Contatori visite gratuiti Chiarimenti in ordine all’applicazione dell’art. 42, comma 5 e ss, D.lgs n. 151/2011 al personale dipendente con rapporto di lavoro di part time verticale.

Photogallery

Contratti
RSU

Quotidiani online

Chiarimenti in ordine all’applicazione dell’art. 42, comma 5 e ss, D.lgs n. 151/2011 al personale dipendente con rapporto di lavoro di part time verticale.

Nota dell’Ufficio Studi Nazionale

Chiarimenti in ordine all’applicazione dell’art. 42, comma 5 e ss, D.lgs n. 151/2011 al personale dipendente con rapporto di lavoro di part time verticale.

Si rende noto che con la nota prot. DFP n. 0036667 del 12 settembre 2012 il Dipartimento della Funzione Pubblicaha fornito chiarimenti in ordine all’applicazione dell’art. 42, comma 5 e ss, del Decreto Legislativo n. 151/2011 al personale dipendente con rapporto di lavoro di part time verticale.

La predetta nota ha evidenziato, infatti, che il contratto collettivo di riferimento (in specie, il CCNL comparto ministeri del 16.05.2001, integrativo del CCNL del 16.02.1999, art. 23) "ha disciplinato la fruizione dei congedi e permessi per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale. .... si prevede che al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applichino gli istituti normativi previsti dal medesimo contratto, in quanto compatibili, spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione".

Pertanto, "le ferie, le festività soppresse o le altre assenze previste dalla legge e dal contratto nel caso di part time verticale spettano in numero proporzionato alle giornate di lavoro prestate nel corso dell'anno, individuando specifiche deroghe".

Il Dipartimento ha rammentato, inoltre, la mancata menzione, tra le suddette deroghe, del caso del congedo di cui all'art. 42, comma 5 e ss, del D. Lgs. n. 151 del 2001: quindi, la durata deve essere conteggiata in misura proporzionata al numero di giorni di lavoro prestato in regime di part time nel corso dell'anno.

Invero, come dalla nota rilevato, ove il dipendente si risolvesse a rientrare a tempo pieno, "il periodo di congedo già fruito andrà riproporzionato, rapportandolo alla situazione di rapporto di lavoro a tempo pieno, e, quindi, detratto dal complessivo periodo biennale per conoscere il periodo di congedo residuo, ancora fruibile dal dipendente"

22 Novembre 2012

Per l’Ufficio Studi, dott. ssa Tiziana Malovi
CSA della Cisal Università di Brescia

 
INPS
Assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali: 1 luglio 2023 - 30 giugno 2024



Previdenza

Modulo Non adesione al Fondo Perseo Sirio

Meteo

Tutto su IMU e TASI

Convenzioni

Powered by



Modalità Mobile