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INPS - Bonus Mamma domani, i nuovi chiarimenti dell’Istituto

L’INPS, con la Circolare n. 61 del 2017, ha integrato la circolare n. 39/2017 relativa al riconoscimento del bonus Mamma domani per le nascite e le adozioni (v, anche: Futura madre, premio di 800 euro per nascita o adozione). In particolare si legge quanto segue nella circolare 61/2017.

Con riferimento alla Circolare n. 39 del 2017, a seguito di ulteriori approfondimenti e al fine di chiarire la portata applicativa, i paragrafi 1. e 2. sono così riformulati:

Requisiti generali

Il premio alla natalità è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che siano in possesso dei seguenti requisiti attualmente presi in considerazione per l’assegno di natalità di cui alla legge di stabilità n. 190/2014 (art. 1, comma 125):

residenza in Italia;

cittadinanza italiana o comunitaria; le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane per effetto dell’ art. 27 del Decreto Legislativo n. 251/2007;

per le cittadine non comunitarie, possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 286/1998 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del Decreto Legislativo n. 30/2007, come da indicazioni ministeriali relative all’estensione della disciplina prevista in materia di assegno di natalità alla misura in argomento (cfr. circolare INPS 214 del 2016).

Maturazione del premio alla nascita o all’adozione

Il beneficio di 800 euro può essere concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:

compimento del 7° mese di gravidanza;

parto, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza;

adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983;

affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della legge 184/1983.

Il beneficio è concesso in un’unica soluzione, per evento (gravidanza o parto, adozione o affidamento), e in relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato.  Tratto da  www.diritto-lavoro.com

(Fonte: INPS)

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