Si porta a conoscenza con grande soddisfazione, che la FGU Università di Catania nelle odierne elezioni per due rappresentanti del personale tecnico amministrativo e bibliotecario in seno al Senato Accademico dell'università di Catania ha visto riconfermare il proprio. candidato, Fabrizio LIGRESTI con ben 305 voti su totali votanti 913.
Giungano alla sede di Catania e a Fabrizio Ligresti i nostri più fervidi complimenti per lo straordinario risultato raggiunto, accompagnati dai nostri più sentiti Auguri di buon lavoro al riconfermato senatore.
Nominativi candidati e voti
1. LIGRESTI Fabrizio voti 305 eletto
2. Maugeri Maria voti 267 eletta
3. UCCHINO Maurizio voti 206
4. RENNA Alessandra voti 84
5. BARBERA Pierluigi voti 35
La Segreteria Nazionale
E' con viva soddisfazione informare, che la FGU Università di Genova nelle elezioni del 23 e 24 ottobre us, dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario in seno al Senato Accademico per il triennio accademico 2024/2027 ha ottenuto un'ottima affermazione visto che la sua candidata Michela Parodi è stata eletta con ben 505 voti, su un totale di n° 781 votanti.
Un plauso a tutto il gruppo dirigente della FGU Università di Genova, per il largo consenso ottenuto e i ns complimenti con i migliori Auguri di buon lavoro alla neo eletta Michela Parodi.
Nominativi eletti n. voti
Michela PARODI voti 505
Andrea TRAVERSO voti 215
La Segreteria Nazionale
Lo straining, in via parzialmente coincidente ma in parte diversa, è “una situazione di stress forzato sul posto di lavoro, in cui la vittima subisce almeno una azione che ha come conseguenza un effetto negativo nell’ambiente lavorativo, azione che oltre ad essere stressante, è caratterizzata anche da una durata costante. La vittima è in persistente inferiorità rispetto alla persona che attua lo straining (strainer). Lo straining viene attuato appositamente contro una o più persone, ma sempre in maniera discriminante”
Leggi la scheda curata da Annalisa Rosiello su: https://www.wikilabour.it/dizionario/salute-e-sicurezza/straining/
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27610 del 24 ottobre 2024 sentenzia che è legittimo il licenziamento del lavoratore che sosta costantemente in luoghi pubblici per tempi irragionevoli a degustare consumazioni e chiacchierare con i colleghi. La Corte ha, quindi, reputato che il licenziamento dovesse ritenersi “proporzionato”, argomentando che la condotta assumeva “rilievo penale e, in particolare, del reato di truffa”, in quanto “il mancato svolgimento della prestazione lavorativa nei termini in cui era dovuta, per avere il lavoratore goduto di reiterate pause decise unilateralmente e arbitrariamente, seguita da inveritiere attestazioni dei fogli di servizio dell’integrale osservanza dell’orario pattuito, ha determinato l’ingiusta percezione di una retribuzione parzialmente non dovuta con correlativo danno per l’azienda”; ha, poi, precisato: “ad ogni modo, pur prescindendo dalla configurabilità del reato di truffa, la complessiva condotta come sopra descritta, in quanto idonea a raggirare il datore di lavoro che fa affidamento sul corretto svolgimento della prestazione, costituisce fatto che, anche per via della sua sistematicità, è idoneo a recidere il vincolo fiduciario”.
Vai alla sentenza su: https://www.italgiure.giustizia.it/sncass/
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n.26908/2024 dello scorso 16 ottobre. Secondo la Corte, al dipendente in distacco sindacale a tempo pieno, non possono essere corrisposti i compensi connessi alla performance in quanto le norme della contrattazione collettiva che riconoscono ai lavoratori in distacco sindacale «a tempo pieno» i compensi incentivanti sono in contrasto con la legge e con l’articolo 7, comma 5, del d.lgs.165 del 2001.
Vai alla sentenza a pag 74 di: https://www.italgiure.giustizia.it/sncass/
Il datore di lavoro non può accedere alla posta elettronica del dipendente o del collaboratore né utilizzare un software per conservare una copia dei messaggi. Un simile trattamento di dati personali oltre a configurare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, è idoneo a realizzare un'illecita attività di controllo del lavoratore.Lo ha stabilito il Garante Privacy sanzionando una società per 80mila euro.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 25840 del 27 settembre 2024, ha sancito che il lavoratore in ferie ha diritto di percepire la retribuzione e tutti gli altri importi pecuniari che si pongono in rapporto allo svolgimento delle mansioni e che sono connessi allo status personale e professionale del lavoratore così come l’indennità di mansione e i buoni pasto. In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che il diritto alle ferie retribuite, costituzionalmente garantito, ha la finalità di assicurare un reale riposo al lavoratore, senza che lo stesso debba preoccuparsi di una possibile diminuzione della sua retribuzione collegata a eventuali indennità o altri elementi fissati in base all’attività effettivamente svolta.
Con la sentenza n. 99 del 04.06.2024, la Corte Costituzionale afferma che il pubblico dipendente, genitore di figli fino a tre anni di età, può chiedere di essere trasferito temporaneamente in una sede posta, non solo nella regione in cui lavora l’altro genitore, ma anche nella regione in cui è fissata la residenza familiare.In precedenza (ai sensi dell’art. 42-bis del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151) ai dipendenti pubblici con figli fino a tre anni di età era consentito il trasferimento temporaneo solo nella provincia o regione in cui lavorava l’altro genitore. Secondo la Corte costituzionale, l’ampliamento dell’ambito di applicazione dell’istituto dell’assegnazione temporanea oltre a risultare coerente con la finalità di protezione della famiglia e di sostegno all’infanzia, risponde all’esigenza di preservare la più ampia autonomia dei genitori nelle scelte concernenti la definizione dell’indirizzo familiare. Corte costituzionale, 4 giugno 2024 - Fonte: www.giustizia-amministrativa.it
Le OO.SS. ed RSU nell’assemblea generale del 23 .10. us, hanno proclamato uno stato di agitazione di tutto il PTAB con richiesta di avvio delle procedure di conciliazione da parte del Prefetto, ai sensi della Legge n. 146/1990 a causa della grave la situazione legata alle diverse inadempienze da parte dell’amministrazione dell’ateneo. Segue comunicato unitario
