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Venerdì 30 Agosto 2024 21:00

Con la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 9801/2024 gli ermellini chiariscono la normativa riguardante la compatibilità tra l’impiego pubblico e le attività extraistituzionali.La sentenza riguarda specificatamente un dipendente pubblico che ricopriva anche la carica di presidente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa sociale.La Corte afferma i seguenti principi di diritto. L’accettazione di cariche sociali in una società cooperativa, nella specie presidente del consiglio di amministrazione di una “società cooperativa sociale”, non incorre nella incompatibilità assoluta di cui all’art. 60 del D.P.R. n. 3/1957, in ragione della deroga prevista dall’art. 61 del medesimo D.P.R. Ciò, tuttavia, non esclude che il lavoratore debba chiedere l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico extraistituzionale al datore di lavoro.

 
Sabato 10 Agosto 2024 11:44
 
Sabato 10 Agosto 2024 11:42
 
Lunedì 22 Luglio 2024 23:02

Si informa con grande soddisfazione che nelle recenti elezioni del 17 giugno us degli Organi di Governo nell’Università di Cagliari, per il rinnovo di un rappresentante del personale tecnico-amministrativo nel CdA, il nostro sindacato ha conseguito un brillante risultato, infatti, al termine dello scrutinio, è risultata eletta Barbara TUVERI (dirigente sindacale FGU Università)..

Giungano alla neoeletta ed al gruppo dirigente le ns più sentite congratulazioni per questo ottimo risultato raggiunto.

La segreteria nazionale

 
Giovedì 18 Luglio 2024 10:57

Nella giornata del 17 luglio 2024, si è svolto a Roma l’incontro con l’ARAN, sulle seguenti materie contrattuali che sono ancora oggetto di confronto e previste dal CCNL nell’art. 178 comma 1:

• lettera a) la responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo secondo quanto previsto all’art. 48; (Il punto è stato rinviato)

• lettera d) disciplina del trattamento economico dei Collaboratori ed Esperti Linguistici;

• lettera e) la disciplina del rapporto di lavoro del tecnologo a tempo indeterminato di cui all’art. 24-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

• lettera g) l’attuazione delle previsioni di cui all’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come sostituito dall’art. 14, comma 6-septies del D.L. 30/04/2022 n. 36, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 29 giugno 2022, n. 79.- contratto di ricerca -

 

Clicca e leggi il: Resoconto della riunione del 17 luglio 2024

La segreteria



 
Giovedì 18 Luglio 2024 09:25

Per i giudici della Corte Costituzionale la tutela reintegratoria attenuata si applica anche al licenziamento per giustificato motivo oggettivo in caso di insussistenza del fatto materiale ed al licenziamento disciplinare intimato per un fatto punito dalla contrattazione collettiva solo con una sanzione conservativa.

La Corte costituzionale con la sentenza n. 128 del 2024) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 4 marzo 2015 n. 23, nella parte in cui non prevede che la tutela reintegratoria attenuata si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore (c.d.repêchage)

Clicca, leggi e stampa: il comuncato stampa della sentenza della Corte Costituzionale del 16 luglio 2024

 

 
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