Quale è il trattamento economico spettante ad un dipendente dell’Università che ha fruito dei primi 10 giorni di congedo parentale retribuito di cui all’art.31, comma 4, del CCNL del 16/10/2008 e intende fruire dei rimanenti 20 giorni tenuto conto che il congedo parentale spettante alla moglie, lavoratrice dipendente privata, è retribuito al 30%?
L’art. 31, comma 4, del CCNL 16/10/2008 per il personale del comparto università prevede che “Nell’ambito del periodo di congedo parentale dal lavoro previsto dall’art. 32, comma 1, lett. a) e 34, comma 1, del d.lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri, o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute”.


Dal 2013 i lavoratori possono fruire del cumulo per valorizzare i contributi accreditati presso diverse gestioni previdenziali con esclusione delle casse professionali. Chi ha contributi frammentati, cioè sparsi in piu' gestioni previdenziali, ha il dovere di verificare se può utilizzarli. Se già si è titolari di una pensione il problema non si pone perchè i contributi silenti nelle altre gestioni daranno luogo ad una pensione supplementare; in caso contrario è possibile provare a riunirli per conseguire la prestazione principale.



Pubblicato il rapporto Taxing Wages, che analizza il livello e la dinamica del carico fiscale sul lavoro dipendente nei Paesi Membri dell'OCSE.
L'OCSE ha pubblicato il rapporto Taxing Wages, che analizza il livello e la dinamica del carico fiscale sul lavoro dipendente nei Paesi Membri dell'OCSE ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha diramato un apposito comunicato nel quale si rappresenta come il volume presenta una serie di indicatori del carico fiscale complessivo (tributario e contributivo) gravante, in base alla normativa vigente nei diversi Paesi, su alcune figure tipo di lavoratori.

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo del bonus per le neomamme previsto nella legge di Stabilità. L'incentivo alla natalità, viene ricordato nel decreto, consiste in un assegno pari ad 960 euro per figlio, ovvero 80 euro mensili, per le famiglie con un Isee non superiore ai 25mila euro. Per i nuclei sotto 7.000 euro il bonus raddoppia. L'assegno è concesso fino al terzo anno di età o d’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.