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Le "novità" più rilevanti in materia di congedo parentale

Le "novità" più rilevanti in materia di congedo parentale, introdotte dallo schema di decreto legislativo sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in attuazione dell’art. 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, approvate dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 20 febbraio 2015, ma in attesa del vaglio delle Camere per il relativo parere non vincolante, prima dell’emanazione definitiva e della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

 

Congedo parentale fino a 12 anni

La lettera a) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto modifica il comma 1 dell’articolo 32 del DLgs 151/2001 ampliando la possibilità di chiedere il congedo parentale durante i primi 12 anni di vita del figlio, rispetto ai precedenti otto. Si ricorda che il CCNL del comparto Università prevede la retribuzione intera per i primi 30 giorni e il 30% della retribuzione per il restante periodo(periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi).

Congedo parentale a ore

La successiva lettera b dell’articolo 7 introduce invece il comma 1-ter al medesimo articolo 32 del DLgs 151/2001, prevedendo il congedo parentale a ore anche nei casi in cui non ci sia regolamentazione specifica nel contratto nazionale o aziendale. La norma stabilisce che ciascun genitore può sempre scegliere di prendere il congedo parentale a ore piuttosto che su base giornaliera. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Da sottolineare, tuttavia, che non si può cumulare il congedo a ore con permessi o riposi. Prima, la fruizione su base orario del congedo parentale era demandata alla contrattazione collettiva (comma 1- bis dell’articolo 32), quindi in pratica questo diritto non era esercitabile in mancanza di riferimenti nel contratto.

Trattamento economico

Per quanto riguarda il trattamento economico (retribuzione intera per i primi 30 giorni e al 30% per il restante periodo), che prima era assicurato solo in caso di godimento nei primi tre anni di vita del bambino viene ora portato a sei anni. Decade la norma in base alla quale, dopo questo periodo (i primi sei anni del figlio) il diritto successivo si aveva in caso di reddito inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione (in pratica viene abolito il comma 3 dell’articolo 34 del DLgs 151/2001).

Leggi anche : Congedo parentale esteso fino ai 12 anni del bambino. Indennità Inps fino a 6 anni

In allegato: Lo schema del DLgs approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 20 febbraio 2015 e uno stralcio del DLgs n.151/2001, coordinato con le modifiche apportate dallo schema diDLgs sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

 
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