Il licenziamento per cosiddetto «scarso rendimento» costituisce un'ipotesi di recesso del datore di lavoro per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore che, a sua volta, si pone come specie della risoluzione per inadempimento prevista dagli artt. 1453 e ss. codice civile. E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza del 09 luglio 2015, n. 14310 mediante la quale ha rigettato le tesi di parte ricorrente e confermato quanto già statuito dalla Corte di Appello di Torino, sentenza 2 febbraio 2012, n. 59.Tratto da www.diritto.it
L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con la Circolare 18/11/2015, n. 185, si è occupato di “Linee guida e istruzioni operative in materia di trattamento pensionistico ai superstiti – art. 22, legge 21 luglio 1965, n. 903”. L'INPS fornisce uno strumento riepilogativo delle disposizioni vigenti, volto a garantire l'uniformità di erogazione delle prestazioni agli aventi diritto. In particolare, l’INPS, con il Provvedimento in esame, fornisce uno strumento riepilogativo delle disposizioni vigenti in materia di pensione ai superstiti, volto a garantire l’uniformità di erogazione delle prestazioni agli aventi diritto, superstiti di pensionati e assicurati delle diverse gestioni dell’Istituto, comprese l’ex IPOST, l’ex INPDAP e l’ex ENPALS.
Più tempo per stare con i figli. Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruirsi entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, e il congedo facoltativo da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria, previsti in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 saranno prorogati sperimentalmente per l'anno 2016. Contestualmente il congedo obbligatorio del padre sarà aumentato a due giorni, da godersi anche in via non continuativa.
Roma, 18 novembre 2015 – Dal 20 al 22 novembre prossimo si terrà a Salerno il Consiglio Nazionale CISAL, destinato ad attuare gli indirizzi di politica organizzativa e sindacale definiti dal Congresso di Rimini del maggio scorso, dedicato al tema del “Lavoro che non c’è”.
Elezioni per il rinnovo delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo in seno al Senato Accademico (triennio accademico 2015/2018)
''Eletto Antonio SORIO''
Fonte Cgu-Cisal. In vista del tanto atteso rinnovo contrattuale del pubblico impiego, si comincia a ragionare sulla definizione delle aree contrattuali, primo e propedeutico passo verso il rinnovo. Dal convegno della Cosmed arriva la notizia che l'Aran (per voce del presidente Sergio Gasparrini) e il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione (per voce del Sottosegretario Angelo Righetti) concordano nel voler istituire un'apposita area contrattuale per quanto riguarda la Sanità, distinguendola dal resto del pubblico impiego. Stessa intenzione verso il settore della Scuola, mentre viene data conferma che la dirigenza medica e scolastica non saranno interessate dalle disposizioni dei decreti delegati della legge 124/2015 (Riforma della PA).
Va detto in premessa che è obiettivamente difficile cogliere chiari ed univoci segnali espansivi nella Legge di Stabilità 2016. E ciò, nonostante le dichiarazioni di sostegno, che appaiono insufficienti, purtroppo, a colmare le tante incertezze e le troppe omissioni rispetto non solo alle legittime attese del mondo del lavoro, ma anche ai reiterati richiami della Corte Costituzionale e degli Organi di giurisdizione contabile. Anche quei contenuti all'apparenza positivi, infatti, finiscono per suscitare fondati dubbi circa un'effettiva loro efficacia sul versante della domanda interna, dei consumi, del lavoro, della crescita, del Mezzogiorno, in definitiva dell'economia reale, in quanto privi di coperture certe e slegati da una chiara e coerente visione strategica a breve e lungo termine.
Miur - 220 milioni nel 2016, - 240 nel 2017, - 200 nel 2018. Un taglio di 660 milioni in tre anni.
Roma - "Sono particolarmente soddisfatta: per l'Università e la Ricerca è davvero un nuovo inizio". Così diceva il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Stefania Giannini in un comunicato del 15 ottobre. Ma frugando tra le ultime pagine della relazione che accompagna la legge di stabilità, si apprende che il ministero che subirà più tagli sarà proprio il MIUR. Alla faccia del nuovo inizio... Leggi tutto
Roma, 6 novembre 2015 – “Non condividiamo le logiche poco lungimiranti del “piano Boeri”, così come ufficializzato ieri, sebbene ne apprezziamo il contributo nella misura in cui dimostra che è necessario riconfigurare l'intero sistema previdenziale per garantire pensioni dignitose, da erogare nel rispetto dei diritti, costituzionalmente sanciti, di lavoratori e pensionati”. E' quanto dichiara Francesco Cavallaro, Segretario Generale della CISAL, in merito alla proposta del presidente dell'INPS sul nuovo possibile assetto della previdenza.
L'INPS con il messaggio n° 6704 del 03/11/2015 ad integrazione di quanto indicato nella circolare 152/2015, fornisce indicazioni più dettagliate riguardo alla cumulabilità del congedo parentale fruito in modalità oraria con altri riposi o permessi. Di seguito si riporta il testo integrale del messaggio INPS.
Messaggio n° 6704 del 03/11/2015
OGGETTO: Cumulabilità del congedo parentale fruito in modalità oraria con altri riposi o permessi. Chiarimenti.
Si fa seguito alla circolare n.152 del 18 agosto 2015 con la quale l’Istituto ha fornito prime istruzioni operative in ordine al congedo parentale in modalità oraria previsto dal comma 1 ter dell’art. 32 del T.U. per fornire alcune precisazioni circa l’incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità.Tale incumulabilità risponde all’esigenza di conciliare al meglio i tempi di vita e di lavoro utilizzando il congedo in modalità oraria essenzialmente nei casi in cui il lavoratore intenda assicurare, nella medesima giornata, una (parziale) prestazione lavorativa.




