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Giovedì 28 Settembre 2023 14:52

Emiliano Chezzi - segretario ateneo FGU Università di Firenze

Si è svolto il 22 settembre u.s. presso Villa La Quiete in Firenze, il 1° Congresso del Dipartimento Università FGU GILDA-UNAMS dell'Università di Firenze.

Il Segretario di Ateno uscente, Chiezzi Emiliano, nominato dal nazionale nelle more del 1° Congresso di Ateneo, è stato riconfermato dall’Assemblea congressuale degli iscritti con voto unanime e per acclamazione, segretario generale ateneo e legale rappresentante del sindacato c/o l’Ateneo di Firenze .

A seguire si sono svolte le elezioni per il Consiglio di Ateneo.

L'evento ha visto la partecipazione del Vice-Segretario Nazionale Aggiunto, Michele Poliseno, del Vice-Segretario Nazionale Vicario, Antonio Sorio, e del Consigliere Nazionale e Tesoriere del Dipartimento Università FGU GILDA UNAMS, Manrico Giordano.

Invitato anche il Direttore Generale dell'Università di Firenze, dott. Marco Degli Esposti che, da remoto, ha partecipato portando il suo saluto e inviato i migliori auguri al neo Segretario eletto

La nuova composizione della dirigenza risulta così composta:

Segretario generale ateneo e legale rappresentante Fgu Università c/o ateneo di Firenze: Emiliano Chiezzi

Per il Consiglio Ateneo e Collegio dei Revisori dei Conti: Sig.ra Alessandra Girasoli,Sig.ra Chiara Vergata,Sig. Marco Zaccaroni.

Giungano al neo segretario Chiezzi ed al gruppo dirigente  i ns più sentiti complimenti con i migliori Auguri di Buon lavoro.

La Segreteria Nazionale

 
Lunedì 18 Settembre 2023 18:38



Resoconto Riunione ARAN del 18/09/2023

 

Nella giornata di oggi 18 settembre 2023, si è svolto a Roma l’incontro con l’ARAN, in cui la DG Dott.ssa Marongiu, ha chiesto l’opinione delle sigle sindacali, su quanto previsto dal CCNL nell’art. 178 comma 1:

• lettera e) la disciplina del rapporto di lavoro del tecnologo a tempo indeterminato di cui all’art. 24-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

• lettera g) l’attuazione delle previsioni di cui all’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come sostituito dall’art. 14, comma 6-septies del D.L. 30/04/2022 n. 36, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 29 giugno 2022, n. 79.

• Come riportato nel primo punto, si è discusso della figura professionale del Tecnologo a tempo indeterminato introdotto dal comma 6 vicies dell’art. 24 ter alla legge 240/2010.

Si ricorda che il tecnologo, oltre ad essere laureato, deve possedere una “particolare” qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività prevista per svolgere attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca; inoltre, secondo la normativa richiamata il loro trattamento economico complessivo deve essere non inferiore a quello dell’area EP.

La FGU Dipartimento Università, nel suo intervento ha ricordato all’Aran, di considerare il Tecnologo avendo già come riferimento l’omologa figura professionale del settore Ricerca. Pertanto, la FGU ha ribadito di mantenere autonoma e separata questa specifica categoria professionale da quella del personale tecnico amministrativo e bibliotecario.

La richiesta nasce dalla necessità di comprendere come si intende, all’interno del CCNL, procede per l’applicazione delle PEO, per le disposizioni in materia di rapporto di lavoro, per il lavoro a distanza, per la formazione, per i principi e i diritti e per la valutazione del tecnologo nei punti organico.

Infine, la FGU ha evidenziato la necessità di istituire un nuovo Fondo accessorio per la figura del Tecnologo, al fine di non fare aggravare la spesa sul Fondo degli EP, in quanto tutt’oggi sussiste l’annosa problematica del superamento del tetto del Fondo;

• La FGU GILDA Dipartimento Università, ha chiesto all’Aran, prima di discutere delle problematiche del secondo punto, se oggi è giusto parlare di nuovi “contratti di ricerca”, considerato che la Ministra del MUR, vuole bloccare quanto previsto dalla norma e prorogare forse per altri due anni, la figura dell’assegnista di ricerca.

La FGU ha ricordato inoltre che le norme di legge non possono essere bloccate dal Ministro di turno; pertanto, il tavolo deve continuare a lavorare nell’applicazione della norma e non prestare il fianco a chi vuole invece disattenderla, fermare il tutto.

I “contratti di ricerca” dovrebbero sostituire gli “assegni di ricerca”, con una retribuzione presumibilmente non inferiore a quella iniziale del ricercatore confermato a tempo definito.

La FGU GILDA Dipartimento Università, valuta ciò con soddisfazione in quanto garantisce a quasi 15 mila precari, operanti nell’ambito della ricerca, maggiori tutele.

A tal proposito, nel ricordare che i nuovi contratti dovranno essere vincolati alla spesa per gli assegni negli ultimi tre anni, la nostra preoccupazione è che ciò potrebbe ridurre, di molto, il numero degli assegnisti.

La FGU GILDA Dipartimento Università ha chiesto anche, di non considerare il dottorato di ricerca quale criterio indispensabile di partenza per poter partecipare al bando dei contratti di ricerca, al fine di dare una possibilità a partecipare al bando, a chi ha studiato all’estero e vuole fare ricerca in Italia; prevedendo per ciò una fase transitoria.

In conclusione, dopo aver ascoltato quanto esposto dalla Dott.ssa Marongiu, DG Aran, la FGU si chiede: “ma è veramente figo, come dice lo spot pubblicitario della Funzione Pubblica, il posto nel pubblico impiego?....a voi l’ardua risposta, anche se a noi pare scontato che sia per niente figo lavorare per un datore di lavoro che ti rinnova il contratto dopo quasi tre anni dalla scadenza e te lo rinnova in base al tasso di inflazione programmata, stavolta il 3,48% quando l’inflazione reale dalla vigenza contrattuale (2018) ad oggi è almeno del 25%, non ti offre reali prospettive di carriera e ti blocca pure il salario accessorio al 2016….figo eh …???...

Roma 18.09.2023

LA SEGRETERIA NAZIONALE

 
Venerdì 08 Settembre 2023 14:54

Oggetto: Ripresa delle trattative in Aran per la definizione dei punti rimandati dal CCNL nell’art. 178 dell’’ipotesi di Contratto collettivo nazionale 2019/21 ad apposite sequenze contrattuali.

Nella riunione di ieri 7 settembre, in teoria si sarebbe dovuto affrontare proprio uno dei punti indicati nell’art 178 di cui trattasi, il punto G, contratti di ricerca, ma essendo stato comunicato l’argomento da discutere solo all’ultimo momento, lo si è trattato solo per grandi linee e si è optato per discutere di metodo, stabilendo un calendario di incontri con relativo ODG preventivamente concordato.

Del punto G, appunto, inerente i contratti di ricerca che sono un argomento trasversale ad almeno tre sezioni contrattuali; Università, Ricerca e Afam, si discuterà in un prossimo incontro fissato per il 18 settembre congiuntamente al punto E, tecnologi, argomento anche esso riguardante almeno due sezioni, Università e Ricerca.

Il 12 ottobre si terrà un altro incontro in cui si inizierà a parlare del punto C, l’annoso problema delle A.O.U., mentre per il 16 ottobre è fissata un'altra riunione  nella  quale si tratterà il punto F dell’art. 178; ordinamento professionale del personale degli enti di ricerca, gli altri punti  riguardano in modo particolare la Scuola.

Ciascuno di questi punti necessita di un confronto più serrato per cui è improbabile che la discussione su tutti i punti dell’art 178 si esaurisca in un paio di riunioni, ma si protrarranno sicuramente  per alcuni mesi, anche perché alcuni di questi hanno dei costi che dovranno essere definiti probabilmente nella legge di bilancio o da apposito decreto,  come nel caso degli enti di ricerca non vigilati dal MUR.

Sarà nostra cura tenervi aggiornati sul proseguo delle trattative di queste code contrattuali.

Roma 08.09. 2023

La segreteria nazionale

 
Venerdì 25 Agosto 2023 18:05

Si comunica che L'ARAN ha convocato le Confederazioni e le Organizzazioni Sindacali il giorno 7 settembre 2023 alle ore 11,00 per l’apertura della trattativa relativa alle sequenze contrattuali dell’art. 178 dell’ipotesi di CCNL del Personale Istruzione e Ricerca – triennio 2019/2021 - sottoscritta il 14 luglio 2023.

 
Martedì 15 Agosto 2023 15:13

Ricalcolo dell’Assegno unico per coloro che hanno un Isee con omissioni o difformità: rinvio alla mensilità di novembre p.v. dei pagamenti con importi calcolati al minimo

Con il messaggio n. 2913 del 08.08.2023 l’Inps ha rivisto le indicazioni che erano state fornite con il messaggio del 1° agosto n. 2856/2023

Si legge nel messaggio Inps n. 2913 del 08.08.2023

''Con messaggio Hermes n. 2856 in data 1 agosto u.s. sono stati illustrati i criteri di gestione delle domande della prestazione denominata Assegno unico e universale adottati dall’Istituto in presenza di attestazione ISEE recante omissioni/difformità (c.d. ISEE difforme), relativamente ai dati del patrimonio mobiliare e/o ai dati reddituali auto dichiarati.

Al riguardo, in considerazione delle difficoltà che si potrebbero determinare in capo ai cittadini connesse al periodo estivo nel regolarizzare la propria situazione, si procederà al pagamento della misura AUU con importo al minimo di legge solo a decorrere dalla mensilità di novembre p.v., garantendo in tal modo agli interessati un lasso di tempo maggiore per procedere alla regolarizzazione dell’ISEE con le modalità indicate dal messaggio n. 2856 cui si rinvia per tutti i necessari approfondimenti.

Resta fermo sia in caso di presentazione di una nuova DSU priva di difformità che nell’ipotesi di presentazione della documentazione giustificativa, che la regolarizzazione dell’ISEE da parte dell’utente può avvenire entro il termine di validità della stessa DSU da cui siano derivate le omissioni e/o difformità (31 dicembre dell’anno di presentazione della DSU).''

Fonte : Inps.it

messaggio n. 2913 del 08.08.2023

messaggio del 1° agosto n. 2856/2023

   
Sabato 05 Agosto 2023 12:02

Con il presente messaggio, l’INPS anche in riscontro alle richieste di chiarimento pervenute, fornisce ulteriori indicazioni in merito all’imponibilità contributiva e agli effetti ai fini pensionistici e dei trattamenti di fine servizio/fine rapporto dei dipendenti pubblici, a seguito del conglobamento dell’elemento perequativo nello stipendio tabellare, previsto dalle disposizioni contrattuali, come indicato nelle tabelle allegate ai contratti collettivi nazionali dei dipendenti pubblici rinnovati per il triennio 2019/2021 ove è stata disciplinata la cessazione della corresponsione dell’elemento perequativo come specifica voce retributiva, nonché il conglobamento del medesimo elemento nello stipendio tabellare, secondo le disposizioni di seguito riportate:

Dal 1° luglio 2022 per il personale del comparto Funzioni Centrali;

Dal 1° febbraio 2023 per il personale del comparto Istruzione e Ricerca;

Dal 1° gennaio 2023 per il personale del comparto Funzioni Locali;

Dal 1° dicembre 2022 per il personale del comparto Sanità.

L’elemento perequativo conglobato è da considerarsi valutabile ai fini della maggiorazione del 18% della base pensionabile, a partire dalle date indicate dai vari contratti collettivi nazionali per il triennio 2019/2021, dal momento che tale riassorbimento è stato previsto direttamente dall’articolo 1, comma 440, lettera b), della legge n. 145/2018, demandando ai menzionati contratti collettivi nazionali le modalità di tale riassorbimento. Tale elemento, infine, per il personale in servizio alle medesime date di decorrenza del conglobamento dello stesso nello stipendio tabellare, rientra nelle voci retributive di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (quota A).

* Vai al Messaggio INPS n.2853 del 1° agosto 2023

 

 
Venerdì 28 Luglio 2023 12:28

Diritto al trasferimento ai sensi dell’art. 33, comma 5, Legge n. 104/1992

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 21627 depositata il 20 luglio 2023 nell'affermare che il diritto in discussione - a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona disabile da assistere (così come lo speculare diritto a non essere trasferito senza consenso) - non è assoluto e illimitato, e può e deve essere bilanciato con gli interessi datoriali in conflitto nel caso concreto, come evidenziato dall'inciso "ove possibile" contenuto nella norma (v., ad es., Cass. n. 18223/2011); nel procedere al suddetto bilanciamento di interessi.

''In materia di assistenza ai portatori di handicap, l’art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, nel testo modificato dalla legge n. 53 del 2000 e dalla legge n. 183 del 2010, circa il diritto del lavoratore che assiste un disabile in situazione di gravità di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, va interpretato nel senso che tale diritto può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, oltre che al momento dell’assunzione, anche nel corso del rapporto di lavoro, deponendo in tal senso il tenore letterale della norma, in coerenza con la funzione solidaristica della disciplina e con le esigenze di tutela e garanzia dei diritti del soggetto portatore di handicap previsti dalla Costituzione e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con legge n. 18 del 2009 (Cass. n. 6150/2019; v. anche, sul divieto di trasferimento del lavoratore che assista con continuità un familiare invalido, quale limite esterno al potere datoriale, prevalente nei confronti delle ordinarie esigenze tecniche, organizzative e produttive, salva l’insuscettibilità di essere le stesse diversamente soddisfatte, Cass. n. 33429/2022; nonché, sull’onere della prova, spettante al datore di lavoro, di dimostrare le circostanze ostative all’esercizio del diritto al trasferimento, Cass. n. 3896/2009 e successive conformi.''

Clicca: Sentenza Corte di Cassazione n. 21627 del 20 luglio 2023

 
Sabato 15 Luglio 2023 11:17

 

SOTTOSCRITTO IL CCNL 2019-2021 ISTRUZIONE E RICERCA CHE COMPRENDE I SETTORI: SCUOLA, UNIVERSITÀ, RICERCA E AFAM

 

Oggi, dopo oltre un anno e mezzo dalla sua scadenza è stato sottoscritto il CCNL 2019-2021 Istruzione e Ricerca che comprende i settori; Scuola, Università, Ricerca e Afam.

Una trattativa che si è trascinata per diversi anni, anche sui tavoli tecnici inerenti code contrattuali come le problematiche dei CEL e il personale delle AOU, argomenti ancora non del tutto esauriti in questo CCNL, tant’è che vanno a specifiche sessioni contrattuali sia alcuni aspetti inerenti la nuova figura del tecnologo a tempo indeterminato che la ormai annosa questione del personale delle AOU.

Se per un verso possiamo considerarci soddisfatti perché oltre la metà delle nostre richieste di emendamento alla bozza propostaci dall’Aran sono state accolte, per altro verso non siamo soddisfatti perché, per esempio, sulla vicenda dei 50 milioni aggiuntivi al costo contrattuale noi avevamo proposto che andasse tutto sul trattamento fondamentale in parti uguali per tutti.

Si è deciso diversamente, ma non come aveva proposto l’ARAN in misura variabile e sperequata tra le categorie (oggi aree) nell’indennità di Ateneo, bensì in modo più proporzionato privilegiando le categorie B e C che sono poi le più sofferenti dal punto di vista stipendiale ed alle quali è stata assegnata anche la maggiorazione del 5% in forma solidale dalle altre categorie. I restanti 25 milioni sono comunque oggetto di contrattazione integrativa, possono essere destinati a progetti anche a livello complessivo di Ateneo o specifici di settore.

Sul “nuovo” ordinamento professionale sorvoliamo, perché ci lascia ampiamente insoddisfatti, in quanto altro non è che la riproposizione del vecchio che prevedeva le categorie ora chiamate aree, ma di novità dal punto di vista ordinamentale ce ne sono davvero poche ed a noi, come ben sapete, già non piaceva quello preesistente.

Di positivo c’è che viene semplificata la procedura delle PEO e delle PEV ma molto dipende dalla disponibilità dei fondi nelle singole amministrazioni.

È stata si ritoccata, ma non in modo sostanziale e nella misura che noi avremmo voluto la disciplina dei CEL, soprattutto per quanto concerne le funzioni e retribuzioni nonostante i tanti pronunciamenti dei giudici, sia a livello comunitario che italiano.

Altro nostro cruccio è che per l’ennesima volta le problematiche legate al personale universitario delle AOU o comunque in convenzione con il SSN non si sia neppure potuto affrontare nella sua interezza, perché c’è una evidentissima carenza normativa che noi denunciamo da anni, per cui anche questa problematica andrà affrontata in una apposita sequenza contrattuale che si attiverà, si spera, già dal prossimo settembre, con l’auspicio che i ministeri interessati, quello della Salute, il MUR e la conferenza Stato Regioni si attivino per l’emanazione del decreto interministeriale che definisca in modo chiaro la tipologia di Azienda Unica così come previsto dalla 517/99.

Nei prossimi giorni predisporremo la pubblicazione delle tabelle con gli incrementi contrattuali e relativi arretrati spettanti a ciascuna area.

Questa tornata contrattuale ha visto un alternarsi di fasi di azioni unitarie ed altre di quasi in contrapposizione tra le organizzazioni sindacali noi, come FGU Gilda Università abbiamo sempre cercato, nell’interesse di tutti i lavoratori e lavoratrici, di mantenere una unità di azione tra tutte le sigle perché è evidente che il loro interesse è lo stesso quale che sia la sigla a cui aderiscono.

Auspichiamo che le Confederazioni rivedano l’accordo quadro che definisce le modalità di aumento salariale con aumenti percentuali uguali per tutti i comparti, perché è questo perverso meccanismo che ha prodotto le peggiori storture e porta i dipendenti delle università a trasferirsi in altri Comparti visto che abbiamo gli stipendi tra i più bassi del pubblico impiego, è fondamentale che si stabilisca quanto prima una forma di riequilibrio e perequazione stipendiale tra i comparti, graduale sì, ma non più derogabile.

Noi come FGU Gilda Università continueremo il percorso intrapreso, chiedendo già ora con forza, che si apra subito il confronto per il rinnovo del CCNL 2022-2024 considerato che siamo già ben oltre la metà della vigenza del contratto stesso.

Per scaricare il testo dell’ipotesi di CCNL andare al seguente link:

https://www.aranagenzia.it/attachments/article/14020/IPOTESI%20CCNL%20IR%202019-2021%20-%20frontespizio%20.pdf

IL SEGRETARIO GENERALE

FGU GILDA-Unams Università

Arturo Maullu

 
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