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Aran - Università - Orientamenti Applicativi - Somme stanziate per le progressioni economiche

Le somme stanziate per le progressioni economiche con decorrenza fissata al primo gennaio dell’anno di riferimento e non utilizzate possono incrementare il fondo dell’anno successivo per essere destinate a corrispondere il trattamento accessorio di cui all’art.88, comma 2, lett. da b) a f) del CCNL 16/10/2008?

Preliminarmente si osserva che non è possibile retrodatare la decorrenza delle progressioni anteriormente al primo gennaio dell'anno di riferimento, atteso quanto previsto dall'art. 79, comma 5 del CCNL del 16 ottobre 2008. Tale decorrenza, in quanto stabilita a livello nazionale, non rientra nella disponibilità della contrattazione integrativa, come già chiarito con il quesito UNI - 11 del 29.10.2010, pubblicato nel sito dell'Agenzia.

 

Su tale aspetto, si è espresso anche il Dipartimento della funzione pubblica che con un apposito parere, condiviso anche dalla Ragioneria generale dello stato, precisa espressamente che per "anno di riferimento" deve intendersi quello nel quale risulta approvata la relativa graduatoria. A tale vincolo, inoltre, si aggiunge il fatto che la legge n. 122 del 2010 e s.m.i. ha disposto, per gli anni dal 2011 al 2014, il blocco delle carriere a qualsiasi titolo denominate, con la conseguenza che le eventuali progressioni attuate in tale periodo possono avere soltanto effetti giuridici.

Per i motivi suesposti, per quanto riguarda il caso in esame, consegue che le somme espressamente accantonate per le progressioni economiche non possono essere utilizzate, ma devono essere portate "in aumento delle risorse dell'anno successivo", come espressamente stabilisce l'art. 88, comma 5, del CCNL 16/10/2008, il quale precisa anche che deve essere "fatta salva la specifica finalizzazione già precedentemente definita".

Tale ultima disposizione, che trova il suo fondamento giuridico nell'esigenza di tutelare le scelte effettuate delle parti nei contratti integrativi nel tempo definiti, non può costituire un ostacolo alla piena utilizzazione delle risorse del Fondo e va opportunamente valutata nel contesto delle norme che disciplinano la contrattazione integrativa.

Infatti, allorché le citate risorse, non potendo essere utilizzate secondo le finalità stabilite in precedenza confluiscono nuovamente nel Fondo per la produttività, le stesse rientrano nella piena disponibilità delle parti che, in sede di contrattazione collettiva integrativa, congiuntamente possono stabilire di adibirle ad una diversa destinazione, ma pur sempre ricompresa tra quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Tale principio trova anche conferma nella nota n. 17635 del 27 febbraio 2014 del Ministero dell'Economia e Finanze - Ragioneria Generale, in risposta ad un istituto universitario e che si allega in copia.

Del resto, una diversa interpretazione della suddetta clausola contrattuale impedirebbe di fatto di erogare tutte le risorse del Fondo con la conseguenza che quelle destinate alle progressioni rimarrebbero "congelate", non potendo essere utilizzate per la finalità originaria.

Fonte Aran - Università Orientamenti Applicativi

 

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