Oggetto:Protocollo OO.SS. Confederali – Ministero P.A. in materia di sicurezza sul lavoro
Ci giunge notizia che in alcuni Atenei si vuole dare applicazione, non si sa bene con quali modalità, ad un protocollo sottoscritto dalle sole confederazioni CGIL, CISL e UIL in materia di sicurezza sul lavoro e poi fatta discendere, a cascata, in tutti i comparti del P.I. a firma, nel caso in questione, dei responsabili dei settori Scuola, Ricerca, Afam e Università.
Indipendentemente dalla bontà o meno dei contenuti di questo “protocollo” il metodo è quantomeno discutibile, visto che sottrae questa importante materia alla contrattazione nazionale e di conseguenza anche a quella di secondo livello di cui sono titolari come nel nazionale, tutti i sindacati rappresentativi e, sempre a livello locale, anche gli RLS.
Soprattutto per quanto riguarda la parte sulla prevenzione, il tema più ricorrente è legato agli obiettivi di miglioramento della sicurezza sul lavoro, così come l’ottimizzazione dei sistemi di sicurezza; è un tema che viene trattato solo negli accordi di secondo livello in base alle specificità in essere in ogni amministrazione.
Nel caso del settore Università vi è poi tutto un mondo, quello delle AOU, dove opera personale misto universitario e ospedaliero per il quale non è, soprattutto in questa fase, pensabile utilizzare gli stessi parametri di salvaguardia e sicurezza che possono ritenersi validi per altre categorie del P.I. in generale.
In conclusione, siccome tutte le altre confederazioni e sigle rappresentative sono state escluse dalla trattativa ma semplicemente invitate ad aderire a cose fatte, noi chiaramente non condividiamo questo metodo e non aderiremo o firmeremo nessun accordo locale che voglia semplicemente “adottare” il protocollo firmato solo da CGIL , CISL e UIL.
Nel caso in cui, invece, si volessero creare dei gruppi di lavoro per attuare questo “protocollo” ricordiamo che esiste già un organo preposto all’uopo, sono gli RLS che hanno piena competenza in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, COVID19 compreso.
Roma 07.04.2020
Il Coordinatore Generale Nazionale FGU Università
Arturo Maullu
La Confederazione CGS, con una nota del 6 aprile 2020 inviata ai ministri della P.A e della Università e Ricerca richiede opportune iniziative per il personale precario delle Pubbliche Amministrazioni che a causa della gravissima emergenza epidemiologica che sta colpendo il Paese, rischia di far rimanere esclusi per svariati mesi dal mondo del lavoro migliaia di lavoratori pubblici precari che, pur avendo i requisiti previsti alla nuova formulazione delle legge “Madia”, hanno già visto scadere o vedranno scadere i loro contratti precari nei prossimi mesi. Leggi estampa il documento: Nota CGS 6//04/2020 ''iniziative per il personale precario delle P.A''
Rapporto informativo a cura di Michele Poliseno - coordinatore nazionale FGU GILDA - Dipartimento Università - rappresentante del personale TA al CUN - Resoconto dell'Adunanza del 3, 4 e 5 marzo 2020
ANALISI DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI DI ATENEO
Il CUN, attraverso l’attività istruttoria della Commissione III - Politiche per la valutazione, la qualità e l’internazionalizzazione della Formazione universitaria, ha analizzato sei ordinamenti didattici di corsi di studio di nuova istituzione e centonovant’otto proposte di modifica di ordinamenti di corsi già istituiti, e formulato pareri in merito.
RACCOMANDAZIONE SULLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA
Il CUN, consapevole della situazione dell’Area Sanitaria oggi acuita dall’emergenza COVID-19, nel desiderio di garantire il più alto livello di qualità nella formazione sanitaria, ha approvato un testo con il quale chiede un intervento del Ministro dell’Università e della Ricerca che ribadisca il decisivo ruolo dell’Università nella formazione; chiede inoltre che il tavolo tecnico richiamato dal Ministro nella seduta del CUN del 18 febbraio u.s. veda nella sua composizione anche docenti di discipline cliniche e che, per conciliare le esigenze del Servizio Sanitario Nazionale con la carenza di medici specialisti, le Reti Formative possano essere ampliate con l’inclusione di altre strutture del Servizio Sanitario Nazionale, nel rispetto dei criteri di qualità previsti dal decreto interministeriale 402/17, confermando il ruolo del Consiglio della Scuola di Specializzazione nel coordinamento del percorso. Il CUN chiede infine che non si crei disomogeneità nella formazione sanitaria fra le Regioni per mancanza di criteri condivisi di qualità, con un serio pericolo per la salute dei cittadini.
LAVORI DELLA COMMISSIONE I “POLITICHE ISTITUZIONALI, AUTONOMIA E RIFORME”
La Commissione I “Politiche Istituzionali, Autonomia e Riforme” nel corso di un incontro con la dott.ssa Anna VIVOLO, Dirigente dell’UFFICIO V - Coordinamento dello stato giuridico ed economico del personale universitario della Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore, ha considerato aspetti e problemi dell’attuale normativa per l’Abilitazione Scientifica Nazionale: lo scopo è avviare la riflessione con l’obiettivo di formulare una proposta di riordino che renda la procedura armonica con il progetto, già elaborato dal CUN, sulla riforma del pre-ruolo e dell’accesso al ruolo nel sistema universitario.
ATTIVITA’ CONSULTIVE
Sono state esercitate le funzioni consultive dell’organo. Tra queste, i riconoscimenti di titoli accademici pontifici; i riconoscimenti di servizi pre-ruolo prestati all’estero; i riconoscimenti delle corrispondenze delle posizioni accademiche ai fini delle chiamate dirette e delle ammissioni alle selezioni degli atenei; la valutazione di titoli esteri ai fini dell’equivalenza con titoli italiani; i riconoscimenti dei dottorati di ricerca o analoga qualificazione accademica; i pareri sulle richieste di passaggio di SSD; le designazione delle Commissioni per la nomina a Professore ordinario di Professori straordinari; la costituzione di Commissioni giudicatrici di conferma di Professori associati; i pareri sulle proposte di riordino di Scuole di specializzazione in Psicologia.
Cordiali saluti
Michele Poliseno
Il 30 marzo abbiamo inviato una nota congiunta al MUR, al CODAU , alla CRUI ed al Ministro della Pubblica Amministrazione in relazione all’applicazione non omogenea in diversi Atenei delle più recenti norme in materia di SW, oggi c’è stata l’immediata risposta della Funzione Pubblica, è la prima volta che vediamo una circolare ministeriale che inizia riportando una sollecitazione sindacale. Niente male. Il documento si esprime sì in burocratese e rimanda a indicazioni del dipartimento, postate nel sito web della DFP, ma sono comunque abbastanza chiare e che torneranno utili anche per altri comparti. Quantomeno sulla corresponsione dei buoni pasto per chi opera in SW non ci potranno più essere problemi interpretativi da parte delle singole amministrazioni. Spettano, punto.
Leggi e stampa la nota del Dipartimento Funzione Pubblica del 30.03.2020
Si informa che in pari data le OO.SS. Università : Cgil Flc; Cisl Fsur; Uil Scuola Rua ; Snals - Confsal; FGU Gilda Unams Università, hanno trasmesso ai vertici delle università italiane, alla Crui, al Codau ed alle Istituzioni governative la nota ''misure straordinarie di lavoro agile e di esenzione dal servizio Art.87 DL 18/2020'' alla luce delle segnalazioni pervenute, circa alcuni singolari orientamenti assunti da talune istituzioni del comparto Istruzione e Ricerca circa l'utilizzo del lavoro agile per far fronte all'emergenza epidemiologica in atto, nonché agli istituti contrattuali e normativi ritenuti applicabili.
Nuova stretta del governo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
il testo prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la pena di cui all'articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale (reclusione da uno a cinque anni). Leggi il comunicato stampa ed il testo completo del DPCM varato il 24.03.2020 dal CdM
Per la ministra 'troppe' segnalazioni su mancato smart working
(Fonte ANSA del 23 Marzo 2020) - "Sono soddisfatta dei tanti dirigenti che hanno reagito positivamente", organizzando il lavoro in maniera agile, ma "ricevo ancora molte segnalazioni, dal mio punto di vista troppe, di dirigenti che invece si rifiutano di dare seguito alla norma di legge con la quale abbiamo disposta chiaramente che lo smart working deve diventare l'ordinarietà". Così la ministra della P.a, Fabiana Dadone. A questi dirigenti la ministra lancia un richiamo: "i manager della P.a che non accettano questa sfida si mettano nei panni dei loro funzionari e dimostrino di essere la vera classe dirigente".
In particolare la circolare delle Misure del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali contenute nel Decreto “Cura Italia” ‘’Misure di potenziamento del SSN e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza da Covid-19 (decreto legge 18 del 17 marzo 2020), intende soffermarsi, in prima lettura, su talune disposizioni di interesse generale applicabili al lavoro pubblico ed al personale del Ministero affrontando i temi più rilevanti riferiti ai lavoratori con disabilità e per quelli che assistono persone con disabilità di cui alla Legge 104/1992 : l'estensione dei permessi lavorativi per il periodo marzo/aprile 2020; le altre norme a favore dei lavoratori con disabilità grave o con particolari quadri clinici a rischio come le patologie oncologiche o sottoposti a terapia salvavita; i chiarimenti sul Diritto al lavoro agile; nonchè le nuove disposizioni sul diritto alla fruizione dei congedi parentali ai genitori a decorrere dal 5 marzo e per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado di cui al DPCM 4 marzo 2020.
Leggi e stampa la circolare esplicativa n.3 del 24 marzo 2020
Si informa che in data odierna le OO.SS. FLC Cgil, CISL Fsur, UIL Scuola, SNALS ed FGU GILDA - Università, hanno inviato al Ministro del MUR Prof. Manfredi e pc, al Ministro della Salute On. Speranza ed ai Presidenti delle Regioni, una nota riguardo alla emergenza epidemiologica da COVID.19 riguardo alle norme in materia di personale operante presso le Aziende Ospedaliere Universitarie integhrate con il SSN ''ex Policlinici Universitari'' e le Aziende Ospedaliere Universitarie integrate con l'Università. LEGGI E STAMPA IL COMUNICATO UNITARIO
ARAN INFORMA - NEWS SU EMERGENZA CORONAVIRUS ''Notizie e provvedimenti sull’emergenza Coronavirus, con particolare attenzione a quelle che interessano la P.A. e che hanno riflessi sulla gestione e l’amministrazione del personale. DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18
DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 Scheda di sintesi sulle principali misure in materia di gestione e amministrazione del personale delle amministrazioni pubbliche
FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO SANITARIO (ART. 1)
Incremento per l’anno 2020 delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, e conseguente adeguamento dei fondi contrattuali, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
POTENZIAMENTO DELLE RISORSE UMANE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IMPEGNATE IN ATTIVITA’ DI GESTIONE DELL’EMERGENZA
Potenziamento delle risorse umane del Ministero della Salute per le attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi svolte presso i principali porti e aeroporti, anche al fine di adeguare tempestivamente i livelli dei servizi alle nuove esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19 (ART. 2)
Arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari (ART. 7)
Assunzione urgente di funzionari tecnici per la biologia la chimica e la fisica presso le strutture sanitarie militari (ART. 8)
Potenziamento delle risorse umane dell’INAIL (medici specialisti e infermieri) (ART. 10)
Potenziamento delle risorse umane dell’Istituto superiore di sanità (ART. 11)
Trattenimento in servizio i dirigenti medici esanitari, nonché delpersonale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, inderoga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale (ART. 12)
INCREMENTO GIORNI DI PERMESSO LEGGE 104 (ART. 24)
Incrementa i tre giorni di permesso retribuito al mese di cui all’art. 33, comma 3 della legge n. 104/1992 di ulteriori dodici giorni complessivi, fruibili nei mesi di marzo ed aprile 2020.
CONGEDI SPECIALI PER I GENITORI (ART. 25)
Prevede speciali congedi per i genitori, ivi compresi i genitori affidatari,in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattichenelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, a decorrere dal 5 marzo 2020, per l’anno 2020.
BONUS PER L’ACQUISTO DI SERVIZIO DI BABY-SITTING PER ALCUNE CATEGORIE DI LAVORATORI IMPEGNATI IN ATTIVITA’ CONNESSE CON LA GESTIONE DELL’EMERGENZA (ART. 25)
Riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 eurobonus pe l’acquisto di servizi di baby sitting per l’assistenza e la sorveglianza deifigli minori fino a 12 anni di età, in alternativa alcongedo speciale di cui al punto precedente, per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoriadei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e deglioperatori sociosanitarie per ilpersonale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per leesigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
PERMESSI E ASSENZE PER I SINDACI LAVORATORI (ART. 25)
Fino alla data di cessazione dello stato di emergenzai permessi per i sindaciprevisti all’articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere rideterminatiin 72 ore. Per i sindaci lavoratori dipendenti pubblici le assenze dal lavoro costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti (fatta salva l’indennità sostitutiva di mensa).
SMARTWORKING PER LAVORATORI DISABILI O CHE ABBIANO NEL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE UNA PERSONA CON DISABILITA’ (ART. 39)
Dispone che, fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
DISPOSIZIONI INAIL (ART. 42)
Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa.
BONUS PER CHI LAVORA IN SEDE NEL MESE DI MARZO (ART. 63)
Prevede l’erogazione, per il mese di marzo 2020, un premio che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro, per le sole giornate di lavoro, svolte presso la sede di lavoro (non in smartworking), nel mese di marzo 2020 (quindi, rapportato al numero di tali giornate), ai soli titolari di redditi di lavoro dipendente con reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 Euro.
INCREMENTO RISORSE DESTINATE ALLO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELL’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (ART. 70)
Incremento delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario delpersonale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in considerazione dei rilevanti impegni derivantidall’incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne in relazionedall’emergenza sanitaria Covid19.
INCREMENTO RISORSE DESTINATE AL PERSONALE DELLEFORZE DI POLIZIA, DELLE FORZE ARMATE, DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DELFUOCO, DELLA CARRIERA PREFETTIZIA E DEL PERSONALE DEI RUOLI DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL’INTERNO(ART. 71)
Incremento delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle forze di polizia, delle forze armate, del corpo nazionale dei vigili delfuoco, del Ministero dell’Interno (per quest’ultimo previsto anche incremento spese per missioni in deroga ai limiti di legge), al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti ad esso demandati in relazione all’emergenzaepidemiologica da COVID-19.
AGGIORNAMENTO DELLE DISPOSIZIONI SU SMARTWORKING SEMPLIFICATO (ART. 87)
Aggiorna le disposizioni straordinarie sin qui emanate in materia di “lavoro agile semplificato”, prevedendo che le stesse restino in vigore fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione. Si prevede altresì, al comma 3, che qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile sono utilizzati gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità è possibile, motivatamente, esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dalservizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa.
SOSPENSIONE PROCEDURE CONCORSUALI (ART. 87)
Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi incui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalitàtelematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. Restaferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché lapossibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenzialiche si istaurano e si svolgono in via telematica e che sipossono concludere anche in smartworking, ivi incluse leprocedure relative alle progressioni di carriera.
DISPENSA TEMPORANEA DAL SERVIZIO PER IL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA, DELLE FORZE ARMATE E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (ART. 87)
Fino alla cessazione dello stato di emergenza il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco può essere dispensatotemporaneamente dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali
ASSENZE DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA, DELLE FORZE ARMATE E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER QUARANTENA O PERMANENZA DOMICILIARE FIDUCIARIA (ART. 87)
Il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, durante il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva, o inpermanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ècollocato d’ufficio in licenza straordinaria, in congedo straordinario o inmalattia. Il periodo di assenza di cui al presente comma costituisceservizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva dimensa, ove prevista.PROROGA TERMINI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEI MINISTERI (ART. 116)Proroga deitermini previstiper l’adozione dei provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri.
CONTINUITÀ OCCUPAZIONALE PER I DOCENTI SUPPLENTI BREVI E SALTUARI (ART. 121)
Nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all’emergenzasanitaria da COVID-19, il Ministero dell’istruzione assegna comunque alle istituzioni scolastiche statali lerisorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria, in base all’andamento storico della spesa.
Fonte : www.aranagenzia.it