Incontro ARAN del 12.07.2022 – Rinnovo CCNL 2019 – 2021
Comparto Istruzione e Ricerca Università
In data 12 luglio ’22 si è svolto in sede ARAN, l’incontro di contrattazione, per il rinnovo del CCNL 2019-2021 del Comparto Istruzione e Ricerca e in particolare “sull’Ordinamento professionale” nel settore Università.
C’è stata un forte richiamo da parte della FGU al Presidente dell’Aran, sul metodo in generale con cui vengono gestite le riunioni di contrattazione che deve vedere tutti gli attori, OO.SS. e ARAN sullo stesso livello e con pari dignità mentre i documenti portati in discussione dalle parti, sugli argomenti da trattare, non possono essere inviati il pomeriggio del giorno prima, in quanto le federazioni devono avere il tempo di poterle valutare e discutere prima al proprio interno.
L’Aran nella propria bozza, sull’ordinamento professionale, a suo parere, ritiene di aver semplificato la procedura per l’applicazione delle PEO e modificato il sistema della classificazione passando dalle categorie alle aree.
La bozza presentata dice ben altro; motivo per il quale abbiamo ribadito la nostra posizione, già critica all’atto sottoscrizione CCNL 1998/2001, il quale riportava l’istituzione delle categorie, abbandonando le qualifiche funzionali.
Difatti nel tempo quell’ordinamento, così come fu strutturato, ha dimostrato di non essere funzionale alle tante esigenze degli Atenei e riguardo a questo proposto ora non è certamente sufficiente modificare la denominazione da categorie ad aree per definirlo “nuovo ordinamento” perché di nuovo c’è poco o nulla.
Oltre che sul metodo, la FGU Dipartimento Università ha contestato anche nel merito la bozza prodotta dall’ARAN, che stranamente, le altre OO.SS. trovano invece quantomeno interessante, per noi non lo è soprattutto perché, nei fatti, non precisa neppure con quali e quante risorse si dovrebbero finanziare le PEO o le PEV visto che, di fatto, continua a permanere il blocco sui fondi del salario accessorio, fondi ormai praticamente esauriti in quasi tutti gli atenei, così come non è specificato da chi e come dovrebbe essere finanziato l’ordinamento del personale tecnico sanitario in servizio nelle AOU che dovrà avere una sua specifica collocazione nell’ambito dell’ordinamento universitario.
Vogliamo ricordare a tutti che le Università sono inserite in un Comparto in cui il 95% del personale contrattualizzato, usufruisce di scatti stipendiali automatici, mentre per il personale delle Università si continuano a prevedere rigide forme di selezione, in cui questa bozza ARAN è peggiorativa anche in questo perché è data la possibilità di scorrimento orizzontale da due a quattro anni e senza alcuna certezza circa il finanziamento del fondo individuato dal CCNL, attribuibile in primis al taglio dei fondi subiti negli ultimi 12 anni, nonché a un tetto massimo del trattamento accessorio che continua a persistere solo per il personale delle Università e questo per noi è inaccettabile.
Per quanto riguarda il personale dei policlinici, nonostante i nostri interventi presso il MUR ed il Ministero della Salute ed il loro impegno a relazionarsi con la Conferenza Stato Regioni, ad oggi, il previsto Decreto Interministeriale che deve prevedere la creazione dell’Azienda Unica Universitaria non è stato ancora emanato nonostante la 517/99 prevedesse una sperimentazione di quattro anni per poi passare al nuovo sistema.
Avendo noi presentato sull’ordinamento una proposta congiunta con la CISL e lo SNALS avremmo preferito che sulla controproposta dell’Aran ci fosse stato un pronunciamento unitario, ciò non è stato possibile, non per colpa nostra, ciò nonostante in un successivo incontro si è stabilito comunque di provare a redigere un documento comune, insieme alle altre OO.SS., considerato che le posizioni non sono poi così distanti da non poter consentire delle convergenze, che tornerebbero molto utili se ci potessimo presentare uniti al tavolo della trattativa.
Noi questo non solo lo auspichiamo, ma lo riteniamo possibile e lo pratichiamo anche nei fatti, visto che stiamo uscendo con un comunicato per ultimi solo dopo aver tenuto un confronto con le altre OO.SS. con cui fino ad ora abbiamo fatto un percorso comune e siamo altresì disponibili a confrontarci pure con chi in passato, anche sull’ordinamento professionale, ha fatto scelte diverse, decisione che noi rispettiamo, ma che oggi forse sarebbe opportuno rivedere nell’interesse generale anche alla luce delle legittime aspettative dei lavoratori le cui retribuzioni stanno portando le categorie più deboli praticamente in uno stato di povertà, cosa per noi inaccettabile.
Vi terremo informati sull’evolversi della situazione senza perdere di vista la possibilità che la categoria debba essere chiamata alla mobilitazione stante il perdurare della crisi politica in atto, le vicende legate alla guerra in Ucraina, la situazione pandemica che si aggrava e anche di una eventuale crisi di governo che potrebbe portare ad un blocco pure della contrattazione, nonostante il contratto da rinnovare sia già scaduto lo scorso dicembre.
Roma, 14.07.2022
La Segreteria Nazionale
* BOZZA ARAN Ordinamento_CCNL IR 2019-2021 RIUNIONE 12 luglio 2022.pdf
L’Istituto, con la circolare INPS 30 maggio 2022, n. 65, comunica i nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2022 - 30 giugno 2023, validi ai fini della corresponsione dell'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF).
I livelli di reddito familiare per il pagamento dell’ANF sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ogni anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La variazione percentuale calcolata dall’ISTAT tra il 2021 e il 2020 è risultata pari a + 1,9 per cento.
In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che ha istituito l’Assegno unico e universale per i figli a carico, valido dal 1° marzo 2022, abrogando dalla stessa data l’ANF per i nuclei con figli e orfanili, i nuovi livelli di reddito familiare riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti da coniugi, fratelli, sorelle e nipoti.
Le tabelle con i nuovi livelli reddituali e i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare alle diverse tipologie di nuclei familiari sono allegati alla circolare. Fonte.INPS.it
Una tantum non automatica per il lavoratore dipendente. Il lavoratore per benficiare dei 200€ in busta paga ha l'obbligo di presentare una dichiarazione di responsabilità alla sua amministrazione.
Tale indennità una tantum di 200 euro è riconosciuta in automatico, in misura fissa, una sola volta, previa acquisizione – da parte del datore di lavoro - di una dichiarazione del lavoratore con la quale lo stesso dichiari, ricorrendone le circostanze, “di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18”. (non ha già ricevuto il bonus perchè non si ha in famiglia un percetttore di reddito di cittadinanza né si è titolare di una pensione).
Per essere più precisi il/la lavoratore/trice, in relazione al Bonus di 200 euro previsto dal Decreto Aiuti (art. 32 del D.l. n. 50/2022) deve essere consapevole e quindi dichiarare di non essere titolare delle seguenti prestazioni: – trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 35.000 euro (art. 32, comma 1, del D.l. n. 50/2022). – reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 (art. 32, comma 18, del D.l. n. 50/2022).
L'INPS con il messaggio n. 2397 del 13 giugno 2022 fornisce le istruzioni per l’esposizione del relativo credito, da parte dei datori di lavoro, sul flusso Uniemens. Per gli aspetti applicativi relativi all’indennità in esame e per l’indennità erogata direttamente dall’INPS ai soggetti di cui all’articolo 32 del medesimo decreto-legge si rinvia a una successiva circolare.
'' L’articolo 31 citato dispone che l’indennità “è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022” e che “nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità […] è compensato attraverso la denuncia” Uniemens.
Tale indennità una tantum di 200 euro è riconosciuta in automatico, in misura fissa, una sola volta, previa acquisizione – da parte del datore di lavoro - di una dichiarazione del lavoratore con la quale lo stesso dichiari, ricorrendone le circostanze, “di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18”.
Al riguardo, si osserva che il medesimo articolo 31 individua i beneficiari dell’indennità una tantum di 200 euro nei “lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità”.
Si ricorda che possono accedere al beneficio di cui all’articolo 1, comma 121, sopra richiamato, e quindi al riconoscimento dell’indennità una tantum di 200 euro, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge, tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore''.....
Per leggere tutto il messaggio con le istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti vai su: Inps messaggio 2397 del 13/06/22
Di seguito un fac simile di dichiarazione di responsabilità
Si informa che l'Aran, ha convocato per il giorno 07 giugno alle ore 10,30 le OO.SS. rappresentative per la prosecuzione della trattativa per il rinnovo del CCNL del Personale del Comparto Istruzione e Ricerca relativo al triennio 2019–2021. L’incontro si terrà in modalità mista con la presenza presso la sede dell’ARAN dei Capi delle delegazioni sindacali ed in collegamento on line tramite piattaforma per video per gli altri componenti. Sarà nostra cura dare opportuna informazione sugli sviluppi dell’incontro.
La segreteria nazionale
L’aspettativa nel pubblico è disciplinata dalla legge n° 53 del 2000, e successivi aggiornamenti,ed è un periodo di sospensione del rapporto di lavoro per motivi ben precisi, senza che ciò implichi la perdita dell’impiego. In questo lasso di tempo, normalmente, non si ha diritto allo stipendio, però, in alcuni casi l’aspettativa è retribuita ed i pubblici dipendenti che ne intendono avvalersi devono fare richiesta alla propria Amministrazione tramite l’ufficio preposto. La concessione dell’aspettativa da parte dell’amministrazione dipende dalle motivazioni che il dipendente ha presentate a suo sostegno e che possono essere:
Per lutto o infermità di un familiare: viene concesso al lavoratore un permesso di tre giorni avorativi retribuiti all’anno, in caso di decesso o grave infermità del coniuge o di un familiare non oltre il secondo grado di parentela, il tutto documentato. In caso di morte, i giorni di aspettativa per lutto devono essere utilizzati entro sette giorni dall’evento.
Per gravi motivi familiari: a questa richiesta deve essere allegata la documentazione che attesti i gravi motivi familiari e le patologie individuate. La durata massima di aspettativa concessa è di due anni, in questo lasso di tempo il dipendente conserva il suo posto di lavoro, ma non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere un’altra attività lavorativa.
Richiesta unitaria delle OO.SS. del comparto Università inviata al presidente della CRUI, per una convocazione in tempi rapidi, al fine di verificare eventuali punti di convergenza utili per creare le condizioni affinché il prossimo CCNL rappresenti un reale passo in avanti nel rafforzamento e nello sviluppo dei nostri settori e nella valorizzazione professionale del personale.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto "Aiuti" n. 50 del 17.05. 2022 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.
Una indennità una tantum da 200 € per i lavoratori dipendenti e pensionati che sarà erogato a partire dal mese di luglio 2022 e un Bonus di 60 euro per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico. Questi due bonus sono riconosciuti in favore delle persone fisiche che, nell’anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. Clicca su: Decreto "Aiuti" n. 50 del 17.05. 2022
COMUNICATO SINDACALE – FGU UNIVERSITA’
AVVIO TRATTATIVE IN ARAN RINNOVO CCNL 2019-2021
Si è tenuta oggi la prima riunione, in videoconferenza, tra OO.SS. e ARAN per l’avvio delle trattative sul rinnovo del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca. Sono intervenuti i Segretari Confederali del P.I., i Segretari Generali del Comparto nonché i Segretari dei Settori che lo compongono.
Per il Settore Università è intervenuto il Segretario Nazionale del Dipartimento Università della FGU Arturo Maullu, il quale ha espresso la sua contrarietà per il grande ritardo con cui sono state avviate le trattative.
Il Presidente dell’Aran ha proposto in questa prima fase, di discutere i contenuti delle parti comuni del CCNL 2019/2021, tra cui le relazioni sindacali, le responsabilità disciplinari ed altro, mentre, nella fase successiva si entrerà nel merito della discussione delle problematiche attinenti ai Settori specifici di contrattazione, compreso quelle dell’Università.
La FGU GILDA Università, ha ribadito la necessità di affrontare e porre proposte di soluzione “concrete” almeno per i tre punti rimasti aperti sul tavolo della Commissione paritetica ex art. 44 del CCNL 2016/2018 quali: l’ordinamento professionale, il personale dei policlinici e i CEL.
Si è rimarcato che, al contrario di quanto fatto nel Settore Scuola, il legislatore è entrato a gamba tesa con un decreto legge n. 36 del 2022 su una materia prettamente di competenza della contrattazione; mentre per il Settore Università, al contrario di quanto promesso dal MUR, non è stato invece ancora emanato il decreto interministeriale, che avrebbe dovuto definire la tipologia di Azienda Unica Ospedaliera Universitaria (ex AOU), così come stabilito dal comma 3 art. 2 del decreto Legislativo 517/99.
Il Segretario Generale della FGU Gilda-Unams Rino Di Meglio, nel suo intervento sulle parti comuni, ha ribadito quanto da noi sostenuto sull’applicazione del metodo di calcolo percentuale utilizzato dal legislatore che, ancora oggi, prevede la stessa percentuale degli incrementi contrattuali per tutti i comparti. Questo strumento ha dimostrato di essere discriminante in quanto la sua applicazione ha impoverito i lavoratori del Comparto Universitario in modo sempre più pesante rispetto a tutti gli altri Comparti del P.I.
Il Presidente dell’ARAN Naddeo ha informato che il tavolo contrattuale sarà riconvocato tra una decina di giorni.
Sarà nostra cura informarvi su come evolveranno i lavori con l’ARAN, nel contempo con le altre OO.SS. del Settore si sta discutendo al fine di trovare una posizione condivisa almeno sulle parti comuni e proseguire il confronto sui temi specifici, che di volta in volta saranno oggetto di discussione in quanto collegati al Settore Università.
Roma 17 maggio 2021
Arturo Maullu
Segretario Generale FGU Università
Con il messaggio n° 1962 del 09-05-2022, l’Istituto, facendo seguito alla circolare n. 23 del 9 febbraio 2022 e ai messaggi e alle comunicazioni dell’INPS in materia di Assegno unico e universale per i figli a carico, introdotto con il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, comunica che sono disponibili nella procedura internet relativa alla trasmissione delle domande per la prestazione in oggetto, le seguenti nuove funzionalità: 1) Modifica della domanda; 2) Visualizzazione dei pagamenti; 3) Evidenza delle posizioni con anomalie o incompletezze.
Fonte: Inps.it