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Messaggio INPS n.2853 del 1° agosto 2023 - Chiarimenti sull’assoggettabilità contributiva dell’elemento perequativo conglobato nello stipendio tabellare per i dipendenti pubblici

Con il presente messaggio, l’INPS anche in riscontro alle richieste di chiarimento pervenute, fornisce ulteriori indicazioni in merito all’imponibilità contributiva e agli effetti ai fini pensionistici e dei trattamenti di fine servizio/fine rapporto dei dipendenti pubblici, a seguito del conglobamento dell’elemento perequativo nello stipendio tabellare, previsto dalle disposizioni contrattuali, come indicato nelle tabelle allegate ai contratti collettivi nazionali dei dipendenti pubblici rinnovati per il triennio 2019/2021 ove è stata disciplinata la cessazione della corresponsione dell’elemento perequativo come specifica voce retributiva, nonché il conglobamento del medesimo elemento nello stipendio tabellare, secondo le disposizioni di seguito riportate:

Dal 1° luglio 2022 per il personale del comparto Funzioni Centrali;

Dal 1° febbraio 2023 per il personale del comparto Istruzione e Ricerca;

Dal 1° gennaio 2023 per il personale del comparto Funzioni Locali;

Dal 1° dicembre 2022 per il personale del comparto Sanità.

L’elemento perequativo conglobato è da considerarsi valutabile ai fini della maggiorazione del 18% della base pensionabile, a partire dalle date indicate dai vari contratti collettivi nazionali per il triennio 2019/2021, dal momento che tale riassorbimento è stato previsto direttamente dall’articolo 1, comma 440, lettera b), della legge n. 145/2018, demandando ai menzionati contratti collettivi nazionali le modalità di tale riassorbimento. Tale elemento, infine, per il personale in servizio alle medesime date di decorrenza del conglobamento dello stesso nello stipendio tabellare, rientra nelle voci retributive di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (quota A).

* Vai al Messaggio INPS n.2853 del 1° agosto 2023

 

 
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