
La Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, con la sentenza n. 4323 del 20 febbraio 2017, ha dichiarato che nel caso in cui il dipendente pubblico abbia percepito dall’amministrazione di appartenenza delle retribuzioni maggiori rispetto a quelle dovute, erroneamente erogate, queste debbono essere restituite anche se è dimostrata la buona fede del dipendente.
Il Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, ha approvato cinque decreti legislativi contenenti disposizioni di attuazione della Riforma della Pubblica Amministrazione (legge 7 agosto 2015, n. 124). Uno di questi è quello che contiene le modifiche al Testo Unico del pubblico impiego.
Nota di lettura n. 171 redatta dal Servizio del Bilancio del Senato in merito allo Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Atto del Governo n. 393).
L’INPS, con la Circolare n. 61 del 2017, ha integrato la circolare n. 39/2017 relativa al riconoscimento del bonus Mamma domani per le nascite e le adozioni (v, anche: Futura madre, premio di 800 euro per nascita o adozione). In particolare si legge quanto segue nella circolare 61/2017.
Con riferimento alla Circolare n. 39 del 2017, a seguito di ulteriori approfondimenti e al fine di chiarire la portata applicativa, i paragrafi 1. e 2. sono così riformulati:
La Corte di Cassazione Civile, Sez. Lav, con sentenza n. 3630 del 10 febbraio 2017, ha affermato la legittimità del licenziamento per giusta causa di un dipendente che, guarito prima dalla malattia, anziché rientrare anticipatamente al lavoro, era stato scoperto da un investigatore privato ingaggiato dal datore di lavoro a prestare la sua opera nell’azienda di famiglia. Leggi l'articolo su www.diritto-lavoro.com

Ai sensi dell’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 151/2001, le lavoratrici madri che si trovino all’inizio del periodo di congedo di maternità sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione o disoccupate, sono ammesse al godimento dell’indennità per maternità se tra l’inizio della sospensione, dell’assenza o della disoccupazione e quello della maternità non siano decorsi più di 60 giorni. Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7675/17 depositata il 24 marzo. Fonte: dirittegiustizia.it
I lavoratori del pubblico impiego che scelgono di anticipare l'uscita grazie al nuovo cumulo dei periodi assicurativi offerto dalla recente legge di bilancio dovranno prestare attenzione agli effetti controversi sulla buonuscita.
Il comunicato dell'Inps per le dipendenti e per le autonome.
L’articolo 1, comma 281, legge 208 del 2015, ha previsto la facoltà per le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 avessero maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (per le gestioni esclusive dell’AGO 34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e un’età anagrafica pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le dipendenti e 58 anni e 3 mesi per le autonome, di accedere al trattamento pensionistico a prescindere dalla data di decorrenza.
L’articolo 1, commi 222 e 223, della legge 232 dell’11 dicembre 2016 ha esteso la predetta facoltà anche alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015, non abbiano maturato il prescritto requisito anagrafico solo per effetto degli incrementi della speranza di vita.
Con il Messaggio 1182 del 15 marzo 2017 si precisa che le lavoratrici in argomento, possono presentare in qualsiasi momento, anche successiva all’apertura della c.d. finestra mobile, la domanda di pensione di anzianità, fermo restando il regime delle decorrenze previsto nelle diverse Gestioni previdenziali, nonché l’obbligo di cessazione del rapporto di lavoro dipendente per il conseguimento del predetto trattamento pensionistico. Fonte : www.ilquotidianodellapa.it
Università di Chieti/Pescara G. D’Annunzio - interdizione pubblici uffici del Rettore e Direttore Generale – sospensione dal lavoro per De Carolis Goffredo.
Le Segreterie Nazionali delle Federazioni Sindacali di FLC CGIL, UILScuola RUA e CSA Università della FGU Gilda Unams, in una nota inviata il 20 marzo 2017 alla Ministra del MIUR On. Valeria Fedeli, chiedono un suo autorevole intervento ed un incontro urgente in relazione al susseguirsi degli eventi accaduti negli ultimi giorni e nelle ultime settimane, riguardo al provvedimento amministrativo con la sospensione di tre mesi dal lavoro, con la privazione dello stipendio emesso nei confronti del dirigente sindacale e senatore di ateneo Goffredo De Carolis; all’interdizione ai pubblici uffici per sei mesi del Rettore e del Direttore Generale, esprimendo la propria preoccupazione per il vuoto amministrativo che potrebbe scaturire di conseguenza a tali fatti, e che potrebbe causare il blocco dell'erogazione degli emolumenti al personale T.A. con grave nocumento.
Leggi il documento sindacale inviato alla Ministra Fedeli in formato pdf.