ai fini della corresponsione dell'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF).
I livelli di reddito familiare per il pagamento dell’ANF sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ogni anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La variazione percentuale calcolata dall’ISTAT tra il 2021 e il 2020 è risultata pari a + 1,9 per cento.
In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che ha istituito l’Assegno unico e universale per i figli a carico, valido dal 1° marzo 2022, abrogando dalla stessa data l’ANF per i nuclei con figli e orfanili, i nuovi livelli di reddito familiare riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti da coniugi, fratelli, sorelle e nipoti.
Le tabelle con i nuovi livelli reddituali e i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare alle diverse tipologie di nuclei familiari sono allegati alla circolare. Fonte.INPS.it
Una tantum non automatica per il lavoratore dipendente. Il lavoratore per benficiare dei 200€ in busta paga ha l'obbligo di presentare una dichiarazione di responsabilità alla sua amministrazione.
Tale indennità una tantum di 200 euro è riconosciuta in automatico, in misura fissa, una sola volta, previa acquisizione – da parte del datore di lavoro - di una dichiarazione del lavoratore con la quale lo stesso dichiari, ricorrendone le circostanze, “di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18”. (non ha già ricevuto il bonus perchè non si ha in famiglia un percetttore di reddito di cittadinanza né si è titolare di una pensione).
Per essere più precisi il/la lavoratore/trice, in relazione al Bonus di 200 euro previsto dal Decreto Aiuti (art. 32 del D.l. n. 50/2022) deve essere consapevole e quindi dichiarare di non essere titolare delle seguenti prestazioni: – trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 35.000 euro (art. 32, comma 1, del D.l. n. 50/2022). – reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 (art. 32, comma 18, del D.l. n. 50/2022).
L'INPS con il messaggio n. 2397 del 13 giugno 2022 fornisce le istruzioni per l’esposizione del relativo credito, da parte dei datori di lavoro, sul flusso Uniemens. Per gli aspetti applicativi relativi all’indennità in esame e per l’indennità erogata direttamente dall’INPS ai soggetti di cui all’articolo 32 del medesimo decreto-legge si rinvia a una successiva circolare.
'' L’articolo 31 citato dispone che l’indennità “è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022” e che “nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità […] è compensato attraverso la denuncia” Uniemens.
Tale indennità una tantum di 200 euro è riconosciuta in automatico, in misura fissa, una sola volta, previa acquisizione – da parte del datore di lavoro - di una dichiarazione del lavoratore con la quale lo stesso dichiari, ricorrendone le circostanze, “di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18”.
Al riguardo, si osserva che il medesimo articolo 31 individua i beneficiari dell’indennità una tantum di 200 euro nei “lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità”.
Si ricorda che possono accedere al beneficio di cui all’articolo 1, comma 121, sopra richiamato, e quindi al riconoscimento dell’indennità una tantum di 200 euro, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge, tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore''.....
Per leggere tutto il messaggio con le istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti vai su: Inps messaggio 2397 del 13/06/22
Di seguito un fac simile di dichiarazione di responsabilità
Si informa che l'Aran, ha convocato per il giorno 07 giugno alle ore 10,30 le OO.SS. rappresentative per la prosecuzione della trattativa per il rinnovo del CCNL del Personale del Comparto Istruzione e Ricerca relativo al triennio 2019–2021. L’incontro si terrà in modalità mista con la presenza presso la sede dell’ARAN dei Capi delle delegazioni sindacali ed in collegamento on line tramite piattaforma per video per gli altri componenti. Sarà nostra cura dare opportuna informazione sugli sviluppi dell’incontro.
La segreteria nazionale