La controversia riguardava la scelta dell’Ateneo di riconoscere il buono pasto soltanto dopo 7 ore e 22 minuti di servizio, comprensivi della pausa, anziché nelle giornate con oltre sei ore di lavoro ordinario e con la relativa pausa destinata al consumo del pasto. Il Tribunale ha respinto l’interpretazione dell’amministrazione, chiarendo che, una volta deciso di erogare i buoni pasto, l’Ateneo deve rispettare i criteri stabiliti dal contratto nazionale e dalla disciplina integrativa applicabile. Nel caso esaminato, il diritto maturava con una prestazione di lavoro ordinario superiore alle sei ore e con la fruizione della pausa di almeno dieci minuti, senza richiedere ulteriori tre ore di straordinario.
