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Circolare INPS ''Linee guida e istruzioni operative in materia di trattamento pensionistico ai superstiti''

L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con la Circolare 18/11/2015, n. 185, si è occupato di “Linee guida e istruzioni operative in materia di trattamento pensionistico ai superstiti – art. 22, legge 21 luglio 1965, n. 903”. L'INPS fornisce uno strumento riepilogativo delle disposizioni vigenti, volto a garantire l'uniformità di erogazione delle prestazioni agli aventi diritto. In particolare, l’INPS, con il Provvedimento in esame, fornisce uno strumento riepilogativo delle disposizioni vigenti in materia di pensione ai superstiti, volto a garantire l’uniformità di erogazione delle prestazioni agli aventi diritto, superstiti di pensionati e assicurati delle diverse gestioni dell’Istituto, comprese l’ex IPOST, l’ex INPDAP e l’ex ENPALS. L’articolo 1, comma 41, della legge dell’ 8 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche e integrazioni, ha disposto l’estensione della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime (Decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39; Legge 21 luglio 1965, n. 903).

L’articolo 7 del decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, nella legge del 30 luglio 2010, n. 122 e l’articolo 21 del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modifiche, in legge del 27 dicembre 2011, n. 214 hanno disposto rispettivamente la soppressione dell’Ipost, a decorrere dal 31 maggio 2010 e dell’Inpdap ed Enpals, a far data dal 1° gennaio 2012, con attribuzione delle relative funzioni all’Inps, che è succeduto in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi.

Alla luce di tali disposizioni normative e al fine di garantire uniformità di trattamento ai superstiti di pensionati e assicurati delle diverse gestioni dell’Istituto fornisce le seguenti linee guida in materia di trattamento pensionistico a favore dei superstiti.

Ambito di applicazione

In caso di morte di assicurato o pensionato, iscritto presso una delle gestioni dell’istituto, per i familiari superstiti individuati dall’articolo 22 della legge del 21 luglio 1965, n. 903 sorge il diritto a pensione ai superstiti al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

1. che il dante causa sia titolare di pensione diretta (vecchiaia, anticipata, anzianità, inabilità e pensione di invalidità) ovvero avendone diritto, ne abbia in corso la liquidazione. In tali casi la pensione ai superstiti assume la denominazione giuridica di pensione di reversibilità;

2. che il lavoratore deceduto abbia maturato i seguenti requisiti: - 15 anni di assicurazione e di contribuzione oppure n. 780 contributi settimanali; ovvero - 5 anni di assicurazione e contribuzione oppure n. 260 contributi settimanali, di cui almeno 3 anni oppure n. 156 contributi settimanali nel quinquennio precedente la data del decesso.

In tali casi la pensione ai superstiti assume la denominazione di pensione indiretta. I superstiti del titolare di assegno ordinario di invalidità sono considerati quali superstiti di assicurato, non essendo l’assegno reversibile.

Ai fini del perfezionamento dei requisiti di assicurazione per il diritto al trattamento pensionistico ai superstiti si considerano utili anche i periodi di godimento dell'assegno di invalidità nei quali non sia stata prestata attività lavorativa.

Vai al testo integrale della Circolare INPS n. 185 del 18 novembre 2015

Tratto da ilquotidianodellapa.it

 
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