Contatori visite gratuiti L’INPS Informa - Esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratorei dipendenti- Istruzioni operative e contabili

Documento di Economia e Finanza 2024 (DEF 2024), che delinea previsioni cruciali in relazione al PIL e traccia una linea sul futuro del welfare nel nostro paese.

 

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L’INPS Informa - Esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratorei dipendenti- Istruzioni operative e contabili

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 i lavoratori dipendenti, con retribuzione imponibile fino a 35.000 euro all'anno, pari a circa 2.692 euro lordi mensili, possono beneficiare di uno sconto dei contributi previdenziali nella misura dello 0,8 punti percentuali, previsto dalla legge di Bilancio 2022.

L’INPS, con la circolare n. 43 del 22 marzo 2022, ha fornito le indicazioni utili all’applicazione dell’esonero contributivo riconosciuto, ai sensi della legge di Bilancio 2022 (l. n. 234/2022), in favore dei lavoratori subordinati.

Lo sgravio riguarda la quota dei contributi IVS trattenuti a carico dei lavoratori e spetta a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. La fruizione dell’esonero non costituisce aiuto di Stato e dunque non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, legge di Bilancio 2022) ha previsto all’articolo 1, comma 121, che: “In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.

Leggi tutta la Circolare n.43 del 22 marzo 2022 con le istruzioni operative e contabili

 

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