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Indennità di Paternità: estesa la tutela anche per i padri lavoratori autonomi

L’Inps, con la circolare n.128/2016 chiarisce che anche i padri lavoratori autonomi possono fruire dell’indennità di paternità in caso di madre lavoratrice dipendente o autonoma. Con la presente circolare infatti, si forniscono istruzioni in merito alle novità legislative in argomento; per quanto non modificato, rimangono salve le istruzioni operative fornite nel tempo sugli argomenti trattati (tra le altre, quelle di cui alla circolare Inps n. 136 del 26 luglio 2002).

Il decreto legislativo n. 80/2015 modifica gli artt. 28, 66 e 67 del T.U. maternità/paternità (D.Lgs. 151/2001), introducendo in favore dei lavoratori autonomi una indennità di paternità e prevedendo maggiori periodi di tutela in caso di adozione o affidamento.

La circolare contiene anche le istruzioni relative ai nuovi periodi di maternità riconosciuti alle lavoratrici autonome in caso di adozione e affidamento in analogia a quelli previsti per le lavoratrici dipendenti, ed inoltre, richiama le indicazioni sul congedo di paternità in caso di padre dipendente e madre lavoratrice autonoma; riepiloga infine la documentazione occorrente per l’erogazione dell’indennità di paternità.

Queste tutele sono state previste in via sperimentale per l’anno 2015, ma per effetto del d.lgs. 148/2015 sono state estese anche agli anni successivi, facendo salve eventuali rideterminazioni delle tutele stesse da parte dei Ministeri vigilanti per motivi correlati all’andamento della spesa. Leggi la circolare Inps n° 128 del 11.07/2016

 
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