Siamo lieti di informare che il ns sindacato ha ottenuto una importante affermazione anche presso l’Università Politecnica delle Marche nelle elezioni per un rappresentante del personale TAB nel CdA, le cui votazioni si sono svolte il giorno 6 ottobre 2021.
È stato infatti eletto il candidato della FGU Università, Simone Orsini con voti 102. Un successo che non ha precedenti, in considerazione della recente costituzione del ns sindacato in questa sede universitaria. E’ sicuramente una grande affermazione avvalorata dal largo consenso ricevuto dalle lavoratrici e dai lavoratori del politecnico marchigiano.
Giungano, pertanto, al neoeletto ed alla dirigenza della sede universitaria Fgu marchigiana i ns più calorosi e sentiti complimenti per questa vittoria che siamo certi sarà la prima di un lungo corso.
Buon lavoro!
Il Coordinamento Nazionale
Esito Elezioni Organi di Governo CdA rappresentanza PTA n.1 eleggibili
Aventi diritto 553
Voti 361
Aventi diritto
Simone Orsini voti 102 (eletto)
Stefano Pianella voti 90 (non eletto)
Maurizio Amagliani voti 77 (non eletto)
Anna Montesanto voti 70 (non eletta)
Nelle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze del personale Tecnico- Amministrativo e Collaboratori Linguistici in seno al Senato Accademico (triennio accademico 2021/2024) “Eletto Enrico Mammone”
E' con grande soddisfazione informare che nelle Elezioni al Senato Accademico del 28 settembre 2021 Enrico Mammone, coordinatore di Ateneo FGU Università della sede di Chieti/Pescara è stato riconfermato, quale rappresentante per il personale T.A al Senato Accademico anche per il prossimo triennio.
Enrico Mammone è risultato il secondo eletto più votato grazie alle 75 preferenze espresse dalle lavoratrici e dai lavoratori dell’Ateneo, tale successo è stato possibile grazie all'impegno profuso dal suo gruppo dirigente.
Giungano al neo eletto, ed a tutta la dirigenza sindacale della FGU Università di Chieti/Pescata i ns più vivi rallegramenti per questo ennesimo importante successo.
Il Coordinamento Nazionale
Esito Votazioni
Eletti per il TA e collaboratori esperti linguistici
Giulia Zona voti 98
Enrico Mammone voti 75
Con il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 è stata riconosciuta agli aventi diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), a decorrere dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021, una maggiorazione di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.
Con il messaggio 17 giugno 2021, n. 2331 l’INPS fornisce i nuovi importi, allegando le tabelle relative all’adeguamento dei livelli di reddito familiare, con decorrenza 1° luglio 2021, ai fini della corresponsione dell'assegno.
I lavoratori dipendenti del settore privato possono presentare la domanda, per il periodo valido dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, tramite il servizio online.
Fonte: www.Inps
Prot. n. CCU/677
Roma, 20 settembre 2021
Alla Ministra dell’Università e della Ricerca
mur.gabinetto@postacert.istruzione.it
Al Ministro della Salute
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
protocollo_dfp@mailbox.governo.it
All’IGOP
c/o Ministero dell’Economia e delle Finanze
Al Magnifico Rettore Università di Messina
Al Direttore Generale Università di Messina
All’On.le Assessore Regionale della Salute Regione Sicilia
assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it
Al Commissario Straordinario AOU Messina
Al Presidente dell’ARAN
protocollo@pec.aranagenzia.it
Alla Corte dei Conti
OGGETTO: Criticità Policlinico di Messina - Nota del Rettore di Messina prot. n. 0103891/2021-
Le scriventi Segreterie Nazionali delle OO.SS. FLCgil, FSUR CISL Università, UIL Scuola - RUA, Fgu GILDA e SNALS, hanno più volte segnalato quanto sta accadendo presso l’Università degli Studi di Messina dove, in modo al quanto singolare il Rettore, per fini su cui sarebbe necessario che le SS.LL. effettuassero un approfondimento, continua ad operare calpestando la norma e i CCNL di settore, fino a mettere anche in discussione le prerogative sindacali delle strutture territoriali del Sindacato universitario, vedi nota prot. n. 0103891 dell’01/09/2021 (allegato 1) e, cosa ancor più grave, il comparto di contrattazione cui appartiene il Policlinico Universitario “Gaetano Martino” di Messina, nonostante gli interventi chiarificatori della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ispettorato per la Funzione Pubblica.
Il suddetto Ispettorato, infatti, a seguito di denuncia delle scriventi Segreterie Nazionali, con nota del 20 luglio 2021 (allegato 2) avente ad oggetto “criticità AOU Gaetano Martino di Messina” ha confermato che la predetta AOU è stata costituita con D.R. del Rettore dell’Università di Messina n. 636/2000, ai sensi dell’art. 2, comma 2 lettera a) e comma 8 del DLgs. n. 517 del 21.12.1999, pertanto è una Azienda del comparto Istruzione e Ricerca al cui personale si applicano i CCNL del settore Università, comparto Istruzione e Ricerca.
L’Ispettorato ha chiarito inequivocabilmente che “la citata disposizione - tuttora efficace nonostante la previsione della sua applicazione solo in via sperimentale - individua e disciplina le aziende ospedaliere costituite in seguito alla trasformazione dei Policlinici universitari a gestione diretta, denominate aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale … Coerentemente gli artt. 5 e 7 del CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale 2016/2018, individuano le Aziende Ospedaliero-Universitarie di cui alla lett. a) dell'art. 2 del d.lgs. 21 dicembre 1999, n.517 quali Istituzioni di comparto e dell'area dell'Istruzione e Ricerca, al cui personale, direttamente reclutato, vanno applicati i CCNL dell'Istruzione e Ricerca”.
Peraltro l’Ispettorato, in forza della normativa vigente, ha chiesto di essere informato sugli esiti degli accertamenti che la Regione Sicilia riterrà di intraprendere sullo stato delle procedure e sugli eventuali atti adottati, con riferimento sia all'iniziativa di istituire un IRCCS mediante trasformazione del Policlinico Universitario "Gaetano Martino" dell'Ateneo di Messina, sia in merito alla verifica dell’aderenza ai CCNL dell'Istruzione e Ricerca del reclutamento autonomo effettualo ad oggi dalla predetta Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" di Messina.
Il quadro normativo è, quindi, allo stato molto chiaro e sono evidenti le responsabilità circa la grave illegittimità venutasi a creare presso il Policlinico G. Martino di Messina relativamente al reclutamento del personale assunto applicando il CCNL del SSN in luogo di quello legittimo dell’Istruzione e Ricerca. Tra le suddette responsabilità appare chiara anche quella del Rettore per omessa vigilanza degli atti di programmazione dell’AOU, dovendo rispondere l’Ateneo dell’eventuale disavanzo prodotto a norma del DLgs. n.517/99 e del DPCM 24.05.2001. Responsabilità resa ancora più evidente dal convincimento personale del Rettore che il Policlinico si sia magicamente trasformato in Azienda mista, abbagliato dalla voglia di sostenerne la trasformazione del Policlinico in IRCCS. Ci chiediamo perchè tanto agitarsi?
A seguito degli intervenuti chiarimenti, a nostro avviso, l’AOU “G. Martino” di Messina deve procedere all’assunzione di tutto il personale secondo una programmazione concordata con l’Ateneo tenuto conto della funzione formativa del Policlinico, applicando i CCNL e le norme del settore universitario provvedendo all’immediato reinquadramento nei ruoli del CCNL Istruzione e Ricerca di tutto il personale fino ad ora reclutato illegittimamente nei ruoli ospedalieri, garantendo l’invarianza del trattamento economico attribuito in applicare dell’art.31 del DPR 761/79.
A seguito di tale urgente reinquadramento l’Università di Messina e l’annesso Policlinico dovranno comunicare all’ARAN ai fini della rilevazione delle deleghe nel tempo effettuata che presso le stesse Istituzioni opera esclusivamente personale assunto nei ruoli, ferme le equiparazioni economiche ex art. 31 DPR n.761/79 con il SSN, dato necessario anche ai fini delle ulteriori rilevazioni che danno luogo alle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro.
Occorre evidenziare che l’Assessorato Regionale della Salute della Regione Sicilia con nota prot. n.29836 del 13.04.2018, (allegato 3) aveva già smentito le singolari “interpretazioni” proposte dal Rettore sulla trasformazione del Policlinico di Messina da Azienda di tipo a) ad Azienda mista, quando ai fini dell’autorizzazione alle Aziende del SSR per la stabilizzazione di personale con profilo di biologo, chiaramente ribadiva che in Sicilia le Aziende Policlinico rientrano tra quelle di cui all’art. 2, comma 2, lettera a), del DLgs. n. 517/99 e, quindi, sono Enti appartenenti al comparto dell’Istruzione e Ricerca quanto alla gestione del personale e alla individuazione dei CCNL di riferimento.
A sostenere le tesi delle scriventi OO.SS., com’è ormai noto, vi è anche la giurisprudenza del Tribunale di Messina, che nella sentenza Sentenza del 25 Luglio 2013 (allegato 4), chiaramente afferma che l’AOU “Gaetano Martino” di Messina è stata costituita ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera a) e comma 8 del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 e il personale reclutato rientra nel comparto del personale delle Università, ora Istruzione e Ricerca.
Privo di qualsivoglia fondamento è il richiamo operato dal Rettore di Messina alla legge regionale n. 5/2009, dallo stesso più volte invocata per sostenere che il Policlinico di Messina sia un ospedale pubblico e quindi appartenente al Comparto Sanità. La legge richiamata non opera e non avrebbe potuto farlo, trasformazioni dei Policlinici siciliani, limitandosi ad affermare che in Sicilia esistono Aziende Ospedaliere Universitarie istituite ai sensi del DLgs n.517/99, ciò ai fini dell’individuazione della rete ospedaliera in cui banalmente le Aziende di cui trattasi si integrano pur non appartenendo al comparto ospedaliero.
Anzi è doveroso segnalare che se, come afferma il Rettore di Messina, il Policlinico G. Martino fosse divenuto una struttura ospedaliera mista, l’Università di Messina avrebbe perso il Fondo perequativo previsto dall’art. 11 della Legge 30 Dicembre 2010, n. 240 per gli atenei sede di aziende ospedaliere nate da ex policlinici a gestione diretta e ancor più gravi sarebbero le sue responsabilità per una omessa vigilanza perché si sarebbe depauperato il Fondo di Finanziamento dell’Ateneo, per il quale il suddetto Fondo perequativo ammonta, per il solo 2020, a Euro 1.567.982.
Alla luce di quanto sopra che integra quanto già segnalato in precedenza dalle scriventi Segreterie Nazionali, si chiede un autorevole intervento delle SS.LL. in indirizzo, ciascuna per le rispettive competenze, affinché si ponga termine ad una vicenda a tratti grottesca e poco edificante, specie quando trattasi del coinvolgimento di un Rettore, riaffermando la natura universitaria del Policlinico di Messina e dell’inquadramento del personale ivi operante.
Si chiede, altresì, un risoluto intervento per intimare al Policlinico e all’Ateneo adozione di tutti gli atti necessari a superare le illegittimità prodotte tra cui il reinquadramento del personale nei ruoli previsti dai CCNL dell’Istruzione e Ricerca ed il ripristino delle prerogative sindacali spettanti alle strutture territoriali delle scriventi Federazioni rappresentative del comparto Istruzione e Ricerca, nell’intesa che ove ciò non avvenga in tempi celeri le scriventi richiederanno l’intervento delle Procure competenti per l’accertamento delle responsabilità e dei danni anche di natura erariale.
Con la presente, infine, si diffida il Rettore e il Direttore Generale dell’Università di Messina dal continuare a tenere comportamenti lesivi delle strutture territoriali delle scriventi OO.SS. .
In attesa di riscontro, cordialmente.
Prot. n. CCU/676
Roma, 20 settembre 2021
Ai Magnifici Rettori
Ai Direttori Generali
Al CINECA
Al Presidente dell’Aran
protocollo@pec.aranagenzia.it
e p.c.
Al Ministero dell’economia e delle Finanze - Ragioneria generale dello stato – IGOP
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica
protocollo_dfp@mailbox.governo.it
OGGETTO: - Nota CINECA - Revisione indennità d’ateneo personale delle Elevate Professionalità: rilascio modifica -
Le scriventi Segreterie Nazionali di FLCgil, FSUR CISL - Università, UIL Scuola - RUA, Fgu GILDA e SNALS, sono venute a conoscenza della nota inviata dal Consorzio CINECA a codesti Atenei in data 15 settembre u.s. avente ad oggetto “Revisione indennità d’ateneo per la categoria EP: rilascio modifica”, con la quale il suddetto consorzio ha annunciato che con l’aggiornamento della procedura disponibile dal 28 settembre, si provvederà al rilascio della modifica di calcolo in 12 mensilità della indennità di cui in oggetto.
Tale decisione farebbe seguito ad una precedente nota con la quale il CINECA ha reso noto un parere dell’ARAN rilasciato a seguito di chiarimento richiesto dall’Ateneo di Modena e Reggio Emilia, in cui troppo frettolosamente si liquida un argomento che fu oggetto di lunga trattativa proprio in sede ARAN all’atto della definizione del CCNL 1994-1996. In tale trattativa, per evitare situazioni di “reformatio in peius” nei confronti del personale successivamente confluito nelle Elevate Professionalità, fu concordato di utilizzare nella formulazione dell’art.41 del richiamato CCNL, una apposita clausola di conferma delle modalità di erogazione dell’indennità di Ateneo rispetto all’emolumento di natura stipendiale precedentemente previsto dall’art.20, comma 5, del DPR n.567/87, che la stessa nuova indennità di Ateneo assorbiva.
Il problema, infatti, non era solo quello di confermare la cadenza temporale della corresponsione della predetta indennità aggiuntiva allo stipendio prevista dal DPR n.567/87, bensì di preservare la diversa modalità di erogazione che, nel caso delle indennità ex art.20, comma 5, si concretava in una corresponsione mensile dell’emolumento e una sua utilità ai fini della determinazione della 13^ mensilità e del calcolo del trattamento previdenziale
Diversamente, infatti, si codificava l’indennità prevista dall’art. 23, comma 2, del DPR n.567/87 per il personale confluito nelle categorie B, C e D, individuato quale trattamento accessorio di incentivazione e funzionalità erogato in un’unica soluzione nel mese di luglio, che per sua natura non poteva mantenere le caratteristiche degli emolumenti corrisposti in aggiunta allo stipendio di cui all’art. 20, comma 5, del medesimo DPR.
Basta semplicemente osservare l’elaborazione stipendiale dei suddetti trattamenti economici ex DPR n.567/87 e come gli stessi venissero trattati ai fini del calcolo della 13^ mensilità e del trattamento previdenziale prima dell’entrata in vigore del CCNL 21.05.1996 per comprendere pienamente il significato dell’espressione contenuta nel richiamato art.41 “continua a essere erogata con le modalità in corso”.
Com’è noto, tuttavia, ma è il caso di ribadirlo con forza in questa sede, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla interpretazione di una clausola contrattuale, la stessa deve essere oggetto di interpretazione autentica tra le parti che lo hanno sottoscritto.
Desta meraviglia, pertanto, che l’Aran, dimentica della trattativa che ha condotto alla formulazione dell’art.41 del CCNL 21.05.1996, abbia voluto unilateralmente fornire, del disposto contrattuale in esame, una “interpretazione autentica”, a cui tutte le scriventi OO.SS. non avrebbero dato assenso nei termini posti nel parere stesso, avendo maggiore contezza della questione e di quanto all’epoca accaduto in sede ARAN.
L’indennità di Ateneo del personale appartenente alle Elevate Professionalità è sempre stata liquidata per 25 anni (periodo 1996 – 2021) aggiungendo il rateo della tredicesima mensilità e mantenendo le medesime caratteristiche e modalità di corresponsione del precedente trattamento economico di cui all’ art. 20, comma 5, del DPR 28.09.1987, n.567, corrisposto con le suddette modalità antecedentemente al 1996 e per ulteriori 9 anni, per un totale di 34 anni senza soluzione di continuità.
Ci domandiamo, quindi, quale sarebbe l’elemento di novità che spinge il CINECA, che ha correttamente operato fino ad oggi, ad apportare una modifica al calcolo in assenza di una diversa previsione negoziale o quanto meno di una interpretazione autentica dell’art.41 del CCNL 21.05.1996.
Paradossalmente concordare sulla modifica proposta dal CINECA equivarrebbe a dire che per 34 anni tutto il Sistema Universitario ha commesso un gigantesco errore al quale anche lo stesso CINECA avrebbe concorso che, inevitabilmente, si configurerebbe addirittura come un enorme danno all’Erario Pubblico che coinvolgerebbe centinaia di responsabili tra Rettori, Direttori Amministrativi/Generale, Dirigenti, Responsabili di Ufficio, ecc. . Per 34 anni avrebbero tutti sbagliato. Francamente non possiamo che sorridere rispetto a questa idea e rispetto alle deduzioni di chi oggi mette in discussione la fattispecie, certi della qualità e della precisione con cui operano le donne e gli uomini delle Istituzioni Universitarie ai vari livelli delle Istituzioni e degli accordi all’epoca assunti in ARAN.
Tenuto conto, quindi, dei danni che la modifica della procedura stipendiale arrecherebbe a tutto il personale delle Elevate Professionalità del settore Universitario che ci costringerebbero, nostro malgrado, ad avviare immediatamente migliaia di ricorsi a tutela della categoria e di cui sarebbero chiamati a rispondere inevitabilmente gli Atenei, si diffida il CINECA ad effettuare la modifica della suddetta procedura invitando lo stesso consorzio ad indicare alle scriventi Segreterie Nazionali, le Istituzioni che persisteranno ad ordinare la modifica in parola al fine di individuare i rispettivi responsabili del procedimento contro cui si agirà nelle sedi competenti.
Ricordando ancora una volta che il CINECA è un mero consorzio interuniversitario senza scopo di lucro che nasce come centro di calcolo offrendo supporto alle attività della comunità scientifica tramite il supercalcolo e le sue applicazioni, realizzando sistemi gestionali per le amministrazioni universitarie e il MIUR, progettando e sviluppando sistemi informativi per pubblica amministrazione, sanità e imprese, si ribadisce che esso non può e non deve esercitare l’attività negoziale per la definizione dei contratti collettivi del personale delle Università, delle AOU e delle Istituzioni AFAM o interferire con essa, tantomeno può esercitare il potere legislativo o può svolgere funzioni interpretative di norme di legge o di contratto, dovendosi limitare esclusivamente ad offrire i suoi servizi agli Atenei secondo le indicazioni da questi fornite escludendo ogni potere di indirizzo o di coordinamento rispetto alle politiche del personale del Sistema Universitario, ancor più quando trattasi di scelte che incidono sulle retribuzioni e sulle condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori.
Trattandosi di materia strettamente di natura negoziale e non potendo operare gli Atenei sulla base del richiamato parere ARAN e delle valutazioni effettuate dal CINECA, che evidentemente non possono avere la valenza di una interpretazione autentica (ai sensi dell’art.49 del DLgs. n.165/2001) da effettuare a cura delle parti che hanno sottoscritto il CCNL, si chiede ai Magnifici Rettori e ai Direttori Generali delle Università italiane di voler disporre che gli Uffici competenti riscontrino alla email inviata dal CINECA lo scorso 15 settembre, rappresentando la necessità che nessuna modifica (stante il quadro legislativo e contrattuale vigente) sia effettuata all’attuale sistema di calcolo delle retribuzioni del personale delle Elevate Professionalità, ponendo in conoscenza anche le scriventi Segreterie Nazionali, al fine di rassicurare la categoria nei luoghi di lavoro, consentendo anche l’individuazione di quelle Istituzioni contro le quali, previa proclamazione dello stato di agitazione del personale in sede locale, saremo costretti ad avviare il contenzioso richiamandone le responsabilità erariali innanzi alla Corte dei Conti.
Al Presidente dell’ARAN si chiede, pur consapevoli del gravame che incombe sull’Agenzia, un immediato incontro, ipotizzando, se proprio necessario l’avvio di una procedura di interpretazione autentica, per evitare che il parere reso metta in discussione le condizioni che hanno regolato e regolano il rapporto di lavoro del personale, nonché l’operato ultratrentennale delle Istituzioni (così scongiurando, peraltro, l’insorgere di una sterile e dannosa conflittualità tra gli attori negoziali, sia a livello centrale sia a livello di singole sedi universitarie).
In attesa di un cortese riscontro, cordialmente.
COMUNICATO UNITARIO
Esito dell’incontro con la Ministra dell’Università e della Ricerca in ordine alle misure contenute nel decreto legge 6 agosto 2021, n. 111
In data odierna, 26 agosto 2021, si è svolto alle ore 14.30 l’incontro con la Ministra dell’Università e la Ricerca, Maria Cristina Messa, per discutere delle criticità derivanti dall’applicazione, a partire dal prossimo mese di settembre, delle previsioni introdotte per le Istituzioni Universitarie e AFAM dal D.L. 6 agosto 2021, n.111, per contenere la diffusione del virus Covid-19.
La Ministra, ribadendo la volontà dell’Esecutivo di promuovere l’utilizzo della certificazione verde, c.d. green pass, tema sul quale ha dato informazione della convocazione urgente di un apposito Consiglio dei Ministri, ha condiviso la necessità espressa dalle scriventi OO.SS. di valorizzare il confronto con il Sindacato e definire linee guida generali di Sistema sia in termini di misure organizzative che di tutela della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, che potranno essere di riferimento per tutte le Istituzioni al fine di garantire maggiore uniformità d’azione nel settore.
Da parte nostra abbiamo ribadito la richiesta di definire per l’Università un protocollo d’intesa nazionale e per l’AFAM il contratto collettivo Integrativo su salute e sicurezza, sulla gestione dell’emergenza sanitaria e relativamente al D.L. n.111 di garantire in questa prima fase la gratuità dei tamponi e soluzioni che agevolino la vaccinazione del personale.
Il MUR relativamente alle richieste avanzate ha comunque annunciato la costituzione di uno specifico tavolo permanente nazionale M.U.R. – OO.SS. sulla sicurezza.
Si è condivisa la necessità che, tenendo conto delle indicazioni in tal senso emerse durante l’incontro, il Ministero adotti con tempestività tutte le misure atte a garantire la massima tutela delle lavoratrici e dei lavoratori nell’attuale contesto normativo.
Il Ministero, pertanto, produrrà delle indicazioni nazionali e solleciterà gli Atenei e le Istituzioni AFAM affinché procedano a garantire, attraverso il confronto con le OO.SS., l’aggiornamento del documento di valutazione rischi e l’adozione dei protocolli concernenti le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19, che restano strumenti fondamentali per la sicurezza dei lavoratori e degli studenti. Con particolare riferimento all’AFAM il MUR dovrà fornire anche precise indicazioni relativamente agli obblighi per gli studenti minorenni che frequentano i corsi propedeutici o in convenzione.
Il Ministero ha, altresì, convenuto sulla opportunità che si attivino specifici hub vaccinali presso le Istituzioni per garantire un canale prioritario nella somministrazione del vaccino nei confronti di chi ha espresso la volontà di aderire o completare la campagna vaccinale.
Il Ministero, inoltre, fornirà chiarimenti alle Istituzioni universitarie e AFAM relativamente ad alcune disposizioni introdotte dal D.L. n. 111, specie in ordine al problema di come effettuare l’accertamento del possesso del green pass senza intaccare la privacy del soggetto interessato alla verifica mediante l’utilizzo di applicativi appositamente sviluppati.
A tal riguardo la Ministra ha ricordato che gli Atenei sono stati finanziati con risorse pari a 225 mln da utilizzare per le misure anti Covid-19.
Siamo certi che a seguito del confronto avviato oggi con il Ministero che proseguirà nel suddetto tavolo tecnico permanente in sede M.U.R., sarà possibile dare risposte anche alle tante problematiche poste dalle OO.SS. e alle quali non si è avuto risposta al fine di tutelare le lavoratrici e i lavoratori dei settori Università e AFAM il cui sacrificio nel periodo dell’emergenza è stato più volte riconosciuto e sottolineato.
Le Segreterie Nazionali
Pino Di Lullo Francesco De Simone Sorrentino Attilio Bombardieri Arturo Maullu Teresa Angiuli
Gigi Caramia Dora Liguori Demetrio Colaci
“Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, ’art. 9- ter del decreto ’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario.
Si comunica che la Ministra del MUR, Prof.ssa Maria Cristina Messa, a seguito della nota di incontro urgente inviataLe, ha convocato tutte le OO.SS. del comparto Università per il 26.08.2021 alle ore 14,30.
Sarà nostra cura informare sull'esito dell'incontro.
Il Coordinamento Nazionale