Contatori visite gratuiti Assegno unico e universale – gestione delle domande in presenza di attestazione ISEE recante omissioni/difformità – rinvio alla mensilità di novembre p.v. dei pagamenti con importi calcolati al minimo

Documento di Economia e Finanza 2024 (DEF 2024), che delinea previsioni cruciali in relazione al PIL e traccia una linea sul futuro del welfare nel nostro paese.

 

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Assegno unico e universale – gestione delle domande in presenza di attestazione ISEE recante omissioni/difformità – rinvio alla mensilità di novembre p.v. dei pagamenti con importi calcolati al minimo

Ricalcolo dell’Assegno unico per coloro che hanno un Isee con omissioni o difformità: rinvio alla mensilità di novembre p.v. dei pagamenti con importi calcolati al minimo

Con il messaggio n. 2913 del 08.08.2023 l’Inps ha rivisto le indicazioni che erano state fornite con il messaggio del 1° agosto n. 2856/2023

Si legge nel messaggio Inps n. 2913 del 08.08.2023

''Con messaggio Hermes n. 2856 in data 1 agosto u.s. sono stati illustrati i criteri di gestione delle domande della prestazione denominata Assegno unico e universale adottati dall’Istituto in presenza di attestazione ISEE recante omissioni/difformità (c.d. ISEE difforme), relativamente ai dati del patrimonio mobiliare e/o ai dati reddituali auto dichiarati.

Al riguardo, in considerazione delle difficoltà che si potrebbero determinare in capo ai cittadini connesse al periodo estivo nel regolarizzare la propria situazione, si procederà al pagamento della misura AUU con importo al minimo di legge solo a decorrere dalla mensilità di novembre p.v., garantendo in tal modo agli interessati un lasso di tempo maggiore per procedere alla regolarizzazione dell’ISEE con le modalità indicate dal messaggio n. 2856 cui si rinvia per tutti i necessari approfondimenti.

Resta fermo sia in caso di presentazione di una nuova DSU priva di difformità che nell’ipotesi di presentazione della documentazione giustificativa, che la regolarizzazione dell’ISEE da parte dell’utente può avvenire entro il termine di validità della stessa DSU da cui siano derivate le omissioni e/o difformità (31 dicembre dell’anno di presentazione della DSU).''

Fonte : Inps.it

messaggio n. 2913 del 08.08.2023

messaggio del 1° agosto n. 2856/2023

 
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Assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali: 1 luglio 2023 - 30 giugno 2024



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