Se viene violato l'obbligo di sicurezza dei lavoratori è legittimo il rifiuto di questi alla prestazione lavorativa. Con la sentenza n. 836 del 19 gennaio 2016, la Corte di Cassazione ha ribadito che è diritto del lavoratore astenersi temporaneamente dalla propria prestazione lavorativa quando non vi siano le condizioni di tutela relative alla salute e sicurezza sul lavoro, in quanto l’ambiente lavorativo risulta oggettivamente pericoloso.



Nuove regole per andare in pensione per effetto dell'aumento delle speranze di vita di quattro mesi. I lavoratori del comparto pubblico non potranno congedarsi prima del compimento di 66 anni e 7 mesi. Le lavoratrici del settore privato potranno farlo a 65 anni e 7 mesi, quelle autonome a 66 anni e 1 mese. Cambia anche il requisito contributivo: 42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne.


L’allegato documento dal titolo: Stabulari: cenni sulla sicurezza e i potenziali rischi per gli operatori, a cura della dott.ssa Barbara Tuveri*, vuole essere di ausilio e monito per tutti coloro che operano negli Stabulari, rammentando loro quali possono essere i possibili rischi connessi a tale specifica attività svolta in questi ambienti di lavoro. Per chi non è un ''addetto ai lavori'' ricordiamo succintamente cosa sono gli Stabulari. Questi sono locali per il mantenimento e l’utilizzazione degli animali da laboratorio, che permettono di svolgere l’attività scientifica ‘’in vivo’’ in ottemperanza alle direttive CEE. In questi locali operano alcune categorie di personale docente e non docente: i Ricercatori e/o Professori Universitari, i Veterinari, i Tecnici di Stabulario e gli Stabularisti. Ognuna con specifiche funzioni. Il personale che vi opera, a salvaguardia della propria sicurezza e per il benessere degli animali, deve attenersi a tutta una serie di normative di riferimento tra cui il Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs 81/2008) integrato dal D.Lgs 106/2009; il D.Lgs 116/92 art. 2) e il D.Lgs 26/2014. Leggi tutto il documento
* Componente della Segreteria Tecnica Nazionale CSA della Cisal Università - Referente per le Problematiche degli Stabulari e dei Laboratori
Il Tribunale di Milano, con sentenza del 16 dicembre 2015, ha affermato che, dopo le novità introdotte dalla legge n. 92/2012 ( e, a maggior ragione, per i nuovi assunti dal 7 marzo 2015 per effetto del decreto legislativo n. 23/2015), essendo venuta, nella sostanza, meno, nella maggior parte dei casi, la tutela reale prevista dall’art. 18 della legge n. 300/1970), la prescrizione quinquennale per i crediti di lavoro decorre, in ogni caso, dalla cessazione del rapporto di lavoro e non più, per le aziende dimensionate oltre le quindici unità, in “costanza” di rapporto. Fonte www.dottrinalavoro.it
Nessun compenso extra al lavoratore pubblico se la festività coincide con la domenica. L’art. 1, comma 224, legge n. 266/2005, nell’escludere l’applicabilità ai lavoratori pubblici della norma recante la previsione del diritto ad una retribuzione aggiuntiva nel caso in cui le festività ricorrano di domenica, all’indomani della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994/1997, non viola i principi espressi dall’ art. 6 della CEDU. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione – Sez. VI civile con l’ordinanza n. 11/2016, depositata il 4 gennaio 2016. Cass., VI sez. civ., ordinanza 11/2016
Fonte studiocataldi.it