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Ulteriori elementi…su blocco stipendiale relativamente all’accessorio

Comunicato della Segreteria Nazionale

Ulteriori elementi…..su blocco stipendiale relativamente all’accessorio…

Si rappresentano, come eventuali ulteriori elementi da valutare contro il blocco stipendiale 2011-2013-14 dei dipendenti pubblici, il principio fissato dalla Costituzione del "servizio esclusivo nei confronti della Nazione" (sebbene con alcune deroghe) e quello di "omnicomprensività delle retribuzioni dei dipendenti pubblici" (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 9 settembre 1999 n. 1027), che in base a diversi orientamenti giurisprudenziali, tra cui in particolare la Sentenza n. 348/2012 della Corte dei Conti Campania della quale si riporta di seguito un commento ed estratto, viene esteso in modo assai ampio anche ai dipendenti e non ai soli dirigenti delle amministrazioni pubbliche.

In sostanza, tali due principi, non esistenti nei rapporti lavorativi del settore privato, accompagnati dal blocco legislativo di ogni rivalutazione stipendiale al costo della vita, determinerebbero ulteriori discriminazioni nei confronti dei dipendenti del settore pubblico, non potendo questi svolgere attività lavorative aggiuntive retribuite (sia come secondo lavoro, sia come incarichi …).

Il Segretario Generale

Arturo Maullu

omnicomprensività retribuzione

midalo il Ven 24 Ago 2012 - 13:31

Sono illegittimi i compensi erogati a dirigenti e dipendenti pubblici per la partecipazione a commissioni di gara e la loro corresponsione determina il maturare di responsabilità amministrativa in capo al dirigente direttamente responsabile. Sono queste le indicazioni, non del tutto innovative, ma dettate con chiarezza e rigore, contenute nella sentenza della Corte dei Conti della Campania n. 348/2012. Il carattere per molti aspetti innovativo della sentenza è dato dalla considerazione che il principio della onnicomprensività del trattamento economico accessorio viene esteso in modo assai ampio anche ai dipendenti, mentre generalmente fin qui esso era stato applicato nei confronti dei soli dirigenti delle amministrazioni pubbliche. (…)

Estratto da Sentenza n. 348-2012 Corte dei Conti Campania:

(…)

Al fine di rilevare l'illiceità dell'esborso derivato da siffatti provvedimenti illegittimi, il requirente ha richiamato il consolidato e codificato principio di onnicomprensività del trattamento economico dei pubblici dipendenti, da cui discende il "divieto di corrispondere compensi per lo svolgimento di attività istituzionali, il cui esercizio trovi il suo presupposto necessario nella qualifica attribuita e nell'ufficio ricoperto dal soggetto o, comunque, nelle finalità istituzionali dell'Ente di appartenenza" ed abbia luogo -altresì- durante l'orario di servizio. Ha citato, a sostegno, il d.lgs 165/2001, giurisprudenza amministrativa e contabile nonché della Corte di Cassazione, rilevando, in aggiunta, che l'eccezione a tale principio contenuta negli artt. 17 e 18 legge 109/1994, riguardante la progettazione di opere pubbliche, è insuscettibile di interpretazione analogica

(…)

Orbene, in primo luogo va osservato che il principio di onnicomprensività della retribuzione nel pubblico impiego, insito tra quelli generali dell’ordinamento giuridico, già da tempo ha trovato la sua conferma nell’ambito del diritto positivo sia per dirigenti che per gli altri pubblici dipendenti.

In relazione ai dirigenti l’art. 24 del d.lgs. n. 29 del 1993 (ora del d.lgs. 30-03-2001 n. 165) ha stabilito che "la retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità" (comma 1) ed inoltre che "il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa" (comma 3).

Per ciò che concerne i dipendenti che non rivestono la qualifica dirigenziale deve richiamarsi quanto disposto dall’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 ossia che per le prestazioni lavorative rese a favore dell’amministrazione di appartenenza, spetta soltanto il trattamento economico fondamentale ed accessorio definito dai contratti collettivi salvo che non si tratti di attività che esuli dai compiti istituzionali attribuiti a ciascun dipendente.

La giurisprudenza ha, inoltre, da tempo chiarito che il divieto di percepire compensi, stabilito per i pubblici dipendenti assoggettati al regime dell'onnicomprensività del trattamento retributivo, opera inderogabilmente in tutti i casi in cui l'attività svolta dall'impiegato sia riconducibile a funzioni e poteri connessi alla di lui qualifica e all'ufficio ricoperto, corrispondenti a mansioni cui egli non possa sottrarsi perché rientranti nei normali compiti di servizio (cfr., in tema, Cons. Stato, sez. V, 5 maggio 1995, n. 419, 9 settembre 1999, n. 1027, 2 ottobre 2002, n. 5163; Cass. SS.UU. 4 gennaio 1995 n. 94, Corte dei Conti Sez. Puglia, 3 luglio 2001 n. 524 e 13 dicembre 2004 n. 952).

Inserito Martedì, 04 giugno 2013

 
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