
A seguito di una notte intera di confronto, a tratti serrato, mercoledì 24 aprile 2019, a palazzo Chigi le organizzazioni sindacali rappresentative FLC CGIL, CISL FSUR federazione UIL Scuola RUA, SNALS Confsal, FGU GILDA-Unams hanno sottoscritto un´intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, con il Ministro dell´Istruzione Marco Bussetti.Si legge nel comunicato della presidenza del Consiglio dei Ministri, sottoscritto dal Governo e dalle OO.SS. Flc Cgil - Cisl Fsur - Fed. Uil scuola Rua - Snals Confsal - Fed. Gilda Unams
Comunicato sindacale - Convocazione ARAN
Per il 21 maggio pv è stata convocata in ARAN una riunione di tutte le OO.SS. rappresentative per discutere dell’ordinamento professionale del personale universitario, una delle code contrattuali lasciate insolute dal precedente CCNL che com’è noto ha demandato a “tavoli tecnici” la soluzione dei problemi più spinosi contenuti nell’atto d’indirizzo.
La nostra posizione in merito a questo punto è nota, visto che in tempi non sospetti, praticamente all’atto stesso dell’istituzione di questo ordinamento definito in categorie (art. 55 CCNL 1998/2001) e non più da una declaratoria di profili professionali come nel passato, nelle trattative e successivamente nella dichiarazione a verbale, segnalammo la non congruità di questa scelta, visto che si compattavano in appena 4 categorie ben 11 livelli e 32 profili professionali diversi.
La nostra ferma opposizione allo stravolgimento della classificazione del personale, con altri punti per noi cruciali, ci costò una richiesta di tavolo separato di contrattazione da parte delle altre OO.SS., le nostre obiezioni di allora si sono concretizzate poi nella reale difficoltà applicativa di quelle norme contrattuali ed il tempo ci ha dato ragione, purtroppo.
Ora siamo di nuovo davanti a una fase cruciale, è dimostrato che la classificazione del personale per categorie non è adeguata alle esigenze del mondo del lavoro così com’è oggi, che non può essere data solo da una semplice appartenenza a una generica categoria e/o grado di responsabilità così come stabilito dal CCNL 1998/2001, perché si richiedono specifiche professionalità e qualificazione,
Per quanto ad alcuni possa sembrare sorprendente, la vecchia declaratoria delle qualifiche funzionali del pubblico impiego DPCM 24 settembre 1981 era ed è, forse ancora oggi, più funzionale alle necessità della P.A. delle categorie introdotte dal CCNL 1998/2001.
La nostra proposta, ovviamente non è quella di chiedere un totale ritorno al passato, comunque più attuale del presente, ma che si abbia la necessità di un’abbondante rivisitazione dell’ordinamento è più che certo, perché riteniamo sicuramente più confacente che ciascun dipendente sia indicato per ciò che è per ciò che fa e non semplicemente denominato in modo generico con una lettera dell’alfabeto.
Parimenti riteniamo che l’ordinamento debba comprendere al suo interno anche il personale universitario in servizio presso le AOU o comunque in assistenza, per riparare quanto è stato fatto, secondo noi in modo maldestro con l’art. 28 del CCNL 2002/2005 e altri tentativi successivi, (al fine di dare una collocazione a questo personale a cui la norma riconosce uno stato giuridico universitario, ma di fatto gli si applica il CCNL del SSN ), noi riteniamo invece, che gli si debba riconoscere, per intero, il trattamento economico e giuridico nell’ambito del CCNL Istruzione e Ricerca sezione Università. La motivazione principale di tale richiesta è data dal fatto che questo personale - universitario - che opera nelle AOU oltre alle attività di supporto alla didattica e alla ricerca svolge anche un’altra attività istituzionale dell’Università, cioè l’assistenza che è funzionale alle prime due già citate.
Manca circa un mese alla data della convocazione, per cui qualunque contributo relativamente all’ordinamento ci verrà dalla base, sarà valutato con attenzione e se meritevole portato al tavolo della trattativa in ARAN.
Roma 23.04 2019
Il Coordinatore Generale Nazionale
FGU GILDA Unams - Dipartimento Università
Arturo Maullu

Con soddisfazione, si comunica che nella ripetizione delle votazioni per la nomina del rappresentante del personale appartenente all’area funzionale tecnica nel Senato Accademico dell'Ateneo di Roma Tre per il mandato relativo al triennio accademico 2019/2021, nelle votazioni tenutesi martedì 9 aprile 2019 è stato eletto per la FGU GILDA - Dipartimento Università l'Ing. Francesco Altamura.
Giungano le ns più sentite felicitazioni a Francesco Altamura ed a tutta la dirigenza sindacale dell’ateneo di Roma Tre, che ha permesso quest'ottimo risultato, con l’augurio al neo eletto di un proficuo lavoro in questo nuovo mandato.
Il Coordinamento Nazionale
A seguito della nota Miur, prot. n. 0002059 del 4.2.2019 a firma del Direttore Generale, dott. Daniele Livon, intervenuta in risposta alla richiesta di chiarimenti del Presidente del CODAU, dott. Cristiano Nicoletti, sull'applicazione dell’art. 22, comma 15, del D.lgs 75 del 2017, in relazione ad un aspetto, ovvero al limite massimo, pari al 20% dei posti previsti nel piano di fabbisogni, entro il quale gli Atenei possono realizzare le progressioni, il Coordinamento Nazionale del Dipartimento Università - FGU GILDA Unams, avendone rilevato alcune inesattezze, ha creduto necessario inviare al presidente del Miur, del Codau, dell’Aran, della Crui, al Ministro della P.A nonché allo stesso dott. Livon della Funzione Pubblica, un documento dove vengono specificate le motivazioni e il perché del dissenso riguardo a quanto citato nella nota in questione. Leggi e stampa il documento PEV : Corretta interpretazione dell’applicazione dell’art.22, c.15, D.lgs.75/2017
COMUNICATO UNITARIO
Flc Cgil – Cisl Fsur – Uil Scuola Rua – Snals Confsal - FGU GILDA Unams
Dall'incontro che si è svolto oggi al Ministero del Lavoro non sono emersi elementi che consentano di ritenere concluso positivamente il tentativo di conciliazione.
Nessuna risposta di merito è venuta alle richieste avanzate dalle OO. SS., non essendovi stata peraltro la possibilità di procedere ad un approfondito esame delle questioni oggetto della mobilitazione.
Le OO.SS. prendono atto dell'annunciata apertura, a partire da lunedì 8 aprile, di un tavolo di confronto al massimo livello politico del MIUR, proposta rispetto alla quale affermano piena disponibilità perché rispondentea un'esigenza da tempo rappresentata, ma confermano, in assenza di impegni puntualmente riscontrabili, la volontà di procedere alla proclamazione di iniziative di lotta articolate in astensione dalle attività non obbligatorie e in uno sciopero generale di tutti i lavoratori del comparto istruzione e ricerca per l'intera giornata del 17 maggio 2019. Vai a comunicato unitario - mancata conciliazione

Con il messaggio del 29 marzo 2019 n: 1281 in riscontro ai diversi quesiti pervenuti, L'Inps fornisce chiarimenti in merito agli obblighi di iscrizione e contribuzione dei professori, dei ricercatori universitari e delle figure equiparate di cui all’articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n.341, che svolgono, in aggiunta all’attività didattica e di ricerca, attività di assistenza sanitaria presso aziende ospedaliero-universitarie o strutture comunque convenzionate, sulla base dei protocolli di intesa stipulati dalle Regioni con le istituzioni ubicate nel loro territorio ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. Vai al messaggio INPS
La Corte di Cassazione con la sentenza del 1° marzo 2019, n. 6150 ha stabilito sul diritto del genitore o familiare lavoratore, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, e tale diritto è applicabile non solo all’inizio del rapporto di lavoro, mediante la scelta della sede ove viene svolta l’attività lavorativa, ma anche nel corso del rapporto mediante domanda di trasferimento. La ratio della norma è infatti quella di favorire l’assistenza al parente o affine handicappato, ed è irrilevante, a tal fine, se tale esigenza sorga nel corso del rapporto, o sia presente all’epoca dell’inizio del rapporto stesso, e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.