

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva due decreti legislativi che danno attuazione alla riforma della Pubblica Amministrazione (L.124/2015). II due provvedimenti legislativi, promossi dalla Ministra Maria Anna Madìa, intervengono fornendo gli strumenti attuativi su due importanti filoni della riforma: l’organizzazione e la gestione delle risorse umane e il sistema di valutazione delle performance delle amministrazioni. Leggi il comunicato su: www.confederazionecgs.it

Riforma Madia P.I. Approvato dal Consiglio dei Ministri l'ultima versione del Testo Unico del Pubblico Impiego e del Decreto Attuativo sui procedimenti disciplinari. Argomenti correlati:
D.Lgs. Testo Unico Pubblico Impiego
Intervento del Garante per assicurare il rispetto di cautele anche nella stesura delle certificazioni richieste per fini amministrativi.
Nelle certificazioni rilasciate ai pazienti o ai loro accompagnatori per attestare la presenza in ospedale e giustificare ad es. l'assenza dal lavoro, non devono essere riportate indicazioni della struttura presso la quale è stata erogata la prestazione, il timbro con la specializzazione del sanitario, o comunque informazioni che possano far risalire allo stato di salute.

il Consiglio di Stato, Sezione IV, con la sentenza 12 aprile 2017, n. 1705, ha stabilito che, allo stato attuale della legislazione, lo svolgimento di attività lavorativa in giorni festivi fa sorgere solo il diritto al riposo compensativo e non fonda una pretesa di carattere patrimoniale a titolo di compenso per lavoro straordinario. Leggi tutto l'articolo

In relazione alla formulazione della disciplina contenuta ai commi 8 e ss., dell’art. 32 del CCNL 9/8/2000, si ritiene che nel computo del monte ore dei permessi studio debba essere incluso il tempo di percorrenza necessario per recarsi nel luogo di svolgimento delle lezioni.
Infatti ciò che rileva, al fine della quantificazione dei permessi, è l’arco temporale in cui il dipendente deve assentarsi dal luogo di lavoro per partecipare alle lezioni o ai corsi.Nel caso in cui, ad esempio, il lavoratore intenda frequentare due ore di lezione presso l’Università di appartenenza, concomitanti all’orario di lavoro, il periodo di permesso sarà calcolato ricomprendendo, oltre alle due ore, anche il tempo utilizzato per raggiungere la sede di svolgimento delle lezioni.
