Nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23.4.2015 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 marzo 2015, riguardante la “disciplina delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanità”.
L'articolo 1 evidenzia che il DPCM prevede specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca e che le procedure sono riservate al personale del comparto sanità e a quello appartenente all'area dirigenza medica e del ruolo sanitario.
Comunicazione da parte del MIUR alle istituzioni universitarie, al presidente della CRUI, al DFP ed al Presidente del CODAU, riguardo alla definizione del decreto per l'attribuzione dei Punti Organico e programmazione assunzioni 2015

Con il messaggio 2721 del 21/04/15, l'INPS ha precisato che il lavoratore il quale presenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Ago o in altri fondi alternativi una domanda di riscatto, come quella dei periodi per i quali i lavoratori hanno percepito un sussidio di disoccupazione (noto anche con l'acronimo SDS), gli stessi potranno essere ricongiunti ma solo presentando una seconda domanda di ricongiunzione.Il messaggio 2721/20015 dell'Inps
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Quale è il trattamento economico spettante ad un dipendente dell’Università che ha fruito dei primi 10 giorni di congedo parentale retribuito di cui all’art.31, comma 4, del CCNL del 16/10/2008 e intende fruire dei rimanenti 20 giorni tenuto conto che il congedo parentale spettante alla moglie, lavoratrice dipendente privata, è retribuito al 30%?
L’art. 31, comma 4, del CCNL 16/10/2008 per il personale del comparto università prevede che “Nell’ambito del periodo di congedo parentale dal lavoro previsto dall’art. 32, comma 1, lett. a) e 34, comma 1, del d.lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri, o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute”.


Dal 2013 i lavoratori possono fruire del cumulo per valorizzare i contributi accreditati presso diverse gestioni previdenziali con esclusione delle casse professionali. Chi ha contributi frammentati, cioè sparsi in piu' gestioni previdenziali, ha il dovere di verificare se può utilizzarli. Se già si è titolari di una pensione il problema non si pone perchè i contributi silenti nelle altre gestioni daranno luogo ad una pensione supplementare; in caso contrario è possibile provare a riunirli per conseguire la prestazione principale.

