Circolare INPS ''Prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità: cambia il criterio per la concessione''
Nella circolare, quindi, relativamente alle conseguenze sulla operatività delle sedi. si stabilisce espressamente che dal computo del reddito ai fini del riconoscimento delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità deve essere escluso quello della casa di abitazione. Allo stesso modo, tale reddito dovrà considerarsi escluso ai fini della maggiorazione sociale di cui all’articolo 70, comma 6 della legge 23/12/2000 n. 388 (cfr. Circolare 61/2001, par. 3.2.)
A tal fine, l'INPS ha provveduto ad adeguare le procedure informatiche di calcolo.
Da ultimo nella circolare si precisa che "Con decorrenza 1° gennaio 2017, il reddito da casa di abitazione è pertanto da considerarsi escluso ai fini del diritto alle prestazioni d’invalidità civile, cecità e sordità sia in fase di prima liquidazione che di ricostituzione di prestazione già esistente. Gli arretrati saranno riconosciuti con decorrenza dalla medesima data.
Qualora, pertanto, per le suddette domande, applicando il nuovo criterio di calcolo, la decorrenza della prestazione risulti essere anteriore al 1° gennaio 2017, non saranno riconosciuti gli arretrati anteriori alla suddetta data.
Nell’ipotesi in cui l’applicazione del vecchio computo abbia già generato degli importi indebiti per il periodo di competenza successivo al 1° gennaio 2017, si dovrà provvedere all’annullamento in autotutela degli stessi.
Ogni eventuale disposizione in contrasto con il contenuto della presente circolare deve ritenersi superata".
Fonte: http://www.ilquotidianodellapa.it del 23 aprile 2017