
Tratto da: lagazzettadeglientilocali.it - Il Consiglio di Stato ha reso negli scorsi giorni parere favorevole con osservazioni allo schema di decreto legislativo di riforma del pubblico impiego (Consiglio di Stato, comm. spec., 21 aprile 2017, n. 916). Il parere si accompagna a quelli, resi nei giorni precedenti, sui decreti correttivi in materia di licenziamento disciplinare (n. 891 del 18 aprile 2017) e a quello in materia di valutazione delle performance (n. 917 del 21 aprile 2017). Leggi tutto l'articolo su: lagazzettadeglientilocali.it
Di seguito si riporta il testo completo dell'Avviso del 3 aprile us, tratto dal sito Aran di cui al link:
Oggetto: Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione integrativa e ripartizione del monte ore permessi sindacali retribuiti.
A seguito della pubblicazione del nuovo accertamento della rappresentatività per il periodo 2016–2018, pervengono a questa Agenzia numerosi quesiti in relazione alla corretta individuazione delle organizzazioni sindacali cui attribuire il monte ore dei permessi sindacali di amministrazione nonché di quelle da convocare per la contrattazione integrativa
In merito si fa presente che il nuovo accertamento della rappresentatività non dispiega automaticamente alcun effetto sulla determinazione dei soggetti legittimati alla partecipazione alla contrattazione integrativa né su quelli titolari delle prerogative sindacali.
1. Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione integrativa
Con riguardo alle organizzazioni sindacali che occorre convocare per la contrattazione integrativa, si evidenzia che, sulla base delle disposizioni contrattuali vigenti e delle indicazioni contenute nella delibera del Comitato Direttivo dell’Aran n. 15/2009, ai tavoli della contrattazione integrativa partecipano le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL relativo al quadriennio normativo - I biennio economico. Tale delegazione, a seguito della sottoscrizione del CCNL relativo al II biennio economico, viene integrata dalle OO.SS. che hanno sottoscritto quest’ultimo contratto, qualora differenti. Conseguentemente, nelle more della sottoscrizione dei prossimi rinnovi contrattuali, occorre fare riferimento alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL relativo al quadriennio 2006-2009 nonché a quelle firmatarie del II biennio economico 2008-2009.
2. Ripartizione del monte ore dei permessi sindacali di amministrazione
Per quanto attiene, invece, al calcolo del monte ore, si rappresenta che, al momento, per i comparti e le aree di contrattazione sono ancora vigenti i CCNQ di ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nel triennio 2013 – 2015, sottoscritti rispettivamente il 17 ottobre 2013 e il 5 maggio 2014. Tali contratti, prevedono che “A decorrere dall’entrata in vigore del presente CCNQ, le prerogative sindacali di posto di lavoro (assemblea, bacheca, locali, permessi del monte ore di amministrazione) spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative indicate nelle tavole allegate, che subentrano a quelle rappresentative nel precedente periodo contrattuale” (cfr. art. 9, comma 4 del CCNQ 17/10/2013 e art. 10, comma 4 del CCNQ 5/5/2014)
Pertanto, nelle more della definizione dei nuovi contratti di ripartizione delle prerogative sindacali per il triennio 2016-2018, le cui trattative sono state avviate, il monte ore dei permessi sindacali va ripartito tra le organizzazioni sindacali rappresentative nel triennio 2013 – 2015, sulla base dei vecchi comparti ed aree di contrattazione.
Solo all’entrata in vigore del nuovo CCNQ i soggetti rappresentativi nel triennio 2016 – 2018 potranno fruire, nei modi e limiti definiti nel contratto, delle prerogative sindacali citate.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota n. 11241 del 1 giugno 2016, fornisce risposta ad un quesito in merito al provvedimento di prescrizione da impartire quando, nel corso di ispezioni, si accerti l’installazione e l’impiego illecito di impianti audiovisivi per finalità di controllo a distanza dei lavoratori in orario di lavoro. Tratto da www.dottrina lavoro.it

La Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, con la sentenza n. 4323 del 20 febbraio 2017, ha dichiarato che nel caso in cui il dipendente pubblico abbia percepito dall’amministrazione di appartenenza delle retribuzioni maggiori rispetto a quelle dovute, erroneamente erogate, queste debbono essere restituite anche se è dimostrata la buona fede del dipendente.
Il Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, ha approvato cinque decreti legislativi contenenti disposizioni di attuazione della Riforma della Pubblica Amministrazione (legge 7 agosto 2015, n. 124). Uno di questi è quello che contiene le modifiche al Testo Unico del pubblico impiego.
Nota di lettura n. 171 redatta dal Servizio del Bilancio del Senato in merito allo Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Atto del Governo n. 393).
L’INPS, con la Circolare n. 61 del 2017, ha integrato la circolare n. 39/2017 relativa al riconoscimento del bonus Mamma domani per le nascite e le adozioni (v, anche: Futura madre, premio di 800 euro per nascita o adozione). In particolare si legge quanto segue nella circolare 61/2017.
Con riferimento alla Circolare n. 39 del 2017, a seguito di ulteriori approfondimenti e al fine di chiarire la portata applicativa, i paragrafi 1. e 2. sono così riformulati:
La Corte di Cassazione Civile, Sez. Lav, con sentenza n. 3630 del 10 febbraio 2017, ha affermato la legittimità del licenziamento per giusta causa di un dipendente che, guarito prima dalla malattia, anziché rientrare anticipatamente al lavoro, era stato scoperto da un investigatore privato ingaggiato dal datore di lavoro a prestare la sua opera nell’azienda di famiglia. Leggi l'articolo su www.diritto-lavoro.com
