Sentenze
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Docenze: svolgere attività assistenziale in posizione strutturata non è un diritto. La pretesa allo svolgimento dell'attività assistenziale in posizione strutturata, con le connesse corrispondenze funzionali di cui al comma 4 dell'art.102 del Dpr n. 382/1980 e correlata indennità, è di certo tutelabile in capo al docente universitario medico, ma non può dirsi che essa fonda su una posizione di incondizionato diritto, non potendo l'ente ospedaliero adempiere obbligatoriamente se vi sia l'impedimento obbiettivo della non disponibilità della struttura o del correlato posto in organico. lo ha chairito la sezione III del Consiglio di Stato con sentenza del 4 maggio 2015 n.236


''Il minimo vitale impignorabile, necessario per assicurare i “mezzi adeguati alle esigenze di vita”, lo decide il giudice.


La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 209 del 11 gennaio 2016 ribadisce il diritto da parte del personale dipendente universitario ( personale non medico universitario occupato presso istituti clinici ) a percepire l’indennità perequativa stipendiale, prevista dall'art. 1 della Legge. n. 200 del 1974 e dal e dall’art. 31 del D.P.R. n. 761 del1979.