Per i giudici, il voler correlare il diritto alla progressione economica alla data di approvazione della graduatoria introdurrebbe un requisito aleatorio non previsto dalle parti collettive, in quanto, nel disegno delle parti collettive, il passaggio di fascia è programmato con cadenza annuale ed ha decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, sulla base della valutazione delle abilità conseguite dal dipendente negli anni precedenti e dei titoli posseduti, sicché la funzione incentivante e quella premiale costituiscono due aspetti di una stessa valutazione. Nella fattispecie di causa è pacifico che il dipendente era in servizio al momento di avvio della procedura selettiva e che si collocava in posizione utile nella graduatoria approvata. pertanto,è illegittimo escludere l'idoneo in pensione dalla graduatoria progressioni economiche. Vai alla Sentenza Corte di Cassazione - sezione lavoro n. 27448/2024
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 29400 del 14.11.2024 ha dichiarato che nel caso di specie, il ricorso proposto dal lavoratore è inammissibile, in applicazione dei seguenti principi di diritto:"Le ipotesi di mobbing costituiscono violazioni dell'art. 2087 c.c. e, quindi, integrano fattispecie di responsabilità contrattuale che si caratterizzano, rispetto alle altre infrazioni del menzionato art. 2087 c.c., per il fatto di assumere rilievo principalmente in presenza di una serie di condotte legittime del datore di lavoro unificate da un intento persecutorio le quali, nonostante la formale correttezza dell'operato del detto datore, rappresentano, comunque, proprio in ragione di tale intento, un inadempimento agli obblighi derivanti dal citato art. 2087 c.c.";
Massimale contributivo ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Chiarimenti per il corretto adempimento dell’obbligo contributivo nelle ipotesi di reimpiego del lavoratore o di prosecuzione del rapporto successive al conseguimento del trattamento pensionistico.
Vito Carlo Castellana - segretario generale federale GILDA e FGU
Il 9 novembre u.s. si è tenuto il Consiglio Nazionale della FGU GILDA Università in località Montecatini Terme (PT), ha onorato della sua presenza il nuovo Segretario Generale della GILDA e della stessa FGU, Vito Carlo Castellana, che ha partecipato attivamente a tutte le fasi del dibattito ragguagliando l’assemblea sugli orientamenti e quali strategie e azioni, la nostra Federazione ha in programma per il prossimo futuro.
Nel suo intervento, il Segretario Federale, oltre ad avere concordato con quanto espresso dall’assemblea, ovvero, la necessità di dare una propria distinta collocazione contrattuale agli attuali settori (ex comparti), ipotesi che vede concorde anche lo stesso Presidente dell’Aran Naddeo, Carlo Castellana ha rilevato altresì anche la necessità di dare un assetto organizzativo della Federazione in modo che sia più incisivo e adeguato alle attuali necessità che hanno i diversi Dipartimenti.
Il dibattito, si è poi incentrato, come era ovvio, sulle proposte che il sindacato dovrà elaborare per il rinnovo del CCNL 2022/2024, in scadenza il prossimo dicembre, sanando in primis alcune discrasie presenti nel vigente contratto e le variazioni e migliorie da proporre per il successivo contratto.
La bozza di manovra finanziaria 2025 è stato l’argomento che l’assemblea ha in seguito dibattuto, nella parte che interessa più direttamente, quella riguardante le problematiche in evoluzione legate alla sanità universitaria.
Infine, sull'attenzione da porre, sul rilevamento delle deleghe di dicembre 2024 e delle elezioni RSU che si terranno ai primi di aprile del prossimo anno. Su questi argomenti la Segreteria Nazionale porrà in essere una serie di iniziative, sia in presenza nelle sedi e nazionali da remoto, al fine di elaborare documenti utili alla stesura di una piattaforma contrattuale e nel contempo, supportare le sedi nelle difficoltà che eventualmente si troveranno ad affrontare nell’organizzare le elezioni RSU.
Si porta a conoscenza con grande soddisfazione, che la FGU Università di Catania nelle odierne elezioni per due rappresentanti del personale tecnico amministrativo e bibliotecario in seno al Senato Accademico dell'università di Catania ha visto riconfermare il proprio. candidato, Fabrizio LIGRESTI con ben 305 voti su totali votanti 913.
Giungano alla sede di Catania e a Fabrizio Ligresti i nostri più fervidi complimenti per lo straordinario risultato raggiunto, accompagnati dai nostri più sentiti Auguri di buon lavoro al riconfermato senatore.
Nominativi candidati e voti
1. LIGRESTI Fabrizio voti 305 eletto
2. Maugeri Maria voti 267 eletta
3. UCCHINO Maurizio voti 206
4. RENNA Alessandra voti 84
5. BARBERA Pierluigi voti 35
La Segreteria Nazionale
E' con viva soddisfazione informare, che la FGU Università di Genova nelle elezioni del 23 e 24 ottobre us, dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario in seno al Senato Accademico per il triennio accademico 2024/2027 ha ottenuto un'ottima affermazione visto che la sua candidata Michela Parodi è stata eletta con ben 505 voti, su un totale di n° 781 votanti.
Un plauso a tutto il gruppo dirigente della FGU Università di Genova, per il largo consenso ottenuto e i ns complimenti con i migliori Auguri di buon lavoro alla neo eletta Michela Parodi.
Nominativi eletti n. voti
Michela PARODI voti 505
Andrea TRAVERSO voti 215
La Segreteria Nazionale
Lo straining, in via parzialmente coincidente ma in parte diversa, è “una situazione di stress forzato sul posto di lavoro, in cui la vittima subisce almeno una azione che ha come conseguenza un effetto negativo nell’ambiente lavorativo, azione che oltre ad essere stressante, è caratterizzata anche da una durata costante. La vittima è in persistente inferiorità rispetto alla persona che attua lo straining (strainer). Lo straining viene attuato appositamente contro una o più persone, ma sempre in maniera discriminante”
Leggi la scheda curata da Annalisa Rosiello su: https://www.wikilabour.it/dizionario/salute-e-sicurezza/straining/
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27610 del 24 ottobre 2024 sentenzia che è legittimo il licenziamento del lavoratore che sosta costantemente in luoghi pubblici per tempi irragionevoli a degustare consumazioni e chiacchierare con i colleghi. La Corte ha, quindi, reputato che il licenziamento dovesse ritenersi “proporzionato”, argomentando che la condotta assumeva “rilievo penale e, in particolare, del reato di truffa”, in quanto “il mancato svolgimento della prestazione lavorativa nei termini in cui era dovuta, per avere il lavoratore goduto di reiterate pause decise unilateralmente e arbitrariamente, seguita da inveritiere attestazioni dei fogli di servizio dell’integrale osservanza dell’orario pattuito, ha determinato l’ingiusta percezione di una retribuzione parzialmente non dovuta con correlativo danno per l’azienda”; ha, poi, precisato: “ad ogni modo, pur prescindendo dalla configurabilità del reato di truffa, la complessiva condotta come sopra descritta, in quanto idonea a raggirare il datore di lavoro che fa affidamento sul corretto svolgimento della prestazione, costituisce fatto che, anche per via della sua sistematicità, è idoneo a recidere il vincolo fiduciario”.
Vai alla sentenza su: https://www.italgiure.giustizia.it/sncass/