Si informa che la nostra nota del 31 gennaio u.s. in merito all’IVC inviata al MUR, al CINECA, ai Rettori e DG delle Università ha sortito gli effetti positivi sperati.
Di seguito, la risposta del CINECA che a seguito del chiarimento della Ragioneria dello Stato alla nostra richiesta, comunica ai DG di tutti gli Atenei che provvederà ad adeguare l’IVC già a partire dal prossimo mese di Marzo nei termini dai noi richiesti.
Si comunica altresì che seguirà quanto prima una tabella riassuntiva delle spettanze IVC per ogni categoria.
La Segreteria Nazionale

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”.
Le novità in tema di Previdenza. Tratto da: www.lavoro.gov.it/
Nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia. Il diritto alla pensione di vecchiaia (ove sussistano i requisiti anagrafici previsti dalla legislazione vigente), in presenza di un’anzianità contributiva minima pari almeno a 20 anni, potrà essere conseguito a condizione che l’importo lordo mensile della pensione sia almeno pari all’importo dell’assegno sociale (precedentemente, era previsto che l’importo fosse pari almeno a 1.5 volte tale assegno). Inoltre, il diritto alla pensione anticipata (ferma l’anzianità contributiva minima di almeno 20 anni) potrà essere conseguito qualora l’importo lordo mensile della pensione sia pari almeno a: - 3 volte l’importo dell’assegno sociale (precedentemente, 2,8 volte); - 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale, per le donne con un figlio; - 2,6 volte l’importo dell’assegno sociale, per le donne con due o più figli. Fino al conseguimento dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, l’importo lordo mensile relativo al trattamento di pensione anticipata non potrà essere riconosciuto in misura superiore a 5 volte il trattamento mensile minimo previsto a legislazione vigente. Viene inserita una finestra di 3 mesi dalla data di maturazione delle condizioni complessive previste per l’accesso alla pensione anticipata. I requisiti contributivi per l’accesso alla pensione anticipata dovranno essere adeguati alla speranza di vita.La Corte di Giustizia dell’Ue ha stabilito che le ferie non utilizzate devono essere pagate alla fine del rapporto di lavoro, anche se il dipendente dà le dimissioni, e anche se lavora nel pubblico.
Tratto da https://www.fanpage.it/ (...) Concretamente, con questa sentenza si è stabilito che un dipendente pubblico può chiedere un indennizzo per i giorni di ferie non godute anche se dà le dimissioni volontariamente. Questo risarcimento può essere negato solo in un caso: se il dipendente in questione ha volontariamente evitato di prendersi le ferie, nonostante il datore di lavoro lo invitasse a farlo e gli spiegasse il rischio di perdere i giorni accumulati entro un certo limite. Perciò, se il datore di lavoro non può dimostrare di aver fatto tutto il possibile per mettere il lavoratore in condizione di utilizzare le ferie, l'indennizzo va riconosciuto (...)
VAI anche al Comunicato Stampa n.10/24 della CORTE di GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA
Direzione della Comunicazione
Unità Stampa e informazione curia.europa.eu
COMUNICATO STAMPA n. 10/24
Lussemburgo, 18 gennaio 2024
Sentenza della Corte nella causa C-218/22 | Comune di Copertino
Il lavoratore che non abbia potuto fruire di tutti i giorni di ferie annuali retribuite prima di dare le dimissioni ha diritto a un'indennità finanziaria. Gli Stati membri non possono addurre motivi connessi al contenimento della spesa pubblica per limitare tale diritto
COMUNICATO SULLA FIRMA DEL CCNL DI LAVORO ISTRUZIONE E RICERCA 2019-2021
Dopo alcuni anni di trattative condotte “a singhiozzo” in sede Aran con anche qualche puntata in ambito MUR, soprattutto sulle risorse aggiuntive, i famosi 50 milioni, che forse sono l’unica vera novità rispetto ai CCNL del passato e dopo altri lunghi mesi trascorsi nell’iter burocratico dei controlli dovuti per questi atti, oggi è stato definitivamente sottoscritto dalle OO.SS. il CCNL 2019-2021 e una volta pubblicato in gazzetta ufficiale potrà avere piena efficacia.
Sui contenuti ci siamo già espressi dopo la firma della pre-intesa e chiaramente la nostra opinione resta immutata, siamo non pienamente soddisfatti poiché riteniamo che, soprattutto nella parte ordinamentale si sarebbe potuto fare di più e meglio così come sulle materie demandate alla contrattazione integrativa, certamente migliorativo nella parte di prima applicazione delle PEV ma bisognerà vedere le risorse che si potranno mettere in campo, o su quel tocco impercettibile ma in più circa la trasparenza nel conferimento degli incarichi, insomma vediamo il bicchiere solo mezzo pieno anche perché alcune problematiche, importanti, restano inevase e ce le ritroviamo per l’ennesima volta tra le code contrattuali.
Ci riferiamo in particolare alle problematiche relative al personale universitario in servizio nelle AOU o in convenzione con il SSN, una definizione più puntuale della figura dei tecnologi, l’annosa vicenda dei CEL, i contratti di ricerca , etc…tutte questioni demandate ad una trattativa in atto come coda a questo e ad altri CCNL precedenti allo stesso.
Così come ha già dichiarato il Segretario Generale della FGU e della Gilda, Rino Di Meglio, è sicuramente “… necessario rivedere la burocrazia contrattuale …” che produce queste lungaggini burocratiche inaccettabili.
Vi terremo informati sia sull’evolversi dalla trattativa in Aran relativamente a queste code contrattuali, ma anche su altre questioni, come l’utilizzo dei 25 milioni, la metà dei 50 ottenuti come risorse aggiuntive stabili, destinati alla contrattazione ma non legati al blocco dell’accessorio che noi riteniamo debbano andare a beneficio di tutto il personale e non legati alla performance, così come invece, improvvidamente e intempestivamente alcune sigle hanno sottoscritto in accordi decentrati, quindi per pochi “eletti”, come vuole la controparte datoriale.
Parte datoriale, s’intende i rettori, che nonostante la gravità della situazione economica che sta vivendo buona parte del personale universitario, sottopagato, non hanno avuto nessuna remora ad aumentare la loro indennità in maniera abnorme per sé stessi e per gli organi di governo e di controllo degli atenei. Su questo continueremo la nostra battaglia sperando che anche le altre OO.SS. facciano altrettanto.
A breve su questo argomento seguirà un altro comunicato perché la risposta pervenutaci dal MEF , che abbiamo chiamato in causa per una verifica sul corretto impiego di soldi pubblici non la riteniamo soddisfacente, vi faremo sapere.
Roma, 18.01.2024 La Segreteria Nazionale
Clicca su il CCNL in formato pdf. CCNL DI LAVORO ISTRUZIONE E RICERCA 2019-2021
Sono state convocate per il giorno 18 gennaio alle ore 10.30 le Federazioni e le Confederazioni del Comparto Istruzione e Ricerca per la sottoscrizione definitiva del CCNL 2019/2021.https://www.aranagenzia.it/calendario-eventi/details/697-sottoscrizione-del-ccnl-personale-comparto-istruzione-e-ricerca-triennio-2019-2021.html
Rinviata pertanto, a data da stabilirsi, la riunione in Aran prevista nello stesso giorno ed alla stessa ora con all’ordine del giorno la prosecuzione della trattativa sulle code contrattuali riguardanti le problematiche dei tecnologi ed i contratti di ricerca.
La Segreteria Nazionale
E’ iniziato dall’11 gennaio us, l’iter in Commissione Lavoro alla Camera della proposta di legge che punta ad accelerare i tempi di erogazione per i dipendenti statali del Tfs (trattamento di fine servizio) che devono subire un lungo periodo di attesa: a volte anche fino a cinque anni. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 130 del 23/06/2023 aveva dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 1997 e dell’art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, che prevedono rispettivamente il differimento e la rateizzazione delle prestazioni. Le questioni erano state sollevate dal Tribunale amministrativo per il Lazio, sezione terza quater, in riferimento all’art. 36 della Costituzione. La Corte, pertanto, con questa pronuncia aveva incaricato il Parlamento di eliminare, gradualmente, la norma avendo giudicato totalmente illegittimo il quadro normativo vigente che autorizza il pagamento differito del Tfs ai dipendenti pubblici rispetto ai privati, sottolineandone l’urgenza. Purtroppo, la problematica è rimasta in sospeso per diversi mesi : la recente proposta avanzata, di cui la parti politiche sembrano essere d’accordo, non risolve appieno la problematica in quanto solo la prima rata, secondo questo provvedimento, dovrebbe essere pagata entro tre mesi dalla pensione con un incremento fino a 63 mila euro, per cui rimarrebbe comunque in piedi quella disparità di trattamento tra pubblico e privato che contrasta con il principio costituzionale della giusta retribuzione.
La Corte Costituzionale con la sentenza del 11 gennaio 224 n.4 dichiarando l’incostituzionalità dell'art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», mette fine ad una controversia giuridica durata più di venti anni, riconoscendo il diritto agli aumenti legati all’anzianità di servizio che dovranno essere percepiti anche dal 1991 al 1993 per quei dipendenti che avevano presentato vari ricorsi per vedersi riconoscere gli aumenti di stipendio riferiti agli anni dal 1990 al 1993. Alla luce di questa sentenza i sindacati saranno certamente sollecitati a verificare con i propri avvocati se questo dispositivo potrà essere esteso anche a tutti gli altri dipendenti che ne faranno richiesta ma che a suo tempo non hanno fatto ricorso. Leggi la sentenza su www.eius.it