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Circolare INPS n. 63 del 19 maggio 2014 ''Esodati: le indicazioni per i dipendenti pubblici''

L’INPS, con la circolare n. 63 del 19 maggio 2014, fornisce le specifiche indicazioni amministrative ed operative ai fini dell’applicazione ai dipendenti pubblici prossimi alla pensione dell’incentivo all’esodo previsto dall’art. 4, l. n. 92/2012, rubricata “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”.

A chi si applica l’incentivo all’esodo? La circolare INPS n. 63/2014 chiarisce che la disciplina di cui all’art. 4 trova applicazione per gli iscritti alle Casse Pensioni della Gestione Dipendenti Pubblici che raggiungono i requisiti minimi contributivi ed anagrafici, previsti dalla vigente normativa ed adeguati agli incrementi alla speranza di vita, utili per il conseguimento della pensione entro il periodo massimo di fruizione della prestazione in argomento.

Criteri di determinazione della pensione. Questa viene erogata, su richiesta del datore di lavoro, a cura della sede INPS competente per la Gestione Dipendenti Pubblici con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro. La medesima sede INPS, accertata la presenza dei requisiti di legge previsti per la concessione della prestazione, provvede alla determinazione dell’importo secondo le modalità stabilite dalla circolare in oggetto: il valore della prestazione è pari all'importo del trattamento pensionistico che spetterebbe al lavoratore al momento di accesso alla prestazione medesima, in base alle regole vigenti, esclusa la contribuzione figurativa correlata che il datore di lavoro si impegna a versare per il periodo di esodo; eventuali benefici pensionistici utili per il diritto e la misura, previsti da specifiche disposizioni legislative devono essere valutati ai fini del diritto e della determinazione dell’importo pensionistico; sull’importo della prestazione non è attribuita la perequazione automatica, non spettano i trattamenti di famiglia (ANF), non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri; per i soggetti iscritti anteriormente al 1° gennaio 1996 che accedono alla pensione anticipata con un’età inferiore a 62 anni, si applica, sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo, una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale riduzione è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Il pagamento della prestazione avviene con la procedura di pagamento delle pensioni. (fonte: www.fiscopiu.it)          Circolare INPS n. 63 del 19 maggio 2014

 
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