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Audizione Camera dei Deputati del 21 luglio 2011

Comunicato Segreteria Nazionale

Audizione Camera dei Deputati del 21 luglio 2011

Di seguito  il Testo del documento di Osservazioni "sullo schema di D.lgs recante disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei" (atto n° 377 del Governo sottoposto a parere parlamentare) che la nostra Delegazione ha depositato in data 21 luglio nel corso dell'audizione presso la 7^ Commissione della Camera dei Deputati

 

AUDIZIONE INNANZI LA 7^ COMMISSIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISCIPLINA DEL DISSESTO FINANZIARIO DELLE UNIVERSITA’ E DEL COMMISSARIAMENTO DEGLI ATENEI

(Atto n. 377 del Governo sottoposto a parere parlamentare)

* * *

La Segreteria generale del CSA della CISAL Università, nel ringraziare il Presidente e la Commissione per il cortese invito, sottopone le seguenti osservazioni relative al testo del documento citato in epigrafe.

In via preliminare, anche in questa sede, non può non ribadirsi che il Ministro non ha mantenuto l’impegno, assunto subito dopo l’insediamento e in fase di approvazione della legge n. 240/2010, di convocare le parti sociali per consultarle in relazione agli emanandi provvedimenti attuativi della citata riforma. Il CSA della CISAL Università deve sottolineare la gravità di tale omissione, poiché ritiene che il confronto costruttivo con le Organizzazioni sindacali avrebbe potuto essere assai significativo e foriero di utili consigli in sede di prima stesura dei molti provvedimenti attuativi.

In linea generale e per le motivazioni che si chiariranno in seguito, non può non tacersi sul fatto che, ancora una volta, anche nella delicata materia dello stato economico e finanziario delle Università, il Ministro ed il Governo dimostrano di non voler individuare i reali responsabili di eventuali dissesti. In alcuna parte dello schema di decreto in esame, infatti, si prevedono concrete conseguenze in capo a coloro che, precedentemente all’eventuale dissesto, hanno agito in nome e per conto dell’ateneo, rendendosi responsabili di gravi situazioni potenzialmente pregiudizievoli dei diritti dei lavoratori e degli studenti. Tale impostazione pare assolutamente inaccettabile, anche se si deve riconoscere che, purtroppo, pare essere una costante nella più recente legislazione.

Nell’entrare nel merito dello schema di decreto legislativo si osserva, inoltre:

a) Risulta assai difficile discutere del presente provvedimento prima che sia emanato l’atto legislativo delegato che regola il riformato sistema contabile delle Università. Il che, tra l’altro, rende necessaria una disciplina transitoria complessa e di difficile celere percorribilità. Difatti, la stessa Relazione illustrativa confessa le difficoltà generate da un quadro normativo non ancora “perfezionato”;

b) In modo del tutto analogo, l’esame dell’atto governativo n. 377 si palesa molto complesso poiché, a quanto consta, non è ancora conoscibile il testo del pur previsto regolamento interministeriale che dovrebbe definire oggettivi parametri economico-finanziari per la declaratoria del dissesto finanziario (art. 2, comma 2), così come confessato anche nella Relazione tecnica (punto 22);

c) Quanto agli effetti del dissesto (evidentemente principalmente provocato dagli organi di governo dell’ateneo), come accennato in premessa, nessuna conseguenza è prevista in capo ai responsabili. In altre parole, il rettore non subisce alcuna conseguenza! Costui, al contrario, resta al proprio posto, come se nulla fosse accaduto! Ciò è assolutamente incomprensibile e non condivisibile, soprattutto se si considera che, al contrario (e correttamente), è statuito che il CdA debba decadere con l’avvio del commissariamento. Non si comprende perché, unitamente al CdA non decada anche il rettore. Come se ciò non bastasse, l’art. 15 prevede che, al termine della fase di commissariamento, il rettore ritorna ad essere il legale rappresentante dell’università!

d) Si esprime seria preoccupazione per la sopravvivenza stessa dell’ateneo (e conseguentemente per il personale che vi opera) qualora l’ANVUR, alla chiusura dell’attività commissariale, dovesse esprimere parere negativo sulla “sostenibilità economico finanziaria” (art. 15 comma 5);

e) Non è stato sancito un limite al compenso del/dei commissari. Per non introdurre ulteriori oneri, invece, occorrerebbe, quanto meno, prevedere che tale compenso sia inferiore al costo complessivo del CdA, in caso contrario, differentemente da quanto affermato nella relazione tecnica, si produrrebbero effetti negativi sui saldi di finanza pubblica;

f) In modo assolutamente coerente con la più recente legislazione, le conseguenze del dissesto economico delle università italiane, ancora una volta, ricadranno sui lavoratori che vi operano. Nello schema di decreto (art. 4), infatti, è previsto che, nel piano di rientro, l’ateneo:

- debba impegnarsi a non corrispondere “compensi incentivanti” al personale;

- si impegni a ridurre le spese per il personale, anche attraverso forme di “mobilità coattiva”!

g) Al contrario, sempre in ipotesi di dissesto, per i componenti degli organi collegiali, è stabilita soltanto una riduzione dei compensi. A ciò aggiungasi che, incredibilmente, nessuna conseguenza, neanche sotto il profilo patrimoniale, è sancita per il Rettore;

h) Allo stesso modo, nessuna conseguenza subiscono i componenti del collegio dei revisori dei conti che, in ipotesi, non abbiano tempestivamente denunciato la situazione economico patrimoniale prodromica allo stato di dissesto.

In conclusione, le brevi osservazioni più sopra svolte, dimostrano che, per l’ennesima volta, anche nelle ipotesi di gravi responsabilità gestionali che diano origine ad una condizione di sostanziale insolvibilità per gli atenei, il Ministro ed il Governo, nell’introdurre una assai complessa e farraginosa procedura, non intendono in alcun modo riconoscere che i principali responsabili di tali situazioni sono, soprattutto e sopra tutti, i legali rappresentanti delle università e, pertanto, pur dopo una legge che accresce il potere dei rettori, non ritengono di sanzionare in alcun modo le responsabilità di questi ultimi. Al contrario, come spesso accade, le conseguenze della cattiva gestione ricadranno sulle persone che tali gestioni subiscono: i lavoratori in primis unitamente agli studenti.

Alla luce di quanto precede, si ritiene impossibile rendere un parere positivo su uno schema di provvedimento che, ancora una volta, rende immuni da qualsiasi responsabilità chi gestisce il potere e consente che le fasce più deboli subiscano le peggiori conseguenze.

Roma, 20 luglio 2011

La Segreteria Nazionale

 
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