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Precari: sì ai concorsi nel Comparto Sanità ''Assunzioni con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2018''

Nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23.4.2015 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 marzo 2015, riguardante la “disciplina delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanità”.

L'articolo 1 evidenzia che il DPCM prevede specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca e che le procedure sono riservate al personale del comparto sanità e a quello appartenente all'area dirigenza medica e del ruolo sanitario.

L'articolo successivo è intitolato “Procedure concorsuali riservate”, ed evidenzia che gli Enti, entro il 31 dicembre 2018, possono bandire procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato del personale precisato nell'art. 1.

Si precisa, quindi, che “nel rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno”, dette procedure saranno “bandite nel rispetto dei vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente” - precedute dall'esperimento delle procedure di cui all'art. 34-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - e sono riservate al personale in possesso dei requisiti specificamente indicati nel punto 2 dell'art. 2 del DPCM in esame.

L'articolo 3 si occupa dei limiti per l'attuazione delle procedure concorsuali, sottolineando, al punto 3, che “le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili, in ambito regionale, per assunzioni nel quadriennio 2015-2018 a valere sulle predette risorse”.

La parte successiva del DPCM (art.4) precisa che - ferme restando le previsioni dell'art. 10, co. 4-ter, del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 - gli enti di cui all'art. 1, “possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato del personale di cui all'art. 2 sino all'espletamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2018”, nel rispetto delle disposizioni ivi specificate.

Il successivo art. 5 si occupa dei lavori socialmente utili e di pubblica utilità, mentre l'articolo 6 tratta del personale dedicato alla ricerca e di quello medico in servizio presso i servizi di emergenza e urgenza delle Aziende sanitarie.

In particolare, si specifica che “per le finalità di cui al comma 1 costituisce titolo di accesso ai concorsi anche la laurea specialistica o magistrale in biotecnologie mediche, farmaceutiche e veterinarie (classe 9/S e LM-9), in biotecnologie agrarie (classe 7/S e LM-7) e in biotecnologie industriali (classe 8/S e LM-8), nei limiti di cui ai decreti interministeriali del 28 giugno 2011 e del 15 gennaio 2013. Per le medesime finalità costituisce titolo alternativo al diploma di specializzazione il dottorato di ricerca”. DPCM del 6 marzo 2015

Fonte ilquotidianodellapa.it

 
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