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P.A. Per la falsa attestazione della presenza in servizio è previsto il licenziamento - D.Lgs n° 116/2016

È entrato in vigore dal 13 luglio 2016 il D.Lgs n° 116/2016 che introduce  rilevanti modifiche  all’art.55-quater del D.lgs 30 marzo n° 165 del 30 marzo 2001. Il decreto interviene sulla disciplina prevista per gli illeciti disciplinari, in particolare sulla ‘’falsa  attestazione della presenza in servizio’’ per la quale è previsto il licenziamento. Vediamo in sintesi quali sono le principali novità introdotte dal decreto:

1) Costituisce falsa attestazione della presenza in  servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche  avvalendosi  di  terzi,  per  far risultare il  dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di  lavoro dello  stesso.Della violazione risponde anche chi abbia agevolato  con  la  propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta.

2) La sospensione cautelare dal servizio. La falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza  ovvero mediante  strumenti  di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all'assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza  obbligo   di preventiva audizione dell'interessato.

3) L’Avvio del procedimento disciplinare contestuale alla sospensione. È disposto dal responsabile della struttura  in  cui  il dipendente  lavora  o dall'ufficio per i procedimenti disciplinari  con  provvedimento motivato, in via immediata  e  comunque  entro  quarantotto  ore  dal momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti  a  conoscenza. Con il medesimo provvedimento di  sospensione  cautelare si procede anche  alla  contestuale  contestazione per iscritto dell'addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD).

4) La trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica competente e la segnalazione alla competente Procura  Regionale  della Corte dei  Conti regionale avviene entro  quindici  giorni dall'avvio del procedimento disciplinare.La Procura della Corte dei  conti, quando ne ricorrono i presupposti, emette  invito  a  dedurre  per  danno d'immagine entro  tre  mesi  dalla  conclusione  della  procedura  di licenziamento.

5) Le sanzioni disciplinari, fino al licenziamento anche per  i  dirigenti che abbiano acquisito conoscenza del fatto, che abbiano omesso attivazione  del  procedimento  disciplinare  e  l'omessa adozione del  provvedimento di   sospensione cautelare, senza giustificato motivo, costituiscono illecito disciplinare punibile con il licenziamento.    Vai al  D.Lgs n° 116/2016

 
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