Contatori visite gratuiti Oltre la mobilitazione…

Photogallery

Contratti
RSU

Quotidiani online

Oltre la mobilitazione…

Comunicato Segreteria Nazionale

Oltre la mobilitazione…

Abbiamo molto apprezzato la posizione espressa dalla nostra confederazione CGU-CISAL relativa alla recente audizione presso la I Commissione Affari Costituzionali del Senato.

Riteniamo però che si debba andare oltre il semplice dissenso ed eventualmente prevedere altre tipologie di azione che il CSA della CISAL Università aveva già posto in essere in passato proprio in relazione al ritardato avvio della contrattazione nazionale sul rinnovo del CCNL.

In pratica portammo in giudizio, tramite l’avvocato Giuseppe Curreli, l’allora governo Berlusconi denunciandolo alla Corte di Giustizia Europea, la causa venne ritenuta ammissibile dalla Corte e poco prima che per la stessa si tenesse la prima udienza il Governo convocò le OO.SS. per il rinnovo del CCNL.

Ora accade che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 223/12, ha stabilito l’incostituzionalità, per gli stipendi di magistrati ed alti dirigenti, sia dei tagli (riduzioni del 5% e 10% oltre i 90-150.000 euro), sia del blocco per un periodo eccessivamente lungo (blocco degli scatti stipendiali dei magistrati). (vedasi allegato: Estratto dalla Sent. 223/12 con note riportato in calce)

La stessa Costituzione all’art. 3 prevede che "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso di razza, di lingua di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali."

Mentre l’art. 36 della stessa cita "…Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa……"

Appare più che evidente il Contratto Nazionale di Lavoro è un accordo tra due parti, se il Governo lo blocca, non è più un accordo tra due parti, ma la prevaricazione unilaterale di una sola parte su quella più debole e questo viola palesemente i due suddetti articoli del Costituzione.

In ragione di ciò, considerato che qualsivoglia tipo di mobilitazioni in una fase di grave crisi economica come questa non è facilmente praticabile è meglio dirimere la cosa ai livello giudiziario se necessario anche in sede di U.E.

La questione sarà affrontata nella prossima riunione di Segreteria Nazionale già convocata per il 10 giugno ponendo il problema anche in sede Confederale.

Roma 03.06. 2013

Arturo Maullu
Segretario Generale CSA della  CISAL Università


ALLEGATO

Estratto dalla Sent. 223/12 con note

 

In rosso i ns. commenti, sotto (…) parti della sentenza

(…)

Allorquando la gravità della situazione economica e la previsione del suo superamento non prima dell’arco di tempo considerato impongano un intervento sugli adeguamenti stipendiali, anche in un contesto di generale raffreddamento delle dinamiche retributive del pubblico impiego, tale intervento non potrebbe sospendere le garanzie stipendiali oltre il periodo reso necessario dalle esigenze di riequilibrio di bilancio. Nel caso di specie (*), i ricordati limiti tracciati dalla giurisprudenza di questa Corte risultano irragionevolmente oltrepassati.

(*) 2011-2013

(…)

In secondo luogo, oltre ad essere disposto non solo un raffreddamento della dinamica retributiva, bensì una riduzione di quanto già spettante per il 2012, è stato impedito qualsiasi recupero di tale progressione, con l’imposizione di un "tetto" per il conguaglio dell’anno 2015, determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014; escludendo pertanto il triennio 2011-2013 e con un effetto irreversibile."

- anche la previsione della non possibilità di recupero dei mancati adeguamenti stipendiali 2011-2013-14 determina una irreversibile perdita di potere d’acquisto, perché, anche in caso di future rivalutazioni, queste saranno necessariamente calcolate su una base imponibile "svalutata" di almeno il 10% … !!! con conseguenti danni irreversibili anche sui calcoli delle pensioni !!!!

(…)

"La disciplina in esame realizza, infatti, una ingiustificata disparità di trattamento fra la categoria dei magistrati e quella del pubblico impiego contrattualizzato, che, diversamente dal primo, vede limitata la possibilità di contrattazione soltanto per un triennio.

(…)

In tale contesto, il fatto che i magistrati, in quanto esclusi dalla possibilità di interloquire in sede contrattuale, si giovino degli aumenti contrattuali soltanto con un triennio di ritardo, salva la previsione di acconti, non può consentire di arrecare esclusivamente ad essi un ulteriore pregiudizio, consistente non soltanto nella mancata progressione relativa al triennio precedente, ma anche conseguente all’impossibilità di giovarsi di quella che la contrattazione nel pubblico impiego potrebbe raggiungere oltre il triennio di blocco. In questo senso, l’intervento normativo censurato, oltre a superare i limiti costituzionali indicati dalla giurisprudenza di questa Corte, che collocava in ambito estremo una misura incidente su un solo anno, travalica l’effetto finanziario voluto, trasformando un meccanismo di guarentigia in motivo di irragionevole discriminazione.

In definitiva, la disciplina censurata eccede i limiti del raffreddamento delle dinamiche retributive, in danno di una sola categoria di pubblici dipendenti."

..Per il personale contrattualizzato c’è il blocco 2011-201314 e (e per il 2010 è stata corrisposta solo l’IVC !) noi dovremmo semmai lamentare la disparità di trattamento con i magistrati e con i dipendenti del settore privato !!!

(…)

"L’eccezionalità della situazione economica che lo Stato deve affrontare è, infatti, suscettibile senza dubbio di consentire al legislatore anche il ricorso a strumenti eccezionali, nel difficile compito di contemperare il soddisfacimento degli interessi finanziari e di garantire i servizi e la protezione di cui tutti cittadini necessitano. Tuttavia, è compito dello Stato garantire, anche in queste condizioni, il rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale, il quale, certo, non è indifferente alla realtà economica e finanziaria, ma con altrettanta certezza non può consentire deroghe al principio di uguaglianza, sul quale è fondato l’ordinamento costituzionale."

 

 
INPS
Assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali: 1 luglio 2023 - 30 giugno 2024



Previdenza

Modulo Non adesione al Fondo Perseo Sirio

Meteo

Tutto su IMU e TASI

Convenzioni

Powered by



Modalità Mobile