Lo straining, in via parzialmente coincidente ma in parte diversa, è “una situazione di stress forzato sul posto di lavoro, in cui la vittima subisce almeno una azione che ha come conseguenza un effetto negativo nell’ambiente lavorativo, azione che oltre ad essere stressante, è caratterizzata anche da una durata costante. La vittima è in persistente inferiorità rispetto alla persona che attua lo straining (strainer). Lo straining viene attuato appositamente contro una o più persone, ma sempre in maniera discriminante”
Leggi la scheda curata da Annalisa Rosiello su: https://www.wikilabour.it/dizionario/salute-e-sicurezza/straining/
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27610 del 24 ottobre 2024 sentenzia che è legittimo il licenziamento del lavoratore che sosta costantemente in luoghi pubblici per tempi irragionevoli a degustare consumazioni e chiacchierare con i colleghi. La Corte ha, quindi, reputato che il licenziamento dovesse ritenersi “proporzionato”, argomentando che la condotta assumeva “rilievo penale e, in particolare, del reato di truffa”, in quanto “il mancato svolgimento della prestazione lavorativa nei termini in cui era dovuta, per avere il lavoratore goduto di reiterate pause decise unilateralmente e arbitrariamente, seguita da inveritiere attestazioni dei fogli di servizio dell’integrale osservanza dell’orario pattuito, ha determinato l’ingiusta percezione di una retribuzione parzialmente non dovuta con correlativo danno per l’azienda”; ha, poi, precisato: “ad ogni modo, pur prescindendo dalla configurabilità del reato di truffa, la complessiva condotta come sopra descritta, in quanto idonea a raggirare il datore di lavoro che fa affidamento sul corretto svolgimento della prestazione, costituisce fatto che, anche per via della sua sistematicità, è idoneo a recidere il vincolo fiduciario”.
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Lo ha affermato la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n.26908/2024 dello scorso 16 ottobre. Secondo la Corte, al dipendente in distacco sindacale a tempo pieno, non possono essere corrisposti i compensi connessi alla performance in quanto le norme della contrattazione collettiva che riconoscono ai lavoratori in distacco sindacale «a tempo pieno» i compensi incentivanti sono in contrasto con la legge e con l’articolo 7, comma 5, del d.lgs.165 del 2001.
Vai alla sentenza a pag 74 di: https://www.italgiure.giustizia.it/sncass/
Il datore di lavoro non può accedere alla posta elettronica del dipendente o del collaboratore né utilizzare un software per conservare una copia dei messaggi. Un simile trattamento di dati personali oltre a configurare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, è idoneo a realizzare un'illecita attività di controllo del lavoratore.Lo ha stabilito il Garante Privacy sanzionando una società per 80mila euro.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 25840 del 27 settembre 2024, ha sancito che il lavoratore in ferie ha diritto di percepire la retribuzione e tutti gli altri importi pecuniari che si pongono in rapporto allo svolgimento delle mansioni e che sono connessi allo status personale e professionale del lavoratore così come l’indennità di mansione e i buoni pasto. In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che il diritto alle ferie retribuite, costituzionalmente garantito, ha la finalità di assicurare un reale riposo al lavoratore, senza che lo stesso debba preoccuparsi di una possibile diminuzione della sua retribuzione collegata a eventuali indennità o altri elementi fissati in base all’attività effettivamente svolta.
Con la sentenza n. 99 del 04.06.2024, la Corte Costituzionale afferma che il pubblico dipendente, genitore di figli fino a tre anni di età, può chiedere di essere trasferito temporaneamente in una sede posta, non solo nella regione in cui lavora l’altro genitore, ma anche nella regione in cui è fissata la residenza familiare.In precedenza (ai sensi dell’art. 42-bis del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151) ai dipendenti pubblici con figli fino a tre anni di età era consentito il trasferimento temporaneo solo nella provincia o regione in cui lavorava l’altro genitore. Secondo la Corte costituzionale, l’ampliamento dell’ambito di applicazione dell’istituto dell’assegnazione temporanea oltre a risultare coerente con la finalità di protezione della famiglia e di sostegno all’infanzia, risponde all’esigenza di preservare la più ampia autonomia dei genitori nelle scelte concernenti la definizione dell’indirizzo familiare. Corte costituzionale, 4 giugno 2024 - Fonte: www.giustizia-amministrativa.it
Le OO.SS. ed RSU nell’assemblea generale del 23 .10. us, hanno proclamato uno stato di agitazione di tutto il PTAB con richiesta di avvio delle procedure di conciliazione da parte del Prefetto, ai sensi della Legge n. 146/1990 a causa della grave la situazione legata alle diverse inadempienze da parte dell’amministrazione dell’ateneo. Segue comunicato unitario
La Corte Suprema di Cassazione - sezione lavoro civile, con l’ordinanza n. 14083/2024 ha riaffermato che in tema di pubblico impiego privatizzato, il dipendente non perde il diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, ove tale cessazione sia avvenuta per malattia che abbia impedito l'effettivo godimento del periodo di congedo ancora spettante. Non può quindi ritenersi idoneo ad escludere il diritto del lavoratore alla monetizzazione delle ferie non godute il generico invito rivolto dall’amministrazione di appartenenza ad usufruirne interamente prima del collocamento a riposo «compatibilmente con le esigenze di servizio e con le proprie esigenze.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (24G00158) (GU Serie Generale n.230 del 01-10-2024) il Decreto-Legge n. 137 del 1° ottobre 2024, entrato in vigore il 2 ottobre 2024. Il Decreto Legge interviene con nuove e importanti disposizioni in risposta all’aumento degli episodi di aggressioni nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni, in particolare nei pronto soccorso,nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria.
Mercoledì, 16/10/2024 - Previsto un “semestre-filtro”, esami caratterizzanti e una graduatoria per il secondo semestre; gli esami superati saranno comunque validi per altri corsi universitari in caso di non ammissione
Roma, 16 ottobre 2024 – Via libera dalla 7^ Commissione del Senato al disegno di legge delega che rivede le modalità di accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria. La riforma prevede l'abolizione del numero chiuso al primo semestre, consentendo l'iscrizione aperta per tutti gli aspiranti medici senza sostenere i test d’ingresso.
L’obiettivo è la riorganizzazione del sistema delle professioni medico-sanitarie in un’ottica di sostenibilità sia per gli Atenei che per l’SSN. Il disegno di legge di delega al Governo mira a garantire una selezione più equa, basata sulle competenze acquisite degli studenti. L’accesso sarà infatti regolato attraverso i crediti formativi e la posizione in una graduatoria nazionale raggiunta.




