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Aran – Università - Orientamenti applicativi – congedo parentale: riconoscimento del beneficio economico di cui all'art. 31, c. 5, del CCNL Università

Aran – Orientamenti applicativi – In applicazione dell’art.31, comma 5, del CCNL 16/10/2008, qualora il dipendente abbia più di un figlio di età inferiore ai tre anni, i trenta giorni retribuiti devono essere considerati complessivamente o riferiti a ciascun figlio?

Per quanto riguarda la compresenza di più figli di età inferiore ai tre anni, nell'ambito del congedo parentale il riconoscimento del beneficio economico di cui all'art. 31, comma 5, del CCNL in questione non può che essere riferito ad ogni singolo bambino, a differenza del beneficio economico dei trenta giorni di  cui al comma 4 del medesimo articolo che è correlato all' "evento parto" e quindi, anche in caso di parto plurimo, non è attribuibile ad ogni nascituro. Fonte Aran - Università - Orientamenti Applicativi

 

 

CCNL Personale Comparto Università - Quadriennio normativo 2006/2009 / Biennio economico 2006/2007

Art. 31- Congedi Parentali (Art.7 CCNL 13.05.03 e art.10 ,lett.C CCNL 28.03.2006)

Omissis..

Comma 4.

Nell’ambito del periodo di congedo parentale dal lavoro previsto dall’art. 32, comma 1, lett. a) e 34, comma 1, del d.lgs. n.151/2001, per le lavoratrici madri, o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.

Comma 5.

Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall’art. 47, comma 1, del d.lgs. n. 151/2001, alle lavoratrici madri e ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati alternativamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate nello stesso art. 47, comma 3, del d.l.gs. n. 151/2001. I periodi eccedenti i trenta giorni si rappresentano come congedi non retribuiti ma computabili nell’anzianità di servizio.

Per le malattie di ogni figlio di età compresa tra i tre egli otto anni, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro alternativamente per cinque giorni lavorativi, per ciascun anno di vita del figlio, fruibili anche in frazione di giorni.

 
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