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Comunicato Sindacale Unitario - Nota CINECA - Revisione indennità d’ateneo personale delle Elevate Professionalità: rilascio modifica

 

Prot. n. CCU/676

Roma, 20 settembre 2021

 

Ai Magnifici Rettori

Ai Direttori Generali

Al CINECA

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Al Presidente dell’Aran

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e p.c.

Al Ministero dell’economia e delle Finanze - Ragioneria generale dello stato – IGOP

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Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica

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OGGETTO: - Nota CINECA - Revisione indennità d’ateneo personale delle Elevate Professionalità: rilascio modifica -

 

Le scriventi Segreterie Nazionali di FLCgil, FSUR CISL - Università, UIL Scuola - RUA, Fgu GILDA e SNALS, sono venute a conoscenza della nota inviata dal Consorzio CINECA a codesti Atenei in data 15 settembre u.s. avente ad oggetto “Revisione indennità d’ateneo per la categoria EP: rilascio modifica”, con la quale il suddetto consorzio ha annunciato che con l’aggiornamento della procedura disponibile dal 28 settembre, si provvederà al rilascio della modifica di calcolo in 12 mensilità della indennità di cui in oggetto.

Tale decisione farebbe seguito ad una precedente nota con la quale il CINECA ha reso noto un parere dell’ARAN rilasciato a seguito di chiarimento richiesto dall’Ateneo di Modena e Reggio Emilia, in cui troppo frettolosamente si liquida un argomento che fu oggetto di lunga trattativa proprio in sede ARAN all’atto della definizione del CCNL 1994-1996. In tale trattativa, per evitare situazioni di “reformatio in peius” nei confronti del personale successivamente confluito nelle Elevate Professionalità, fu concordato di utilizzare nella formulazione dell’art.41 del richiamato CCNL, una apposita clausola di conferma delle modalità di erogazione dell’indennità di Ateneo rispetto all’emolumento di natura stipendiale precedentemente previsto dall’art.20, comma 5, del DPR n.567/87, che la stessa nuova indennità di Ateneo assorbiva.

Il problema, infatti, non era solo quello di confermare la cadenza temporale della corresponsione della predetta indennità aggiuntiva allo stipendio prevista dal DPR n.567/87, bensì di preservare la diversa modalità di erogazione che, nel caso delle indennità ex art.20, comma 5, si concretava in una corresponsione mensile dell’emolumento e una sua utilità ai fini della determinazione della 13^ mensilità e del calcolo del trattamento previdenziale

Diversamente, infatti, si codificava l’indennità prevista dall’art. 23, comma 2, del DPR n.567/87 per il personale confluito nelle categorie B, C e D, individuato quale trattamento accessorio di incentivazione e funzionalità erogato in un’unica soluzione nel mese di luglio, che per sua natura non poteva mantenere le caratteristiche degli emolumenti corrisposti in aggiunta allo stipendio di cui all’art. 20, comma 5, del medesimo DPR.

Basta semplicemente osservare l’elaborazione stipendiale dei suddetti trattamenti economici ex DPR n.567/87 e come gli stessi venissero trattati ai fini del calcolo della 13^ mensilità e del trattamento previdenziale prima dell’entrata in vigore del CCNL 21.05.1996 per comprendere pienamente il significato dell’espressione contenuta nel richiamato art.41 “continua a essere erogata con le modalità in corso”.

Com’è noto, tuttavia, ma è il caso di ribadirlo con forza in questa sede, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla interpretazione di una clausola contrattuale, la stessa deve essere oggetto di interpretazione autentica tra le parti che lo hanno sottoscritto.

Desta meraviglia, pertanto, che l’Aran, dimentica della trattativa che ha condotto alla formulazione dell’art.41 del CCNL 21.05.1996, abbia voluto unilateralmente fornire, del disposto contrattuale in esame, una “interpretazione autentica”, a cui tutte le scriventi OO.SS. non avrebbero dato assenso nei termini posti nel parere stesso, avendo maggiore contezza della questione e di quanto all’epoca accaduto in sede ARAN.

L’indennità di Ateneo del personale appartenente alle Elevate Professionalità è sempre stata liquidata per 25 anni (periodo 1996 – 2021) aggiungendo il rateo della tredicesima mensilità e mantenendo le medesime caratteristiche e modalità di corresponsione del precedente trattamento economico di cui all’ art. 20, comma 5, del DPR 28.09.1987, n.567, corrisposto con le suddette modalità antecedentemente al 1996 e per ulteriori 9 anni, per un totale di 34 anni senza soluzione di continuità.

Ci domandiamo, quindi, quale sarebbe l’elemento di novità che spinge il CINECA, che ha correttamente operato fino ad oggi, ad apportare una modifica al calcolo in assenza di una diversa previsione negoziale o quanto meno di una interpretazione autentica dell’art.41 del CCNL 21.05.1996.

Paradossalmente concordare sulla modifica proposta dal CINECA equivarrebbe a dire che per 34 anni tutto il Sistema Universitario ha commesso un gigantesco errore al quale anche lo stesso CINECA avrebbe concorso che, inevitabilmente, si configurerebbe addirittura come un enorme danno all’Erario Pubblico che coinvolgerebbe centinaia di responsabili tra Rettori, Direttori Amministrativi/Generale, Dirigenti, Responsabili di Ufficio, ecc. . Per 34 anni avrebbero tutti sbagliato. Francamente non possiamo che sorridere rispetto a questa idea e rispetto alle deduzioni di chi oggi mette in discussione la fattispecie, certi della qualità e della precisione con cui operano le donne e gli uomini delle Istituzioni Universitarie ai vari livelli delle Istituzioni e degli accordi all’epoca assunti in ARAN.

Tenuto conto, quindi, dei danni che la modifica della procedura stipendiale arrecherebbe a tutto il personale delle Elevate Professionalità del settore Universitario che ci costringerebbero, nostro malgrado, ad avviare immediatamente migliaia di ricorsi a tutela della categoria e di cui sarebbero chiamati a rispondere inevitabilmente gli Atenei, si diffida il CINECA ad effettuare la modifica della suddetta procedura invitando lo stesso consorzio ad indicare alle scriventi Segreterie Nazionali, le Istituzioni che persisteranno ad ordinare la modifica in parola al fine di individuare i rispettivi responsabili del procedimento contro cui si agirà nelle sedi competenti.

Ricordando ancora una volta che il CINECA è un mero consorzio interuniversitario senza scopo di lucro che nasce come centro di calcolo offrendo supporto alle attività della comunità scientifica tramite il supercalcolo e le sue applicazioni, realizzando sistemi gestionali per le amministrazioni universitarie e il MIUR, progettando e sviluppando sistemi informativi per pubblica amministrazione, sanità e imprese, si ribadisce che esso non può e non deve esercitare l’attività negoziale per la definizione dei contratti collettivi del personale delle Università, delle AOU e delle Istituzioni AFAM o interferire con essa, tantomeno può esercitare il potere legislativo o può svolgere funzioni interpretative di norme di legge o di contratto, dovendosi limitare esclusivamente ad offrire i suoi servizi agli Atenei secondo le indicazioni da questi fornite escludendo ogni potere di indirizzo o di coordinamento rispetto alle politiche del personale del Sistema Universitario, ancor più quando trattasi di scelte che incidono sulle retribuzioni e sulle condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori.

Trattandosi di materia strettamente di natura negoziale e non potendo operare gli Atenei sulla base del richiamato parere ARAN e delle valutazioni effettuate dal CINECA, che evidentemente non possono avere la valenza di una interpretazione autentica (ai sensi dell’art.49 del DLgs. n.165/2001) da effettuare a cura delle parti che hanno sottoscritto il CCNL, si chiede ai Magnifici Rettori e ai Direttori Generali delle Università italiane di voler disporre che gli Uffici competenti riscontrino alla email inviata dal CINECA lo scorso 15 settembre, rappresentando la necessità che nessuna modifica (stante il quadro legislativo e contrattuale vigente) sia effettuata all’attuale sistema di calcolo delle retribuzioni del personale delle Elevate Professionalità, ponendo in conoscenza anche le scriventi Segreterie Nazionali, al fine di rassicurare la categoria nei luoghi di lavoro, consentendo anche l’individuazione di quelle Istituzioni contro le quali, previa proclamazione dello stato di agitazione del personale in sede locale, saremo costretti ad avviare il contenzioso richiamandone le responsabilità erariali innanzi alla Corte dei Conti.

Al Presidente dell’ARAN si chiede, pur consapevoli del gravame che incombe sull’Agenzia, un immediato incontro, ipotizzando, se proprio necessario l’avvio di una procedura di interpretazione autentica, per evitare che il parere reso metta in discussione le condizioni che hanno regolato e regolano il rapporto di lavoro del personale, nonché l’operato ultratrentennale delle Istituzioni (così scongiurando, peraltro, l’insorgere di una sterile e dannosa conflittualità tra gli attori negoziali, sia a livello centrale sia a livello di singole sedi universitarie).

In attesa di un cortese riscontro, cordialmente.

 
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